Re: guardie volontarie e verbali
giugno 2007
I POTERI DELLA VIGILANZA VENATORIA VOLONTARIA
dic 1
01/12/2010 11.19
Guardia Venatoria Il presente parere tratta uno degli argomenti più dibattuti dai cacciatori italiani. Molte volte, infatti, mi è stata posta la presente domanda: “ma quali poteri hanno i guardiacaccia?” e molte volte, purtroppo, ho dovuto denunciare nelle sedi competenti comportamenti illeciti da parte delle guardie volontarie venatorie.
E’ per questo che ritengo doveroso tentare di fornire risposta al suddetto quesito ed ai tanti altri che mi sono stati posti dagli amici cacciatori.
A tal proposito è opportuno, preliminarmente, riportare brevi cenni sulla normativa in materia di polizia giudiziaria.
In via generale occorre rilevare che la legislazione italiana prevede:
a) accertatori con funzioni di polizia giudiziaria;
b) accertatori privi di funzioni di polizia giudiziaria.
Esaminando il predetto punto a), l’art. 57 c.p.p. statuisce che le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate dai Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria, Guardia di Finanza e Guardie Forestali.
I suddetti Corpi dello Stato hanno competenza generale territoriale illimitata, si considerano in servizio permanente e conseguentemente possono esercitare le proprie funzioni anche fuori servizio.
Per quel che concerne il punto b) la legge prevede l’istituzione di corpi con funzioni e compiti amministrativi tra i quali le guardie giurate e le guardie volontarie delle associazioni venatorie o protezionistiche nazionali riconosciute ex art. 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
Va tuttavia rilevato che la nomina delle suddette guardie, così come si evince dall’art. 128 della Carta Costituzionale, spetta alle Regioni o alle Province.
Da ciò si deduce chiaramente che i poteri spettanti alle guardie volontarie venatorie non sono di polizia giudiziaria perché la qualifica di agente di P.G. non può essere conferita da leggi regionali.
In siffatta prospettiva l’art. 27 della legge 157/92 prevede che la vigilanza venatoria è affidata:
agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati. “Ad essi è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della legislazione vigente”;
alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, le quali per legge del 1907 sono anche agenti di PS;
alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali;
alle guardie giurate private
E’ evidente che la stessa normativa venatoria testé richiamata, non prevede per le guardie volontarie venatorie la qualifica di agente di polizia giudiziaria. A riprova di ciò il successivo art. 28 , precisa che solo gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di P.G. possono procedere a sequestro amministrativo o penale.
Sennonché la giurisprudenza, pur nella chiarezza della normativa citata, ha cambiato più volte idea commettendo evidenti errori di diritto che hanno reso la fattispecie in esame più complessa di quanto invece è.
Con la sentenza del 2006 n. 6454, la Suprema Corte di Cassazione non ha contribuito certamente ad eliminare i tanti dubbi sui poteri spettanti alle guardie volontarie venatorie.
Gli Ermellini, infatti, statuirono che “in tema di disciplina della caccia, le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze”.
In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'arma e delle cartucce operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie venatorie.
Non v’è chi non veda come la suddetta pronunzia è nata da un interpretazione del tutto arbitraria e minoritaria della legge venatoria in materia e ciò non ha trovato alcun avallo o legittimazione dalla giurisprudenza maggioritaria che con ben tre sentenze successive ha ripristinato la legittimità del disposto normativo di cui agli artt.li 27 e 28 della legge 157 del 1992.
Nelle sentenze n. 15074 del 2007, n. 13600 del 2008 e n. 14231 del 2008 la Cassazione, infatti, ha asserito che: “Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria” .
Con le suddette sentenze si è voluto ribadire che le guardie venatorie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, non rivestendo al qualifica di agenti di polizia giudiziaria, non possono sostituirsi o fare le veci degli agenti di P.G. previsti dall’art. 28 della legge 157/92.
Per tali ragioni i “guardiacaccia” , non avendo i poteri della polizia giudiziaria, possono controllare solo soggetti che siano in atteggiamento di caccia ed in possesso di armi o arnesi atti alla caccia.
Le guardie volontarie venatorie possono richiedere ai cacciatori di fornire le proprie generalità, di mostrare (e non di ispezionare) armi o arnesi ovvero la selvaggina in loro possesso e di esibire i documenti per l’esercizio dell’attività venatoria, ma non possono procedere ad alcun perquisizione né sequestro di armi, arnesi o selvaggina.
Essi possono solo redigere verbali di contestazione in cui devono esporre, in caso di infrazione, le circostanze di fatto, ivi compreso le norme che si ritengono violate, e le eventuali osservazioni della persona ritenuta responsabile della presunta violazione.
In merito a quest’ultimo aspetto consiglio a tutti i cacciatori, nel caso in cui si ritiene di non aver commesso alcuna infrazione, di far valere le proprie ragioni facendo riportare al verbalizzante le proprie motivazioni in fatto ed in diritto sul verbale e di sincerarsi che ciò avvenga.
Avviene sovente, purtroppo, che i verbali redatti sono privi di qualsivoglia sostegno logico e giuridico a causa della scarsa conoscenza della legislazione venatoria da parte dei verbalizzanti ed è pertanto doveroso far valere le proprie motivazioni con i mezzi che la legge ci fornisce sempre nel massimo rispetto dei ruoli.
Va peraltro rilevato che le guardie volontarie venatorie hanno la facoltà, non l’obbligo, di procedere all’arresto solo in presenza dell’accertamento in flagranza di reati ai sensi dell’art. 383 c.p.p. , ma tale facoltà è concessa, tuttavia, a tutti i cittadini e non solo alle guardie volontarie venatorie!
I reati in cui è previsto l’arresto in flagranza e che possono verificarsi durante i controlli venatori sono (casi rari):
porto di armi da guerra;
porto di armi clandestine;
porto illegale di almeno due armi comuni da sparo.
Alla luce di quanto sin qui esposto pare si debba affermareche solo chi detiene i poteri di polizia giudiziaria può eseguire, di propria iniziativa, ispezioni e perquisizioni e ciò avviene, peraltro, solo in casi ben prestabiliti.
Le guardie volontarie venatorie, viceversa, non avendo i poteri della polizia giudiziaria, posso solo richiedere che gli vengano mostrate armi, arnesi o selvaggina in possesso del controllato senza costringere che quest’ultimo apra contenitori in suo possesso o il bagaglio della macchina.