Il calendario regionale toscano prevede per la beccaccia la solita regola della stanziale, va segnata subito dopo l'abbattimento.
Sempre piu' ridicolo, tra' qualche tempo dovremmo segnare anche ogni tordo ed ogni allodola appena sparati...continuiamo a fare i club del colombaccio, della beccaccia, del capriolo, del fringuello e del budello di su' ma' ed ecco a cosa si va' incontro.....mah stiamo andando nel ridicolo...comunque la posta mattiniera e' amministrativa perché comunque sei in orario di caccia, ben differente da quella serale in cui sei fuori orario....e questi fanno proclami per una multa che potrebbe essere al pari della non avvenuta raccolta dei bossoli ....
Sembra che ce l'abbia con te ma credimi non è così
ti correggo anche sull'orario di caccia mattutino, la beccaccia può essere cacciata solo un'ora dopo l'orario consentito e con cane da ferma o da cerca.
ARTICOLO 2 - (Giornata venatoria)
1. L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la
terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.
Fanno eccezione:
a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un’ora dopo il tramonto;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un’ora dopo gli orari di cui sopra.
ESERCIZIO DELLA CACCIA
ARTICOLO 3 - (Modalità e forme di caccia)
1. L’esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l’ausilio del
cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l’uso del
cane. La Provincia può altresì regolamentare nel periodo compreso fra l’8 dicembre ed il 31 gennaio l’uso del cane da seguita.
3. E’ vietato, per l’installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia
agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea,
esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell’abbandono e comunque al termine
della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del
proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un’ora prima dell’orario di
caccia.
5. L’accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o
nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all’art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o
racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
7 bis. Le province nell’ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga
esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.