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La pratica venatoria preserva l'interesse pubblico. Tale concetto è stato recentemente confermato dal Tar dell'Emilia Romagna riguardo alla questione del libero accesso dei cacciatori ai terreni agricoli privati, come stabilito dall'articolo 842 del Codice Civile. Si è trattato di un grave errore di valutazione da parte degli animalisti, i quali da tempo combattono su questo fronte. Le associazioni a difesa degli animali Lega Nazionale per la Difesa del Cane e Animal Liberation avevano sostenuto il ricorso presentato da una signora (A.B), la quale, per motivi etici, si opponeva all'ingresso dei cacciatori sulle proprie terre agricole.

La richiesta della signora di escludere i suoi campi, situati nella provincia di Ravenna, dall'attività venatoria è stata respinta dalla Regione in conformità alla legge vigente che ha constatato l'assenza di colture ad alta specializzazione nel fondo, rendendolo dunque non vulnerabile all'attività venatoria. È stato rilevato che le ragioni "etiche" non sono contemplate dalle disposizioni normative attuali.
Con il supporto delle associazioni animaliste, la decisione è stata impugnata presso il Tar sulla base di un presunto mancato rispetto del diritto all'obiezione di coscienza, richiamando l'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Tuttavia, il Tar ha emesso la propria sentenza, resa pubblica in data 6 maggio 2024, respingendo integralmente il ricorso e sottolineando come l'obiezione di coscienza non sia applicabile in tali contesti. Inoltre, ha evidenziato che la pianificazione faunistico-venatoria (e quindi l'accesso dei cacciatori ai terreni agricoli privati) tutela l'interesse pubblico, considerando anche la sicurezza stradale e la salvaguardia dell'agricoltura.

"Nella sentenza si osserva - si legge - che il Piano faunistico venatorio di cui all’art. 10 legge 157/92, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non mira a proteggere esclusivamente l'esercizio dell'attività venatoria, attività priva di copertura costituzionale. Esso difende specifici interessi pubblici di rilievo costituzionale con particolare riguardo alla conservazione e alla tutela della fauna selvatica e dell'ecosistema (Corte Costituzionale, 4 dicembre 2009, n.316)".