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Il recupero dei capi feriti, l’impiego delle armi, il foraggiamento e la possibilità di operare anche nei giorni di ‘silenzio venatorio’ come il martedì ed il venerdì. Sono alcuni degli aspetti impugnati al Tar Umbria da Legambiente in merito al nuovo regolamento regionale – e anche il disciplinare – per la gestione del prelievo venatorio degli ungulati attraverso la caccia di selezione: dopo il decreto cautelare di metà giugno c’è l’ordinanza che accoglie la sospensiva.

Recupero capi: stop

Legambiente ha chiesto l’annullamento – con istanza di sospensiva – del regolamento con riferimento in particolar modo all’articolo 6, comma 1: prevede che «fermo restando che il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente nell’immediatezza del punto di ferimento dai cacciatori stessi, i comitati di gestione degli Atc istituiscono forme di recupero dei capi suddetti; il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro su traccia di sangue riconosciute dall’ente nazionale cinofilia italiana». Inoltre «il conduttore durante le operazioni di recupero può utilizzare armi, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento; in caso di necessità, effettuare il recupero con l’utilizzo dell’arma, anche al di fuori del distretto di gestione o all’interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia purché, a seconda dei casi, sia autorizzato dai soggetti gestori e accompagnato da personale dell’Arma dei carabinieri forestali o da guardie giurate volontarie, appositamente individuate dagli Atc». Punto accolto. A difendere gli interessi di Legambiente – in sostanza per loro, in questo modo, si autorizza la caccia durante tutto l’anno, ‘aggirando’ la norma – è l’avvocato Emma Contarini, mentre per la Regione Umbria c’è Luciano Ricci.

Il foraggiamento per fini attrattivi: stop

Nel mirino anche l’articolo 8 – comma 11 – del disciplinare negli Atc: «Al fine di contribuire – si legge – attraverso la caccia di selezione alla mitigazione degli impatti del cinghiale sulle attività antropiche e nella prospettiva di ridurre lo sforzo di caccia, è consentito il foraggiamento del cinghiale per fini attrattivi su punti di sparo». Tirato in ballo anche l’articolo 15: «Prevede che il conduttore di cane da traccia durante le operazioni di recupero può, in caso di necessità, operare anche al di fuori del distretto di gestione o all’interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì)». A ciò si aggiunge il fatto che è stato impugnato ogni altro esecutivo propedeutico all’approvazione del calendario venatorio per la caccia di selezione 2021/2022. Da qui l’urgenza di procedere con la richiesta per l’abbreviazione dei termini.

Il perché dell’accoglimento

Nell’ordinanza a firma del presidente Raffaele Potenza viene specificato che «il collegio ritiene sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris ai fini della concessione dell’invocata tutela cautelare, non apparendo infondate le doglianze relative al contrasto degli atti impugnati con le norme di legislazione primaria statale di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema richiamate dall’associazione ricorrente». Anche considerando «l’attualità del pericolo di danno grave ed irreparabile alla conservazione della fauna selvatica, stante l’avvio della stagione venatoria con riguardo alla caccia di selezione degli ungulati per effetto della deliberazione della giunta regionale 523/2021». Trattazione di merito fissata all’8 febbraio 2022.

In sintesi: cosa si ferma

In definitiva il Tar ha sospeso la possibilità che i cacciatori possano andare a recuperare i capi feriti – il regolamento lo consentiva anche in aree protette – anche nei giorni di ‘silenzio venatorio’: è stato equiparato all’esercizio di caccia e dunque si ferma tutto. Stesso discorso per il foraggiamento che, prima dell’introduzione per i cinghiali, era permesso solo per cervidi e bovidi.

ORDINANZA DEL TAR

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