Nella seduta dello scorso 7 settembre 2020 la Giunta Regionale Toscana ha approvato gli schemi
di accordo di reciprocità per l’interscambio dei cacciatori con le Regioni Lazio e Umbria per la
stagione venatoria 2020/2021.

REGIONE UMBRIA/TOSCANA

  • Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l’annata venatoria 2020/2021 i cacciatori
    umbri che fruiranno dell’esercizio della mobilità venatoria in Toscana pagheranno una quota pari a 35,00
    euro;
    C. La Regione Umbria consente in via prioritaria, l’esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori
    provenienti dalla Toscana con le seguenti modalità:
  • Accoglimento in via prioritaria, fino ad un massimo di 700 unità, delle domande di iscrizione agli ATC dei
    cacciatori toscani nei limiti dei posti riservati, previsti dalla normativa per l’iscrizione agli ATC dell’Umbria.
    Tali iscrizioni consentono, ai cacciatori toscani di cacciare tutte le specie previste nell’ATC prescelto a
    partire dalla data prevista al punto A; i cacciatori interessati devono presentare domanda nei termini fissati
    dal regolamento regionale 6/2008, al Comitato di gestione dell’ATC. La comunicazione della avvenuta
    ammissione e il pagamento della quota di partecipazione costituiscono titolo per l’esercizio venatorio;

Le prenotazioni da parte dei cacciatori umbri che si recano in mobilità in Toscana avvengono utilizzando
il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria.
Le prenotazioni da parte dei cacciatori toscani che si recano in mobilità in Umbria avvengono utilizzando il
sistema di prenotazione messo a punto dalla Regione Umbria.
Al fine di poter esperire i dovuti controlli le Regioni Toscana e Umbria, nonché gli ATC coinvolti,
provvederanno a rendere disponibile l’accesso telematico ai propri archivi per il controllo diretto delle
prenotazioni in tempo reale.
E. Per l’esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrittrici sono
accolte nella misura minima prevista dai rispettivi regolamenti regionali. I cacciatori delle due regioni,
iscritti nella precedente stagione venatoria in squadre locali, sono riconfermati per la durata del presente
accordo, previa iscrizione all’ATC di competenza.
F. Ai fini del presente accordo valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante. Le giornate di
caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia
settimanali consentite. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia settimanali
sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.
G. Le strutture della Regione Toscana e della Regione Umbria, competenti per territorio, provvederanno al
dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo, garantendo condizioni di
reciprocità completa in ordine ai costi, alle modalità ed ai termini orari di tele-prenotazione degli
accessi, e sono impegnati allo scambio delle informazioni, con particolare riguardo ai dati consuntivi relativi
all’applicazione dell’accordo medesimo.
H. In ordine alle misure di tutela dal contagio COVID-19 i cacciatori che si recano in mobilità
nell’altra Regione sono tenuti, sotto la propria personale responsabilità, alla conoscenza dettagliata ed
al rigoroso rispetto delle norme in vigore nella Regione ospitante al momento dell’accesso venatorio.
Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Regioni Umbria e Toscana, nell’ambito della propria
competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.
Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della caccia
che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.

REGIONE LAZIO

Il presente accordo ha validità per la stagione venatoria 2020/2021.
I cacciatori provenienti da ciascuna delle due Regioni che intendono richiedere la residenza venatoria
nell’altra, hanno la priorità su quelli che richiedono l’iscrizione ad ulteriori ATC, ed hanno diritto a
svolgere l’attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria nell’osservanza dei
Calendari Venatori; i cacciatori di una delle due Regioni che ottengono la residenza venatoria nell’altra
acquisiscono il diritto ad usufruire, nel rispetto dei tetti di accesso stabiliti nelle rispettive normative, del
pacchetto delle giornate per la caccia alla selvaggina migratoria.
B. La Regione Toscana, nell’ambito dei rapporti di reciprocità stabiliti dal proprio Regolamento (DPGR
48R/2017), consente in via prioritaria l’esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti
dalla Regione Lazio, fatta salva la previsione di cui al punto A), con le seguenti modalità:
Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa, delle domande di iscrizione ad
un ATC toscano, che non sia di residenza venatoria, prodotte da cacciatori laziali. Per tale iscrizione,
come ulteriore ATC, valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di
caccia: “in caso di aperture coincidenti i cacciatori laziali possono accedere agli ATC della Regione
Toscana a partire dalla terza domenica di settembre.

  • I cacciatori interessati all’iscrizione presentano nei termini domanda al Comitato di gestione
    dell’ATC. La comunicazione dell’avvenuta ammissione da parte dell’ATC ed il pagamento della
    quota di partecipazione costituiscono titolo per l’esercizio venatorio.
  • Messa a disposizione, previa prenotazione, dei posti giornalieri disponibili per la mobilità
    venatoria, garantendo un minimo di 965 posti riservato ai cacciatori laziali da usufruire negli ATC
    toscani a partire dal 1 ottobre 2020 fino al termine del 31 gennaio 2021 per la caccia alla selvaggina
    migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati, per un massimo di 18 giornate per
    cacciatore.
  • Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l’annata venatoria 2020/2021 i cacciatori
    Laziali che fruiranno della mobilità venatoria in Toscana pagheranno una quota pari a 35,00 euro;
    C. La Regione Lazio, nei rapporti di seguito specificati, consente in via prioritaria l’esercizio venatorio sul
    proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione Toscana, fatta salva la previsione di cui al
    punto a), con le seguenti modalità:
  • Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa per l’iscrizione di cacciatori
    toscani in un ATC del Lazio, che non sia di residenza venatoria. Per tali iscrizioni come ulteriore
    ATC valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di caccia: “in caso
    di aperture coincidenti i cacciatori toscani possono accedere agli ATC della Regione Lazio a partire
    dalla terza domenica di settembre”.
  • I cacciatori interessati dovranno presentare domanda nei termini fissati dalla normativa regionale.
    La comunicazione dell’avvenuta ammissione ed il pagamento della quota di iscrizione
    costituiscono titolo per l’esercizio venatorio.
  • Messa a disposizione dei cacciatori toscani di n. 965 posti giornalieri, utilizzabili per la caccia in
    mobilità alla selvaggina migratoria da appostamento negli ATC laziali, a partire dal 1 ottobre 2020
    fino al termine del 31 gennaio 2021, per un massimo di 18 giornate per cacciatore, previa
    prenotazione secondo il protocollo tecnico allegato, predisposto dagli uffici regionali competenti.
  • Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l’annata venatoria 2020/2021 i cacciatori
    Toscani che fruiranno della mobilità venatoria nel Lazio pagheranno una quota pari a 35,00 euro;
    D. Le prenotazioni da parte dei cacciatori laziali che si recano in mobilità in Toscana avvengono utilizzando
    il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria.
    Per gli ATC laziali le prenotazioni avvengono utilizzando il sistema di prenotazione messo a
    disposizione dall’ATC RI1, sulla base di dettagli tecnico-operativi che saranno definiti come stabilito
    dal presente accordo alla successiva lettera G).
    Al fine di poter esperire i dovuti controlli le Regioni Toscana e Lazio, nonché gli ATC coinvolti,
    provvederanno a rendere disponibile l’accesso telematico ai propri archivi per il controllo diretto delle
    prenotazioni in tempo reale.
    E. Per l’esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrittrici
    sono accolte nella misura e con le modalità previste dai rispettivi regolamenti regionali.
    F. Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della
    caccia che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.
    G. Le strutture della Regione Toscana e della Regione Lazio, competenti per territorio, provvederanno al
    dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo, garantendo condizioni di
    reciprocità completa in ordine ai costi, alle modalità ed ai termini orari di tele-prenotazione degli
    accessi, e sono impegnati allo scambio delle informazioni, con particolare riguardo ai dati consuntivi
    relativi all’applicazione dell’accordo medesimo.
    H. In ordine alle misure di tutela dal contagio COVID-19 i cacciatori che si recano in mobilità nell’altra
    Regione sono tenuti, sotto la propria personale responsabilità, alla conoscenza dettagliata ed al rigoroso
    rispetto delle norme in vigore nella Regione ospitante al momento dell’accesso venatorio.
    Ai fini del presente accordo valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante.
    Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di
    caccia settimanali consentite. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia
    settimanali sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.
    Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Regioni Lazio e Toscana, nell’ambito della propria
    competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.