Lo svolgimento del piano di controllo sulla popolazione faunistica di Colombo di città (Columba livia forma domestica) e di Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaopto) in corrispondenza di allevamenti zootecnici, magazzini e silos di stoccaggio di mangimi, per il periodo 2017-2019, dovrà essere realizzato nel rispetto delle direttive tecniche sotto indicate, che vanno a modificare e integrare quelle precedentemente stabilite con le determinazioni dirigenziali n. 332/17 del 31 gennaio 2017 e n. 1138/17 del 21 marzo 2017:
1. Le operazioni di controllo saranno svolte dal personale del Corpo di Polizia provinciale e dalle guardie giurate volontarie venatorie, nonché dai coadiutori abilitati dalla Provincia al controllo della fauna selvatica, preventivamente autorizzati dalla Provincia, in possesso di regolare licenza di caccia e di assicurazione.
2. Per la prevenzione del prelievo di cariossidi e mangimi nelle pertinenze di allevamenti di bestiame e di magazzini di stoccaggio si dovrà prioritariamente provvedere all'applicazione di efficaci sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili, laddove ciò sia compatibile con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali): questo andrà fatto posizionando reti di maglia adeguata alle finestrature e porte basculanti a strisce verticali alle entrate delle strutture in modo da limitare al massimo l'accesso dei colombi alle cospicue risorse alimentari. Solo eccezionalmente si potrà ricorrere all'abbattimento con fucile alla presenza del personale di vigilanza della Provincia e/o volontario, comunque autorizzato e coordinato dalla Polizia provinciale.
3. Per le operazioni di cattura con le reti a scatto e/o con le gabbie-trappola potranno essere utilizzati anche operatori ausiliari senza licenza di caccia, purchè proprietari o possessori di terreni o immobili (silos, magazzini, impianti zootecnici) interessati dalla presenza del Colombo di città e della Tortora dal collare orientale, previa, comunque, autorizzazione rilasciata dalla Provincia, ed assunzione da parte degli operatori di ogni responsabilità.
4. Sono altresì possibili gli interventi dissuasivi con l'utilizzo di falchi addestrati, da parte di falconiere esperto, su specifichi siti, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio tutela faunistico ambientale, con la quale verranno stabilite le relative prescrizioni.
5. Il titolare dell'allevamento zootecnico o del magazzino di stoccaggio di mangimi dovrà inoltrare al Comando del Corpo di Polizia provinciale la segnalazione di presenza sovranumeraria e/o di danni da colombi/tortore dal collare orientale con relativa richiesta di intervento e contestuale dichiarazione dello stesso di aver già adottato, con scarsa efficacia, sistemi di dissausione all'accesso dei volatili, utilizzando l'apposito modello fornito dalla Provincia. La sopraccitata comunicazione dovrà altresì essere accompagnata dalla dichiarazione del veterinario di fiducia o del veterinario competente per territorio attestante l'esistenza di possibili rischi di natura igienico sanaitaria determinati dalla frequentazione di colombi e/o tortore dal collare orientale nel sito in questione.
6. Il titolare dovrà altresì dichiarare, mediante ulteriore nota da inviare alla Polizia provinciale, che nessuna persona sarà presente nell'allevamento/magazzino e nelle aree limitrofe e nessuna macchina operatrice sarà in funzione nella zona e negli orari previsti per gli abbattimenti. Determinazione n. 2780/17
7. Il titolare dell'allevamento zootecnico o magazzino/silos di stoccaggio di mangimi dovrà vietare a chiunque l'accesso all'azienda e all'area interessata durante le operazioni, mediante la chiusura dela struttura e la tabellazione dell'area per rendere edotti i terzi dell'attività in atto.
8. In caso di presenza di abitazioni e/o strade carrozzabili e/o limitrofe all'area di intervento, le operazioni dovranno garantire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla legge n. 157/92.
9. Gli interventi di controllo in corrispondenza di allevamenti zootecnici e magazzini/silos di stoccaggio di mangimi devono essere svolti alla presenza del personale di vigilanza della Polizia provinciale e/o volontario. La Polizia provinciale potrà fornire indicazioni in ordine al numero massimo di operatori da impiegare, nonché dovrà verificare la regolarità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'impianto.
10. Possono partecipare agli interventi di controllo non più di n. 4 coadiutori abilitati al controllo della fauna selvatica (organizzati in una squadra di intervento), compreso il “caposquadra” debitamente autorizzati dalla Provincia, fatto salvo quanto previsto al sopraccitato punto 9. Durante le operazioni di controllo gli operatori incaricati dovranno indossare un corpetto rifrangente e non dovranno essere sotto l'effetto di alcol o sostanze psicotrope.
11. I coadiutori che intendono partecipare all'attività di controllo presso gli allevamenti zootecnici e magazzini/silos di stoccaggio di mangini devono inoltrare al Comando del Corpo di Polizia provinciale la domanda di disponibilità su apposito modello predisposto dalla Provincia, anche eventualmente tramite l'ATC/CA/AFV interessati, per il rilascio della necessaria autorizzazione provinciale. Le comunicazioni di disponibilità allo svolgimento delle operazioni di controllo presentate dai coadiutori alla Provincia, con riferimento al piano di controllo vigente del colombo e della tortora dal collare orientale, sono da ritenersi valide anche per gli interventi regolamentati dal presente provvedimento.
12. Il Comando del Corpo di Polizia verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati dall'interessato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uscita per lo svolgimento degli interventi di controllo nei siti in oggetto.
13. L'organizzazione operativa degli interventi di controllo resta in capo all'ATC/CA/AFV, ai quali altresì compete il compito di individuare i coadiutori (incluso il “caposquadra”) da impiegare tra quelli già autorizzati dal Comado della Polizia provinciale. Compete ai sopraccitati soggetti il compiti di approvare il programma degli interventi da sottoporre al Comando del Corpo di Polizia provinciale per il rilascio dell'autorizzazione al loro svolgimento.
14. Il “caposquadra” avrà poi cura di informare, preventivamente allo svolgimento degli interventi, il locale Comando Stazione dei Carabinieri.
15. Il personale della Polizia provinciale e/o la guardia venatoria volontaria potranno sospendere le operazioni in qualsiasi momento per ragioni legate anche alla sicurezza. 16. Lo smaltimento degli animali abbattuti dovrà essere effettuato a cura del titolare dell'azienda agricola richiedente, mediante ditta autorizzata o sulla base di specifica disposizione del Servizio Veterinario competente.
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Fonte:atcverona2.it
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