SPECIE DI UCCELLI CACCIABILI AI SENSI DELLA DIRETTIVA UCCELLI

PERIODI DI RITORNO AI LUOGHI DI ALLEVAMENTO E DI RIPRODUZIONE

Ai sensi della direttiva Uccelli, le specie che dovrebbero essere cacciate durante i loro periodi di riproduzione o durante il loro ritorno ai loro luoghi di riproduzione. Per fornire chiarezza agli Stati membri su questi periodi, il cosiddetto “documento sui concetti chiave” fornisce orientamenti sull’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva Uccelli. La prima versione è stata pubblicata nel settembre 2001 e aggiornata nel 2009 e nel 2014. Quest’ultima versione aggiorna i conti delle specie di 82 uccelli elencati nell’allegato II della direttiva, con date riviste di migrazione e riproduzione, ma non il testo introduttivo che stabilisce i principi e i concetti.

Il documento mira a fornire le più recenti informazioni scientifiche disponibili e fornisce una base informativa per la definizione dei tempi delle stagioni di caccia per specie (sebbene non costituisca un documento giuridicamente vincolante). Tuttavia, rimangono limitazioni che devono essere affrontate.

Si riconoscono alcune incongruenze e discrepanze tra gli Stati membri nei tempi dei periodi per diverse specie, come l’inizio della migrazione prematrimoniale dell’alzavola e della beccaccia in Italia rispetto ai paesi limitrofi. Queste erano le questioni sollevate da FACE e dalla Federazione Italiana della Caccia (FIDC) durante il processo di aggiornamento, ma non hanno potuto essere completamente risolte. Potenziali aggiornamenti futuri potrebbero risolvere questi problemi colmando le attuali lacune nelle conoscenze.

Ciò rappresenta l’opportunità di segnalare prove basate su dati pertinenti raccolti attraverso progetti come l’etichettatura delle specie GPS.

Fonte:face.eu

tradotta con traduttore automatico