
Uno potrebbe giustamente chiedersi: ma è mai possibile perdere un fucile da caccia?
Ebbene, per quanto strano possa sembrare, la risposta è si.
Sono cose che si verificano e si sono effettivamente verificate: tra l’altro uno di questi casi è stato esaminato dal Tar Milano e risolto con la sentenza n. 2112 del 20.09.2018.
Ad ogni buon conto, è bene ribadire i concetti di fondo perché la materia è delicata.
Andando al pratico, il Prefetto può disporre il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti se vede che la persona mostra segni di perdita dell’affidabilità.
Per esempio: sempre seguendo l’accenno sopra tratteggiato, un provvedimento del genere potrebbe venir fuori nel caso in cui la persona interessata abbia smarrito un fucile da caccia, caduto dal portellone posteriore della propria autovettura.
La particolarità e serietà di un episodio come quello descritto può essere aggravata dal fatto che l’interessato abbia chiarito l’accaduto e denunziato l’evento solo dopo l’avvertimento dei carabinieri che, nel frattempo, hanno spiegato che il fucile perso è stato ritrovato da terze persone.
Smarrimento di fucile: provvedimento ex art. 39 tulps
Si intuisce che, di fronte ad una situazione così combinata, il Prefetto faccia subito le sue valutazioni e inizi a far pendere l’ago della bilancia verso l’inaffidabilità.
Questo è il passo che precede l’adozione di un provvedimento ex art. 39 t.u.l.p.s.
Qui in gioco è l’affidabilità dell’interessato sulla detenzione ed uso dell’arma.
Non si scherza.
Smarrimento di fucile: indici rivelatori di inaffidabilità
Si vede subito che si tratta di una circostanza problematica.
Qui, l’autorità passa immediatamente a valutare gli indici che depongono per l’affidabilità o per l’inaffidabilità nella detenzione o uso dell’armamento.
Ecco allora che adotta una serie di parametri valutativi, tutti orientati sull’inaffidabilità di fondo della persona.
Smarrimento di fucile: cose che l’interessato deve fare
Chiaro che la persona che abbia un minimo di interesse a non vedersi recapitato un severo provvedimento del prefetto, deve fare attenzione ai precetti di seguito spiegati.
Deve:
evitare negligenza ed imperizia nel contegno, non creando le condizioni per lo smarrimento dell’arma (nel caso esaminato: caduta del fucile dalla vettura in movimento);
usare una cautela massima per ogni azione che compie;
assolvere agli obblighi di immediata informativa delle Autorità di P.S.;
consentire in tutti i modi un tempestivo recupero dell’arma;
evitare il formarsi di un giudizio di inaffidabilità sulla propria persona.
Avv. Francesco Pandolfi
Fonte:https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/237-smarrimento-fucile-da-caccia
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