Gli obiettivi del parlamentare Riccardo Magi: legalizzare le droghe leggere e limitare l’uso legittimo delle armi.
È stata presentata nei giorni scorsi una proposta di legge, su iniziativa del parlamentare Riccardo Magi, recante “Disposizioni in materia di porto d’armi e di acquisto e detenzione di armi e munizioni”.
La proposta di legge reca alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di rilascio di licenza di porto d’armi per l’esercizio dello sport di tiro al volo (comunemente detto, per uso sportivo) e per uso di caccia nonché di concessione del nulla osta. In primo luogo, si prevede che all’atto della domanda il richiedente fornisca, oltre al certificato medico di idoneità, un certificato rilasciato dallo specialista psichiatra e un certificato tossicologico che attesti l’assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Si stabilisce, inoltre, che ai fini del rilascio della licenza di porto d’armi o del nullaosta, i conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, debbano dichiarare per iscritto alla Questura di aver ricevuto comunicazione dell’istanza da parte del richiedente e che gli stessi possano segnalare eventuali motivi ostativi al rilascio. In tale modo, nel caso in cui sussistano impedimenti al rilascio della licenza, i conviventi potranno manifestare la loro contrarietà in tale fase e in via riservata. Si prevede, altresì, che i detentori di armi comuni da sparo presentino i sopra richiamati certificati medici annualmente, anziché ogni cinque anni.
All’articolo 3 si interviene sulla legge 18 aprile 1975, n. 110, stabilendo un limite al numero di armi di cui è consentita la detenzione, pari a un massimo di tre armi comuni da sparo, di dodici armi per uso sportivo e di venti armi per uso di caccia, nonché alla tipologia di armi prevedendo espressamente che «è possibile detenere soltanto le armi consentite in base al tipo di licenza concessa».
L’innovazione più importante consiste, tuttavia, nella limitazione introdotta in materia di munizioni. Si modifica, a tale fine, l’articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, disponendo che per i titolari di licenza di porto d’armi per uso di caccia il possesso di munizioni, nel limite massimo indicato nella licenza, è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
Per i titolari di licenza di porto d’armi per uso sportivo, le munizioni sono acquistabili presso i poligoni delle sezioni dell’UITS e sono immediatamente utilizzabili negli stessi poligoni; qualora, invece, siano acquistate al di fuori dei poligoni, le munizioni dovranno in ogni caso essere detenute presso gli stessi poligoni. Conseguentemente, si prevede una disposizione transitoria in base alla quale le munizioni detenute in violazione della disciplina introdotta dalla presente proposta di legge debbano essere consegnate, ove non utilizzate entro un anno dalla sua entrata in vigore, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o al locale comando dell’Arma dei carabinieri.
Fonte:La sinistra se la prende con i cacciatori: possesso di munizioni consentito soltanto durante la stagione venatoria – L’Eco (ecoaltomolise.net)
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