La sentenza sul calendario venatorio che il TAR Marche ha reso questa mattina riunisce ed esamina, mettendoli in contrapposizione, il ricorso proposto dagli ambientalisti e quello di Federcaccia.
I giudici, hanno respinto il ricorso degli ambientalisti (salvo le due giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre ridotte a una), ma quello che più conta sono pervenuti ad affermare principi di assoluto interesse, anche per il futuro:
• la genericità dei pareri resi annualmente dall’Ispra;
• la prevalenza delle motivazioni recate dal calendario venatorio rispetto al parere dell’Ispra;
• l’obbligo per gli ambientalisti di confutare specificamente le motivazioni della Regione, non limitandosi solo ai rilievi dell’Ispra;
• la conformità del comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992 al principio di precauzione, senza alcun pericolo di confusione e di perturbazione tra le specie.
Con questa sentenza Federcaccia, ma soprattutto i cacciatori, hanno ottenuto una vittoria non solo dal punto di vista tecnico-giuridico, ma anche tecnico-scientifico, vedendo riconoscere la piena
validità delle memorie con cui l’Ufficio Studi e ricerche coordinato dal dottor Michele Sorrenti ha supportato la Regione nella stesura dei calendari venatori. Resta il nostro disappunto nei confronti della Regione Marche per quella parte di previsioni di calendario che hanno acriticamente accettato il parere ISPRA.
Confidiamo che una attenta lettura dell’odierna sentenza sia utile per modificare atteggiamento e previsioni del prossimo calendario.
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TAR Marche sentenza 15 feb 2023
Fonte della notizia:
Ufficio Stampa Federazione Italiana della Caccia
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