Zona di rispetto appostamenti fissi

Tilo86

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Volevo porre un quesito:
nelle zone di rispetto di un appostamento fisso si può recuperare un selvatico che sia stato abbattuto al di fuori della zona di rispetto ma che durante la sua caduta sia finito nella zona di rispetto?
Nella mia provincia il regolamento provinciale recita:
Entro un raggio di 100 metri da ogni appostamento fisso la caccia è vietata ad altri cacciatori, salvo il consenso del titolare dell’appostamento.
Anche il nuovo Piano faunistico regionale dispone che “l’attività venatoria non può essere svolta a una distanza di 100 metri da un appostamento in funzione, salvo il consenso dell’interessato”.
Ma il recupero del selvatico????
Ecco oltre a eventuali opinioni se qualcuno sapesse darmi anche indicazione su dove trovare legislazione inerente al problama ne sarei molto grato.
Saluti a tutti....
 
Re: Zona di rispetto appostamenti fissi

Legge Regionale Veneto 9/12/1993 n.50, B.U.R. 10/12/1993 n.104
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.



Titolo III

Norme per il prelievo venatorio


Articolo 20



Esercizio venatorio da appostamento

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all' esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b),comma 5, dell' articolo 12 della legge n. 157/1992.
2. La Provincia rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1: 25.000, indicante l' ubicazione dell' appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.
3. Ferma restando l' esclusività della forma di caccia, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l' ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall' appostamento.
4. L' accesso all' appostamento fisso con armi e con l' uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l' opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all' appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell' atto di autorizzazione.
5. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989- 90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione.
Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità :
a) residenti nel Comune ove è collocato l' appostamento;
b) residenti nella Provincia;
c) residenti nella Regione;
d) altri che ne abbiano fatta richiesta.
6. Qualora si realizza un' ulteriore disponibilità , la Provincia rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio provinciale, che ne abbiano fatto richiesta.
7. Per motivate ragioni, la Provincia può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l' appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.
8. Ad ogni cacciatore, che esercita l' attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l' uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci per unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità . Ad ogni cacciatore che esercita l' attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità . Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.
9. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l' opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l' attuazione del piano faunistico - venatorio.
10. Non è consentito esercitare la caccia all' aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.
11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell' articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all' articolo 25, comma 1.



E' consentito!
ciao.g
 
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