SENTENZA SU CONFISCA ARMI

58beppe

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Confisca delle armi solo in caso di colpevolezza.

In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in caso di condanna.

Cass. Sez. III n. 11580 del 17 marzo 2009 (ud. 04 feb. 2009)
Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. Chirico.
Caccia e animali. Confisca delle armi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ......, N. IL 29/07/1958;
avverso SENTENZA del 14/05/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. .....;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ......, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della disposta confisca;
rigetto nel resto.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza 14 maggio 2008, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Chirico Nicola in ordine al reato previsto dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. d) perché estinto per prescrizione ed ha confermato la confisca del fucile in sequestro.


Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e rilevando:

che il sito non era privo di tabellazione (L. n. 157 del 1992, art. 10, comma 9) per cui non si era reso conto di cacciare in zona vietata;
che la confisca avrebbe dovuto essere revocata.
La prima deduzione (tra l'altro, priva della necessaria concretezza) non è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente introduce il tema inerente alla mancanza dello elemento psicologico del reato e lo collega ad un dato fattuale (carenza di tabellazione della zona) che gli ha inibito di percepire l'antigiuridicità della sua condotta; tale problematica non era stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito e la sua risoluzione implica un accertamento che esula dai limiti cognitivi della Cassazione.

Di conseguenza, è carente la evidente prova favorevole al reo che possa permettere a questa Corte di sostituire la declaratoria di estinzione del reato con un proscioglimento nel merito a sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2.
La seconda censura è fondata.

La L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 3 chiarisce che la normativa comune sulle armi mantiene la sua obbligatorietà salvo i casi di espresse deroghe (Cassazione Sezione 3 sentenza 15166/2003). Tra di esse, deve annoverarsi la previsione dell'art. 28, comma 2 legge citata che permette la confisca dell'arma utilizzata a fini venatori per le contravvenzioni ivi elencate (tra le quali è inclusa quella per cui si procede) solo nel caso di condanna; la norma, prevedendo una fattispecie speciale, supera l'operatività del combinato disposto dell'art. 240 c.p., comma 2 sub 2, L. n. 152 del 1975, art. 6 in forza del quale può farsi luogo alla confisca, per i reati concernenti le armi, in assenza di una pronuncia di condanna. P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, che elimina; rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
 
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