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Vi presento una proposta di riforma della legge regionale sulla caccia già in iter legislativo nella regione Marche. Gradirei conoscere le vostre considerazioni.
Questi i punti principali:
1. Gli ATC [Ambiti Territoriali Faunistici) sono denominati ATF ovvero Ambiti Territoriali La modifica non deve apparire formale. Gli ATF infatti vengono accreditati per la gestione di tutta, la fauna di interesse venatorio, sulla base della panificazione delle province e in collaborazione con le stesse, non solo nel territorio di caccia, programmata ma anche negli istituti faunistici.
2. Nell'ambito della pianificazione territoriale a fini faunistico - venatori la percentuale teorica minima che resta a disposizione per l'attività venatoria non cambia, imputata nel 60% del territorio agro - silvo - pastorale. Viene però modificata là ripartizione nei diversi istituti, infatti: la superficie destinatale per le Aziende faunistico e agri-turistico venatorie si riduce dal 12% al 10%; vengono accorpati tutti gli istituti ove vige il divieto di caccia per una quota variabile dal 20 al 30%. In tal modo le ZRC che in passato teoricamente potevano occupare un massimo del 12,5% in futuro potranno occupare sino al 15% del territorio.
3. Gli ATC; previsti dall'attuale normativa in numero minimo di 2 e massimo di 3 per provincia, potranno essere minimo 1 per provincia. L'opportunità di accorpare gli ambiti potrà essere manifestata in fase di redazione del Piano faunìstìco - venatorio regionale. La scelta e la responsabilità è declinata all'assemblea dell'ATC, che si deve pronunciare con maggioranza qualificata [2/3 dei componenti) e alla Provincia.
4. Nell'ambito della pianificazione provinciale, gli ATC potranno chiedere di istituire ZRC e Centri Pubblici di Produzione della Selvaggina allo stato naturale (CPPS) che verranno direttamente gestite dagli stessi, sulla base di specifici programmi e in accordo con la Provincia. Le ZRC, con vincolo quinquennale, potranno essere prorogate, di 2 anni in 2 anni, quando non verrà avversata la loro permanenza da proprietari o conduttori di fondi o da cacciatoli, attraverso l'ATC.
5. Viene riconosciuto un nuovo istituto territoriale di gestione faunìstica, denominato "Area di rispetto". Sono zone di superficie inferiore a ha. 300 che possono essere istituite direttamente dall'ATC, funzionali a tutelare alcune specie di fauna di interesse venatorio, o per agevolare la riproduzione o ancora per salvaguardare gli animali ai momento dei ripopolamenti. Possono essere vincolate anche solo per una stagione venatoria e il regime di tutela viene determinato adottando limitazioni al prelievo. Come ad esempio il divieto di prelievo di una,sola specie o il divieto di esercizio di una forma di caccia come la vagante o la limitazione degli orari o giornate di prelievo, etc.
6. Sono state apportate modifiche alle opzioni di caccia- Gli ultra sessantacinquenni che- hanno l'opzione "C (sostanzialmente forma vagante e appostamento temporaneo) possono esercitare anche la caccia nella forma prevista dall'opzione “B” ovvero appostamento fisso con l'uso di richiami vivi. Coloro invece che hanno l'opzione "B" possono esercitare il prelievo anche da appostamento temporaneo in struttura artificiale.
7. E' stato modificato anche l'articolo che si riferisce al calendario venatorio regionale. Sono previsti i principi e le modalità che devono essere considerate per normale annualmente l'esercizio venatorio con indicazione delle specie e relativi tempi che possono essere oggetto di cacciai Uno strumento normativo maggiormente elastico, rapportabile alle effettive presenze di fauna, che pertanto individua archi temporali più ampi rispetto agli attuali, sempre nel rispetto delle leggi nazionali e direttive comunitarie. Ad esempio si da la possibilità di prevedere l'apertura della caccia al Colombaccio dal 1° settembre; il Fagiano dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; la caccia di selezione del Capriolo dal 1" gennaio al 15 marzo e dal 15 maggio al 31 dicembre; etc Inoltre è previsto che, in base alle presenze faunistiche locali e alla densità venatoria, gli ATC in accordo con le province, esprimano pareri e suggerimenti per la stesura del calendario
8. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio venatorio da appostamento fisso, che attualmente deve essere presentata annualmente, avrà validità dal momento della richiesta per tutta la durata del Piano Faunistico -venatorio provinciale, quindi fino a 5 anni. Sono abrogati gli anelli amovibili ai richiami vivi e sono sostituiti da autocertificazione di detenzione.
9. L'ATC, per far fronte ai darmi prodotti dalla fauna, selvatica alla produzioni agricole non solo in territorio di caccia programmata ma anche negli istituti in cui provvede alla gestione, potrà accedere all'apposito fondo regionale.
10. L'ATC, considerato che dovrà provvedere alla gestione della fauna anche nelle ZRC, nei Centri Pubblici di Produzione della Selvaggina allo stato naturale e nelle Aree di rispetto, potrà accedere alle risorse regionali determinate dal versamento della tassa di concessione annuale.
Ciao
Questi i punti principali:
1. Gli ATC [Ambiti Territoriali Faunistici) sono denominati ATF ovvero Ambiti Territoriali La modifica non deve apparire formale. Gli ATF infatti vengono accreditati per la gestione di tutta, la fauna di interesse venatorio, sulla base della panificazione delle province e in collaborazione con le stesse, non solo nel territorio di caccia, programmata ma anche negli istituti faunistici.
2. Nell'ambito della pianificazione territoriale a fini faunistico - venatori la percentuale teorica minima che resta a disposizione per l'attività venatoria non cambia, imputata nel 60% del territorio agro - silvo - pastorale. Viene però modificata là ripartizione nei diversi istituti, infatti: la superficie destinatale per le Aziende faunistico e agri-turistico venatorie si riduce dal 12% al 10%; vengono accorpati tutti gli istituti ove vige il divieto di caccia per una quota variabile dal 20 al 30%. In tal modo le ZRC che in passato teoricamente potevano occupare un massimo del 12,5% in futuro potranno occupare sino al 15% del territorio.
3. Gli ATC; previsti dall'attuale normativa in numero minimo di 2 e massimo di 3 per provincia, potranno essere minimo 1 per provincia. L'opportunità di accorpare gli ambiti potrà essere manifestata in fase di redazione del Piano faunìstìco - venatorio regionale. La scelta e la responsabilità è declinata all'assemblea dell'ATC, che si deve pronunciare con maggioranza qualificata [2/3 dei componenti) e alla Provincia.
4. Nell'ambito della pianificazione provinciale, gli ATC potranno chiedere di istituire ZRC e Centri Pubblici di Produzione della Selvaggina allo stato naturale (CPPS) che verranno direttamente gestite dagli stessi, sulla base di specifici programmi e in accordo con la Provincia. Le ZRC, con vincolo quinquennale, potranno essere prorogate, di 2 anni in 2 anni, quando non verrà avversata la loro permanenza da proprietari o conduttori di fondi o da cacciatoli, attraverso l'ATC.
5. Viene riconosciuto un nuovo istituto territoriale di gestione faunìstica, denominato "Area di rispetto". Sono zone di superficie inferiore a ha. 300 che possono essere istituite direttamente dall'ATC, funzionali a tutelare alcune specie di fauna di interesse venatorio, o per agevolare la riproduzione o ancora per salvaguardare gli animali ai momento dei ripopolamenti. Possono essere vincolate anche solo per una stagione venatoria e il regime di tutela viene determinato adottando limitazioni al prelievo. Come ad esempio il divieto di prelievo di una,sola specie o il divieto di esercizio di una forma di caccia come la vagante o la limitazione degli orari o giornate di prelievo, etc.
6. Sono state apportate modifiche alle opzioni di caccia- Gli ultra sessantacinquenni che- hanno l'opzione "C (sostanzialmente forma vagante e appostamento temporaneo) possono esercitare anche la caccia nella forma prevista dall'opzione “B” ovvero appostamento fisso con l'uso di richiami vivi. Coloro invece che hanno l'opzione "B" possono esercitare il prelievo anche da appostamento temporaneo in struttura artificiale.
7. E' stato modificato anche l'articolo che si riferisce al calendario venatorio regionale. Sono previsti i principi e le modalità che devono essere considerate per normale annualmente l'esercizio venatorio con indicazione delle specie e relativi tempi che possono essere oggetto di cacciai Uno strumento normativo maggiormente elastico, rapportabile alle effettive presenze di fauna, che pertanto individua archi temporali più ampi rispetto agli attuali, sempre nel rispetto delle leggi nazionali e direttive comunitarie. Ad esempio si da la possibilità di prevedere l'apertura della caccia al Colombaccio dal 1° settembre; il Fagiano dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; la caccia di selezione del Capriolo dal 1" gennaio al 15 marzo e dal 15 maggio al 31 dicembre; etc Inoltre è previsto che, in base alle presenze faunistiche locali e alla densità venatoria, gli ATC in accordo con le province, esprimano pareri e suggerimenti per la stesura del calendario
8. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio venatorio da appostamento fisso, che attualmente deve essere presentata annualmente, avrà validità dal momento della richiesta per tutta la durata del Piano Faunistico -venatorio provinciale, quindi fino a 5 anni. Sono abrogati gli anelli amovibili ai richiami vivi e sono sostituiti da autocertificazione di detenzione.
9. L'ATC, per far fronte ai darmi prodotti dalla fauna, selvatica alla produzioni agricole non solo in territorio di caccia programmata ma anche negli istituti in cui provvede alla gestione, potrà accedere all'apposito fondo regionale.
10. L'ATC, considerato che dovrà provvedere alla gestione della fauna anche nelle ZRC, nei Centri Pubblici di Produzione della Selvaggina allo stato naturale e nelle Aree di rispetto, potrà accedere alle risorse regionali determinate dal versamento della tassa di concessione annuale.
Ciao