Re: Poteri guardie venatorie
Buondi' a tutti,forse è argomento già trattato ma sono un .. ..novellino del forum;durante la caccia da appostamento temporaneo,la venatoria,o peggio ancora i volontari ecozoo..ecc.,oltre ai documenti di provenienza possono pretendere di controllare i richiami magari prendendoli dalla gabbia?E ancora fino a dove possono spingersi nel controllo/perquisizione dell'attrezzatura?Scusate ma arrivati a questi punti e visto come continuiamo a venire (mal)trattati non intendo più cedere assolutamente su niente e a nessuno!IBAL a tutti
buongiorno Sig. max 57, andiamo con ordine al quesito da Lei su esposto;
1-per quanto concerne le guardie giurate volontarie venatorie-;Le guardie giurate volontarie venatorie.
Quanto appena detto vale anche per le guardie venatorie per cui però è stata dettata una normativa particolare che definire confusionaria è dir poco.
L'art. 57 del Codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agente di PG solo a persone inquadrate in corpi alle dipendenze di enti pubblici con l'unica eccezione di coloro «ai quali leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni di cui all'art. 55» e cioè di accertare reati.
Ora la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (nuova legge sulla caccia, posteriore al nuovo c.p.p.), all'art. 27, dice che la vigilanza venatoria è affidata:
a)agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati. «Ad essi è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della legislazione vigente»;
b) alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, le quali per la legge del 1907 sono anche agenti di PS;
c)alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche, zoofile riconosciute da leggi regionali. ecc.
d) alle guardie giurate private; la legge avrebbe fatto meglio a precisare che esse possono intervenire solo all’interno dei terreni affidati alla loro sorveglianza e non certo girare per le campagne a scovar bracconieri!
È quindi la legge stessa sulla caccia la quale esclude che alle guardie volontarie possa essere riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria (e tanto meno di agente di PS).
L'art. 28 successivo precisa l'importanza della distinzione stabilendo che solo gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di PG possono procedere a sequestro amministrativo o penale. È evidente quindi che non ha senso la tesi secondo cui chi è comunque incaricato di vigilare affinché non vengano commessi reati, divenga automaticamente agente di PG quando interviene: la legge incarica una serie lunghissima di guardie di ogni genere di svolgere «attività di vigilanza» affinché non vengano commesse violazioni alle leggi venatorie, ma poi stabilisce che atti di polizia giudiziaria (cioè atti di indagine ed intervento con rilevanza processuale penale quali sequestri, perquisizioni, assunzione di informazioni, ispezioni, ecc.) possono essere compiuti solo da chi ha specifiche attribuzioni di polizia giudiziaria. Perciò non si può far derivare la qualifica di PG dalle attribuzioni perché la norma della legge sulla caccia è norma speciale che deroga espressamente al CPP !
L'unico dubbio che potrebbe sorgere è il seguente: è possibile che una legge regionale attribuisca la qualifica di agente di PG a soggetti diversi da quelli indicati nella legge?
La risposta deve essere negativa perché la Regione non ha poteri in materia di leggi penali e solo lo Stato può attribuire la qualifica di agente di PG. Inoltre la legge sulla caccia risulta aver espressamente delimitato l'ambito dell'art. 55 c.p.p.
Chi non è agente di polizia giudiziaria (lettere b, c, d) può controllare solo persone che siano congiuntamente:
a) in esercizio o atteggiamento di caccia e
b) in possesso di armi o arnesi atti alla caccia.
A queste persone può essere richiesto di fornire le proprie generalità, di mostrare eventuali armi o arnesi o selvaggina in loro possesso e, in caso le possiedano, di esibire i documenti che giustifichino il porto di armi e l’esercizio della caccia.
Le guardie volontarie non possono procedere ad alcuna perquisizione né a sequestro di armi, arnesi o selvaggina. Da ciò si deduce che non possono chiedere di prendere in mano le armi del cacciatore, visto che finirebbero in mano ad una persona priva di porto d'arma e fose neppure capace di maneggiarle. Non possono pretendere che il cacciatore scarchi l'arma, ma sola egli la mostri per controllare i marchi; si può afferamre che non possoon pretendere che egli mostri con quali e quante cartucce l'arma è caricata.
Essi non procedono a contestazione di infrazioni, ma solo a redigere verbali di constatazione in cui devono esporre tutte le circostanze del fatto, ivi comprese le norme che si ritengono violate, e le eventuali osservazioni della persona ritenuta responsabile della infrazione.
Attenzione: in presenza dell’accertamento della flagranza di reati per cui è obbligatorio l’arresto essi possono, ma non devono, procedere all’arresto a norma art. 383 CPP.
I reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in loro flagranza sono, per quanto riguarda le situazioni che possono presentarsi:
- porto di armi da guerra (ma è difficile che uno cacci con un mitra!)
- porto di armi clandestine (cioè armi comuni prodotte dopo il 1920 e prive di matricola, armi comuni prodotte dopo il 1979 e prive di numero di catalogo, armi autocostruite);
- porto illegale di almeno due armi comuni da sparo (in caso di due bracconieri che operino congiuntamente vi è concorso nel reato e quindi ognuno concorre nel porto di due fucili!).
In caso di arresto si procede al sequestro del corpo di reato. L’arrestato va posto al più presto a disposizione di un agente od ufficiale della polizia giudiziaria che redige un verbale di consegna della persona e delle cose.
Per flagranza si intende quella situazione in cui vi è stata la constatazione diretta della commissione di un reato da parte di una data persona; questa può essere anche essere catturata dopo un inseguimento, ma vi deve essere la certezza che si tratta della persona che si è vista commettere il reato. Costituisce flagranza il fatto che il presunto colpevole venga trovato in possesso di cose o tracce indicanti con sicurezza che ha commesso il reato immediatamente prima (art. 382 CPP).
2-Guardie zoofile ecc.ecc.,-;le guardie zoofile sono agenti di PG con competenza limitata e solamente per l’accertamento di reati aventi per oggetto animali d’affezione; essi inoltre devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il prefetto. In materia di caccia sono normali guardie volontarie e potrebbero intervenire in qualità di agenti di PG solo se il cacciatore prendesse a calci il cane (art. 37 LC)! quindi niente controllo armi, niente perquisizioni e/o ispezioni personali e non. spero di esserla stato di aiuto o forse le ho confuso le idee?. buongiorno cordiali saluti.-