Re: Poteri guardie venatorie

Importante...Può un volontario (fdc,enalc,arci,wwf,lipu eccc ecccc) perquisire? ad es. vedere nel mio zaino cosa c è? a me pare di no... so della provinciale forestale ecc.
 
Re: Poteri guardie venatorie

Buondi' a tutti,forse è argomento già trattato ma sono un .. ..novellino del forum;durante la caccia da appostamento temporaneo,la venatoria,o peggio ancora i volontari ecozoo..ecc.,oltre ai documenti di provenienza possono pretendere di controllare i richiami magari prendendoli dalla gabbia?E ancora fino a dove possono spingersi nel controllo/perquisizione dell'attrezzatura?Scusate ma arrivati a questi punti e visto come continuiamo a venire (mal)trattati non intendo più cedere assolutamente su niente e a nessuno!IBAL a tutti

buongiorno Sig. max 57, andiamo con ordine al quesito da Lei su esposto;
1-per quanto concerne le guardie giurate volontarie venatorie-;Le guardie giurate volontarie venatorie.
Quanto appena detto vale anche per le guardie venatorie per cui però è stata dettata una normativa particolare che definire confusionaria è dir poco.
L'art. 57 del Codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agente di PG solo a persone inquadrate in corpi alle dipendenze di enti pubblici con l'unica eccezione di coloro «ai quali leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni di cui all'art. 55» e cioè di accertare reati.
Ora la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (nuova legge sulla caccia, posteriore al nuovo c.p.p.), all'art. 27, dice che la vigilanza venatoria è affidata:
a)agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati. «Ad essi è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della legislazione vigente»;
b) alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, le quali per la legge del 1907 sono anche agenti di PS;
c)alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche, zoofile riconosciute da leggi regionali. ecc.
d) alle guardie giurate private; la legge avrebbe fatto meglio a precisare che esse possono intervenire solo all’interno dei terreni affidati alla loro sorveglianza e non certo girare per le campagne a scovar bracconieri!
È quindi la legge stessa sulla caccia la quale esclude che alle guardie volontarie possa essere riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria (e tanto meno di agente di PS).
L'art. 28 successivo precisa l'importanza della distinzione stabilendo che solo gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di PG possono procedere a sequestro amministrativo o penale. È evidente quindi che non ha senso la tesi secondo cui chi è comunque incaricato di vigilare affinché non vengano commessi reati, divenga automaticamente agente di PG quando interviene: la legge incarica una serie lunghissima di guardie di ogni genere di svolgere «attività di vigilanza» affinché non vengano commesse violazioni alle leggi venatorie, ma poi stabilisce che atti di polizia giudiziaria (cioè atti di indagine ed intervento con rilevanza processuale penale quali sequestri, perquisizioni, assunzione di informazioni, ispezioni, ecc.) possono essere compiuti solo da chi ha specifiche attribuzioni di polizia giudiziaria. Perciò non si può far derivare la qualifica di PG dalle attribuzioni perché la norma della legge sulla caccia è norma speciale che deroga espressamente al CPP !
L'unico dubbio che potrebbe sorgere è il seguente: è possibile che una legge regionale attribuisca la qualifica di agente di PG a soggetti diversi da quelli indicati nella legge?
La risposta deve essere negativa perché la Regione non ha poteri in materia di leggi penali e solo lo Stato può attribuire la qualifica di agente di PG. Inoltre la legge sulla caccia risulta aver espressamente delimitato l'ambito dell'art. 55 c.p.p.
Chi non è agente di polizia giudiziaria (lettere b, c, d) può controllare solo persone che siano congiuntamente:
a) in esercizio o atteggiamento di caccia e
b) in possesso di armi o arnesi atti alla caccia.
A queste persone può essere richiesto di fornire le proprie generalità, di mostrare eventuali armi o arnesi o selvaggina in loro possesso e, in caso le possiedano, di esibire i documenti che giustifichino il porto di armi e l’esercizio della caccia.
Le guardie volontarie non possono procedere ad alcuna perquisizione né a sequestro di armi, arnesi o selvaggina. Da ciò si deduce che non possono chiedere di prendere in mano le armi del cacciatore, visto che finirebbero in mano ad una persona priva di porto d'arma e fose neppure capace di maneggiarle. Non possono pretendere che il cacciatore scarchi l'arma, ma sola egli la mostri per controllare i marchi; si può afferamre che non possoon pretendere che egli mostri con quali e quante cartucce l'arma è caricata.
Essi non procedono a contestazione di infrazioni, ma solo a redigere verbali di constatazione in cui devono esporre tutte le circostanze del fatto, ivi comprese le norme che si ritengono violate, e le eventuali osservazioni della persona ritenuta responsabile della infrazione.
Attenzione: in presenza dell’accertamento della flagranza di reati per cui è obbligatorio l’arresto essi possono, ma non devono, procedere all’arresto a norma art. 383 CPP.
I reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in loro flagranza sono, per quanto riguarda le situazioni che possono presentarsi:
- porto di armi da guerra (ma è difficile che uno cacci con un mitra!)
- porto di armi clandestine (cioè armi comuni prodotte dopo il 1920 e prive di matricola, armi comuni prodotte dopo il 1979 e prive di numero di catalogo, armi autocostruite);
- porto illegale di almeno due armi comuni da sparo (in caso di due bracconieri che operino congiuntamente vi è concorso nel reato e quindi ognuno concorre nel porto di due fucili!).
In caso di arresto si procede al sequestro del corpo di reato. L’arrestato va posto al più presto a disposizione di un agente od ufficiale della polizia giudiziaria che redige un verbale di consegna della persona e delle cose.
Per flagranza si intende quella situazione in cui vi è stata la constatazione diretta della commissione di un reato da parte di una data persona; questa può essere anche essere catturata dopo un inseguimento, ma vi deve essere la certezza che si tratta della persona che si è vista commettere il reato. Costituisce flagranza il fatto che il presunto colpevole venga trovato in possesso di cose o tracce indicanti con sicurezza che ha commesso il reato immediatamente prima (art. 382 CPP).
2-Guardie zoofile ecc.ecc.,-;le guardie zoofile sono agenti di PG con competenza limitata e solamente per l’accertamento di reati aventi per oggetto animali d’affezione; essi inoltre devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il prefetto. In materia di caccia sono normali guardie volontarie e potrebbero intervenire in qualità di agenti di PG solo se il cacciatore prendesse a calci il cane (art. 37 LC)! quindi niente controllo armi, niente perquisizioni e/o ispezioni personali e non. spero di esserla stato di aiuto o forse le ho confuso le idee?. buongiorno cordiali saluti.-
 
Re: Poteri guardie venatorie

Io ho trovato utilissimo consultare il sito del giudice Edoardo Mori, per lo più parla di armi, ma cercando bene c'era una sessione che parlava di questo argomento.
 

max57

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Buondi' a tutti,forse è argomento già trattato ma sono un .. ..novellino del forum;durante la caccia da appostamento temporaneo,la venatoria,o peggio ancora i volontari ecozoo..ecc.,oltre ai documenti di provenienza possono pretendere di controllare i richiami magari prendendoli dalla gabbia?E ancora fino a dove possono spingersi nel controllo/perquisizione dell'attrezzatura?Scusate ma arrivati a questi punti e visto come continuiamo a venire (mal)trattati non intendo più cedere assolutamente su niente e a nessuno!IBAL a tutti
 
Re: Poteri guardie venatorie

Nel caso alcuni avessero dei dubbi particolari anche per situazioni "strane", oltre che informare la propria sezione, chiamare i Carabinieri del luogo o la Polizia di Stato, spiegando i fatti e nel caso farli intervenire per l'identificazione delle "guardie" che stanno operando. Ricordarsi che qualsiasi atto e/o operazione che fanno le "guardie" devono sempre redigere verbale e che per le perquisizioni vi è l'obbligo di farsi assistere da un avvocato o da persona di fiducia. Comunque non arriviamo mai all'esasperazione, ma cerchiamo sempre di capire che domande ci fanno e che cosa vogliono eventualmente "trovare".
 
Re: Poteri guardie venatorie

io vado sempre a caccia con il mio amico avvocato...
L'importante è far valere i propri diritti ed adempiere ai propri doveri mantenendo sempre educazione e cortesia anche quando ti trovi davanti due bauchi che si credono chissà chi!
So che un paio di volte l'ha pure denunciati! ..ed ha vinto le cause
 
Re: Poteri guardie venatorie

Non posso aiutarti sui richiami perchè non essendo utilizzabili in Sardegna non ne sono a conoscenza, posso con certezza dirti che non possono effettuare nessuna forma di perquisizione.
 
Re: Poteri guardie venatorie

Non posso aiutarti sui richiami perchè non essendo utilizzabili in Sardegna non ne sono a conoscenza, posso con certezza dirti che non possono effettuare nessuna forma di perquisizione.

Mario non credo..... sono agenti di PG e come tali in caso di indizi gravi possono farlo eccome! o al limite portarti in commissariato.
 
Re: Poteri guardie venatorie

Mario non credo..... sono agenti di PG e come tali in caso di indizi gravi possono farlo eccome! o al limite portarti in commissariato.

Non sono agenti di PG, ma semplici guardie giurate, e non possono nemmeno portarti in commissariato perchè non hanno l'autorità di "fermarti", loro possono solo chiedere i documenti e verbalizzare una eventuale flagranza o meno di reato, il tutto se sei in atteggiamento di caccia o muovendoti con fucile a spalla, non possono effettuare posti di blocco o perquisizioni.
 
Re: Poteri guardie venatorie

Mario non credo..... sono agenti di PG e come tali in caso di indizi gravi possono farlo eccome! o al limite portarti in commissariato.

Jago, gli indizi gravi sono di possesso ****, armi illigali , materiali radiattivo...ecc. , non certo riferiti all'attività venatoria. La perquisizione è cosa seria e deve essere verbalizzata ed anche gli organo ufficiali di p.g. sono ben guardinghi nell'effettuarla...rischiano l'allontanamento !
Ciao
Fabio
 
Re: Poteri guardie venatorie

La normativa in materia di perquisizioni è disciplinata dal codice di procedura penale. In particolar modo le perquisizioni si possono fare per due motivi:


  • su delega della magistratura (art 247 cpp);
    • Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
      1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
      2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
      3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.
  • d'iniziativa in caso di flagranza di reato (art 352 cpp)
    • Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
      1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
      2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
      3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
      4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

Chi sono gli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria, lo stabilisce sempre il codice di procedura penale art. 57 cpp:


  • Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria [SUP](1)[/SUP] [SUP](2)[/SUP]:
    a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità[SUP](3)[/SUP];
    b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza [SUP](4)[/SUP], degli agenti di custodia [SUP](5)[/SUP] e del corpo forestale dello Stato [SUP](6)[/SUP] nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
    c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
    2. Sono agenti di polizia giudiziaria [SUP](7)[/SUP]:
    a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
    b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia [SUP](5)[/SUP], le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
    3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 [SUP](8)[/SUP] [SUP](9)[/SUP].

    Note

    (1) Il personale di p.g. è costituito dai soggetti obbligati per legge ad esperire indagini per accertare reati, oltre che a sporgere denuncia. Infatti non sussiste la qualifica di p.g. per tutti quei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che non abbiano l'obbligo di esperire atti investigativi, ma solo di denunciare (art. 331).
    Le relazioni di servizio, sottoscritte da un agente di p.g., sono atti pubblici fidefacenti; con esse, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate.

    (2) Sono atti cui sono legittimati i soli Ufficiali di p.g. di propria iniziativa: sequestro preventivo di cose pertinenti al reato (art. 321 3 b i s); assunzioni di sommarie informazioni dell'indagato libero; ovvero dell'indagato, arrestato o fermato, se sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art. 350); assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o collegato (art. 351 1 b i s); perquisizioni personali e locali (art. 352); acquisizione di plichi sigillati o di corrispondenza e loro eventuale apertura, se autorizzata dal P.M. (art. 353); accertamenti e rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose, se vi è pericolo nel ritardo e se il P.M. non può intervenire tempestivamente (art. 354); sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, se del caso (art. 354); accertamenti e rilievi sulle persone, non implicanti ispezione personale (art. 354).
    Sono atti eseguibili dai soli ufficiali di p.g., in ipotesi di delega da parte della autorità giudiziaria (P.M. e giudice): ispezioni di luoghi, cose o persone (artt. 245-246); perquisizioni personali, locali e domiciliari (artt. 249-251); sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, anche a seguito di perquisizione (artt. 252-253); sequestro di corrispondenza presso uffici postali e telegrafici (art. 254); sequestro di documenti, titoli, valori e somme presso banche (art. 255); intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 267).
    Gli ufficiali di p.g. esercitano, altresì, una funzione di controllo sugli atti compiuti dagli agenti che consiste nella immediata verifica, della legalità di un atto di arresto o fermo compiuto da altro soggetto privo di tale qualifica (eterocontrollo di legalità).

    (3) Cfr. l. 1-4-1981, n. 121 (art. 39).
    (4) Cfr. art. 13, l. 1-2-1989, n. 53.
    (5) Il Corpo degli Agenti di custodia è stato sciolto dall'art. 2 della l. 15-12-1990, n. 395 e sostituito dal Corpo della Polizia Penitenziaria, composto da personale civile che è inquadrato nel ruolo degli ispettori e sovrintendenti (ufficiali di p.g.), e degli agenti ed assistenti (agenti di p.g.).
    (6) Cfr. l. 4-5-1951, n. 538 (art. 13).
    (7) Sono atti cui sono legittimati oltre agli ufficiali di p.g., anche gli agenti di propria iniziativa: informativa di reato al P.M. (art. 347); atti diretti alla assicurazione delle fonti (reali e personali) di prova (art. 348); identificazione dell'indagato e delle persone in grado di riferire sui fatti (art.349); accompagnamento in caserma, per finalità di identificazione, delle predette persone: eventuali rilievi dattiloscopici o di altra natura a carico del solo investigato (art. 349); ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell'indagato, anche se fermato o arrestato e anche in assenza del suo difensore (art. 350); assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351); conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi e delle cose in attesa dell'intervento del P.M. o di un ufficiale di p.g. (art. 354); arresto in flagranza di reato, sia facoltativo, sia obbligatorio (artt. 380 e 381); ed adempimenti conseguenziali (artt. 386-387); fermo della persona gravemente indiziata, in caso di pericolo di fuga, prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini (art. 384); perquisizioni, accertamenti su luoghi, cose e persone, ex. artt. 352 e 354, commi 2 e 3, nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 disp. att.).
    Sono atti eseguibili oltre che dagli ufficiali anche dagli agenti di p.g. in caso di delega della A.G.: esecuzione delle ordinanze del giudice delle indagini preliminari e poi del giudice competente per il processo in materia di misure cautelari comportanti custodia (cautelare, appunto) o altre misure coercitive (artt. 272-286).

    (8) Per il personale direttivo dei Vigili del Fuoco, l. 13-5-1961, n. 469 (art. 16); per il corpo dei Vigili Urbani, l. 7-3-1986, n. 65 (art. 5); per i funzionari doganali, d.P.R. 23-1-1973, n. 43 (art. 324); per gli agenti consolari all'estero, d.P.R. 5-1-1967, n. 200 (artt. 46 e 52); per le Capitanerie di porto, art. 1235 c.nav.; per i comandanti di navi ed aeromobili, art. 1235 c.nav.; per gli ispettori delle poste, art. 32 cod. postale; per gli addetti alle USL in materia infortunistica, l. 23-12-1978, n. 833 (art. 21); per i medici provinciali, l. 26-2-1963, n. 441 (art. 17); per gli ufficiali sanitari, r.d. 27-7-1934, n. 1265 (art. 40); per gli ispettori e i ricevitori dei monopoli, r.d. 14-6-1941, n. 577 (artt. 7 e 19); per gli ingegneri del Corpo delle miniere, d.P.R. 9-4-1959, n. 128 (art. 5).
    (9) Vi è, poi, un'attività di p.g. diretta dal P.M. Trattasi di attività non delegata alla p.g., ma compiuta personalmente dal P.M. (art. 370). In tali casi, sia gli ufficiali, sia gli agenti di p.g. sono abilitati ed obbligati a prestare assistenza al magistrato in tutte le attività da costui compiute.
    Tuttavia, la documentazione dell'attività compiuta e quindi la redazione del verbale o delle relative annotazioni sommarie compete solo all'ufficiale di p.g. (art. 373), non avendo il semplice agente capacità certificante.


 
Re: Poteri guardie venatorie

Segue.....

In casi di particolare urgenza ed in flagranza di reato gli agenti di polizia giudiziaria possono compiere le perquisizioni in virtù anche dell'art 113 del codice di attuazione di procedura penale ...


  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
    Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182

    Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D.Lgs. 28.07.1989, n. 271)

    TITOLO I Norme di attuazione - CAPO OTTAVO. Disposizioni relative alle indagini preliminari
    1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria .
 
Re: Poteri guardie venatorie

Jago, gli indizi gravi sono di possesso ****, armi illigali , materiali radiattivo...ecc. , non certo riferiti all'attività venatoria. La perquisizione è cosa seria e deve essere verbalizzata ed anche gli organo ufficiali di p.g. sono ben guardinghi nell'effettuarla...rischiano l'allontanamento !
Ciao
Fabio

...stai diventando proprio un grillino!!! :))) un saluto Fabione!

ps: oh ...quel detice era da paura!!
 
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