Concordo con lo scritto degli amici sopra.Non farti problemi e soprattutto chiedi nel dubbio qui sul forum, risposta sempre pronta.
Mi associo a quanto sopra....basta solo il porto d'armi.
Saluti
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Concordo con lo scritto degli amici sopra.Non farti problemi e soprattutto chiedi nel dubbio qui sul forum, risposta sempre pronta.
basta il porto d'armi, a nke se un documento d'identita' dovrebbe essere sempre portato con se per legge..
Mai portata la carta d'identità a caccia. Di soltio l'altro documento che ho è la patente di guida (io ho ancora quelle rilasciate dal prefetto del 1981).
Salve, si può uscire a caccia senza carta d'identità? Il porto d'armi è esso stesso un documento di identità, e ogni volta che la forestale mi ha fatto un controllo non mi ha mai chiesta.
Perchè mi pesa portarmi appresso il portafoglio ogni volta che vado a caccia, prenderei solo la patente e la metterei nel porta documenti del porto d'armi.
In molti (cacciatori) mi hanno detto che bisogna portare la carta d'indentità, ma a me sembra assurdo.
Perfetto! Grazie mille, portafogli d'ora in poi a CASA!
P.S. La patente nella nuova versione con foto in bianco e nero e senza indicazione di residenza non è più documento di identità.
Guarda che senza la carta d identità possono anche non farti entrare allo stadio......[rofl.gif]
Assolutamente falso. Dal sito della Polizia di Stato
[h=3][Domanda n.2081] Vorrei sapere se la nuova patente formato card può essere considerata un documento di identità.[/h]La patente di guida, anche nel nuovo formato card, è considerata un valido documento di identificazione a tutti gli effetti. L'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, rubricato "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", prevede che l'identità personale possa essere dimostrata con ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, e, tra questi, è menzionata esplicitamente la patente di guida.
Concordo pienamente; tutti gli "equipollenti" della carta di identità sono definiti "documenti di riconoscimento" e perciò il porto d'armi è sufficiente a dimostrare chi ne sia il titolare, senza la necessità di esibire altro.Secondo quanto disposto dall’articolo 1, lettera d) del D.P.R. n. 445/2000, deve intendersi per documento d’identità “la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare; …”. Inoltre all’articolo 35, primo comma, è previsto che ogni qualvolta che nello stesso Testo Unico viene richiesto un documento d’identità, esso può sempre essere sostituito con uno equivalente. -
Il secondo comma, dell'articolo 35, stabilisce che sono equipollenti alla carta d’identità i seguenti documenti: “… passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.”. Al terzo comma viene sancito che non è necessaria l’indicazione dello stato civile, salvo che lo voglia il richiedente. -