Salve, purtroppo per mancanza di tempo sono un ex cacciatore e mi ritrovo comunque in casa il mio "schioppo" regolarmente denunciato. Parlando per caso con un amico mi ha detto che col porto d'armi scaduto non si può tener più il fucile a casa ma per poterlo detenere si deve fare una visita o non so cosa. Siccome non è stato molto preciso mi sapete dire cosa si deve fare per detenere regolarmente il fucile chiuso in casa pur avendo il porto d'armi scaduto?
Nel caso si dovesse fare una visita è cambiato qualcosa rispetto a prima (certificato anamnestico e poi visita di idoneità all'asl) o nel frattempo sono diventati obbligatori esami ulteriori come esame urine e capello (drug test) che immagino facciano lievitare il costo della visita alle stelle?
Grazie per l'aiuto e l'ospitalità
Sicuramente argomento di moda e molto trattato. Ti conviene leggere bene specialmente le ultime due righe.
Il 05 novembre 2013 è entrato in vigore il Decreto L.vo 29 settembre 2013, n.121 con il quale è stato previsto che, nelle more dell’adozione del Decreto del Ministero della Salute di cui all’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, i soggetti detentori di armi (da fuoco, da sparo, bianche), devono produrre, una tantum, entro il 4 maggio 2015, all’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente sul luogo dove le armi sono detenute a norma dell’art. 38 T.U.L.P.S. (presso la Questura - presso il Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente per coloro che detengono le armi nei comuni della Provincia) il “certificato medico” per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall’articolo 35, settimo comma, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 (rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), SALVO che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del5 novembre 2013.
Anche dopo il 4 maggio 2015 è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente
fonte : questura online