Re: Ma puo essere vero? Non posso crederci!
Assurdi giuridici intanto.
Nelle norme si parla sempre di luogo di detenzione ..... .
Le armi vanno denunciate sempre nel luogo di detenzione delle stesse, non con riferimento certo alla residenza, ..... mutando luogo di detenzione (non residenza) occorre infatti fare nuova denuncia, residenza o domicilio o soggiorno prolungato.
E altro che matricola dell'armadietto ..... se non si è collezionisti.
Forse, forse, ma non sono un giursita, il casino però nasce da questa circolare :
Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, del 20 maggio 2003 - Chiarimenti ed istruzioni in merito alle disposizioni di cui alla circolare 9 maggio 2003.
"omissis.....Revisione straordinaria degli altri requisiti
La revoca i il ritiro del titolo conseguiranno, inoltre, necessariamente, nei casi in cui, nel corso della verifica straordinaria, emergano fatti, eventi o condotte "che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti" dalle norme vigenti.
A tale proposito, nel ribadire l'assoluta necessità del tempestivo aggiornamento dei dati, si suggerisce alle SS. LL. di adottare le iniziative più appropriate in sede locale per conseguire gli aggiornamenti occorrenti per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
Ciò appare particolarmente utile, anche al fine di mirare appropriatamente i controlli, nei confronti dei detentori di armi che non siano titolari di licenze di porto delle stesse, relativamente ai quali le verifiche saranno comunque volte ad accertare se le armi stesse siano custodite, nel luogo a suo tempo dichiarato, con le opportune cautele e, nel contempo, se gli interessati diano ancora, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità. ..... omissis" e relative denuncie pregresse del cacciatore. ..... omissis".
Attenzione quindi: denuncia alle Autorità e luogo di detenzione delle armi devono coincidere sempre, ..... ed essere sempre aggiornate con nuove denunce nel tempo.
La questura probabilmente non vuole che le armi siano allocate presso terzi senza aver alcuna licenza (madre), e volendo (interpretando) che siano sempre detenute in luogo dove il possessore abilitato denunciante vive-dimora-soggiorna.
Insomma, comunque aldilà della interpretazione, potrebbe occorrere documentazione integrativa ..... almeno di stato civile, che attesti che la madre è la madre, e che le armi sono al domicilio del detentore, ...... ovvero abitazione madre.
In ogni caso emerge una interpretazione particolarmente rigorosa in senso restrittivo della norma da parte di quella questura, cosa che di norma invece non avviene nei paesi, dove i Carabinieri conoscono tutti, madre-figli-nipoti ecc. e come sono le persone, applicando la norma di registrazione in senso più sostanziale.
Bye bye