Info su Porto d'armi uso sportivo e venatorio

Re: Info su Porto d'armi uso sportivo e venatorio

Più chiaro di cosi [5a] [5a]

Essebie ha scritto:
Testo integrale della circolare 559/C-3159-10100(1) del 14 febbraio 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1998), emanata dal ministero degli Interni e riguardante le norme per il trasporto delle armi............................................................................
La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
 
Re: Info su Porto d'armi uso sportivo e venatorio

allodola maschio ha scritto:
Giuseppe mi sembra strano, perchè oramai tutte le assicurazioni si sono uniformate, anche prima con la Sportass che è una cagata ed adesso mi sebra che sia rimasta solo all'Arcicaccia garantiva copertura assicurativa per tutto l'anno e con validità in tutto il mondo, comunque a scanzo di equivoci quando fate l'assicurazione dietro alla cedolina ci sono tutte le garanzie, io andando anche anche all'estero ci stò attento e se leggete tutto quello scritto piccolo c'è la copertura anche per chi va a poligoni o tiro a volo....comunquè consiglio mio quando fate un'assicurazione valutate bene perchè è sempre meglio parassi il culo prima di romperselo..........

Giuseppe non è che non ti hanno fatto entrare perchè facevi tanto rumore per niente....eppoi in pedana i trenini non si possono fare [eusa_naughty.gif] ahahahhaha ciao


FRANCE' , parlo di molti anni fà credo una quindicina ....... comunque come giustamente dici , è preferibile nel momento in cui si sottoscrive l'assicurazione , leggersi tutta la "pappardella" onde evitare spiacevoli inconvenienti.


Sulla pedana , si fa sul serio , niente trenini [rire.gif] posso solo dire che quel giorno persero una grande occassione ......QUELLA DI AMMIRARE UN GRANDE TIRATORE !! [spocht_2.gif] [badair.gif]
 
Re: Info su Porto d'armi uso sportivo e venatorio

allodola maschio ha scritto:
come ha detto Emmedi è lo stesso porto d'armi solo che per andare a caccia devi avere anche la licenza di caccia, l'unica cosa obbligatoria è l'assicurazione che nel caso hai quella che usi a caccia ti copre anche per il tiro a volo sportivo


FRANCE' non vorrei sbagliare , ma ci sono alcune assicurazioni venatorie che non sono iscritte alla FITAV, quelle assicurazioni non ti permettono l'ingresso nei campi, a me è successo anni fà se non erro con LIBERA CACCIA o ENALCACCIA, il gestore del campo mi vietò di sparare. [****.gif]
 
Re: Info su Porto d'armi uso sportivo e venatorio

Giuseppe mi sembra strano, perchè oramai tutte le assicurazioni si sono uniformate, anche prima con la Sportass che è una cagata ed adesso mi sebra che sia rimasta solo all'Arcicaccia garantiva copertura assicurativa per tutto l'anno e con validità in tutto il mondo, comunque a scanzo di equivoci quando fate l'assicurazione dietro alla cedolina ci sono tutte le garanzie, io andando anche anche all'estero ci stò attento e se leggete tutto quello scritto piccolo c'è la copertura anche per chi va a poligoni o tiro a volo....comunquè consiglio mio quando fate un'assicurazione valutate bene perchè è sempre meglio parassi il culo prima di romperselo..........

Giuseppe non è che non ti hanno fatto entrare perchè facevi tanto rumore per niente....eppoi in pedana i trenini non si possono fare [eusa_naughty.gif] ahahahhaha ciao
 
Re: Info su Porto d'armi uso sportivo e venatorio

Con il pda per uso caccia sei autorizzato sia alla caccia che all'uso sportivo, ma anche all'acquisto delle armi corte e lunghe senza limitazioni in quanto risulta essere il documento più completo in materia di armi.
 
Re: Info su Porto d'armi uso sportivo e venatorio

come ha detto Emmedi è lo stesso porto d'armi solo che per andare a caccia devi avere anche la licenza di caccia, l'unica cosa obbligatoria è l'assicurazione che nel caso hai quella che usi a caccia ti copre anche per il tiro a volo sportivo
 

Gabrydom

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Salve a tutti...volevo sapere se avendo il porto d'armi per uso venatorio e possibile esercitare anche l'attività di tiro a volo quindi fungendo anche da uso sportivo...praticamente se voglio andare a tirare a due piattelli necessità per forza fare quello sportivo????grazie
 
Re: Info su Porto d'armi uso sportivo e venatorio

Testo integrale della circolare 559/C-3159-10100(1) del 14 febbraio 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1998), emanata dal ministero degli Interni e riguardante le norme per il trasporto delle armi. La presente circolare sancisce la facoltà, da parte dei titolari di un qualsiasi Porto d'armi, di acquistare e trasportare non solo le armi oggetto dell'autorizzazione (per esempio, fucili a canna liscia per il Porto di fucile uso Tiro a volo, pistole e revolver per il Porto di pistola per difesa personale), ma anche qualsiasi altra.

Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.
Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.
a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 TULPS (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
- portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione,
- trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della L. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36.
b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo), possono:
- portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione,
- trasportare e acquisire tutte le armi comuni da sparo.
c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo), possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 70 del Regolamento di esecuzione al TULPS (c. d. carta verde), possono trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.
e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del TULPS possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del DM 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).
f) I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.
g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della CEE possono:
1. Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza:
- introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare ("ritrasferire"), entro un anno, le anni lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L.157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
- portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette -- osservato il disposto dell'art. 12/8° L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) -­ e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);
2. Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:
- trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un armo le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi come modificato dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1, lettera b).
- portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.
3. Qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:
- trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno, le armi comuni da sparo lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992. n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza);
- portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente a' sensi del D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).
h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono:
- importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni, armi lunghe da fuoco considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria;
- importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
- portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.
Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell'art. 34 del TULPS, osservate le modalità di cui all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al TULPS.
Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
 
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