«5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio
relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilita'
delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di
attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai
commi I e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale
somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione
di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del
presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria della
confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida";
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma
2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente
accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento
elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma
1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo";
d) al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura,
il conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante strumenti
di pagamento elettronico";
e) al comma 2-ter, le parole: "alla meta' del massimo" sono
sostituite dalle seguenti: "al minimo".
5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia
e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche,
con la societa' Poste italiane Spa e con altri intermediari
finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di
pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis
del presente articolo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti
abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito
delle spese di notificazione a carico di questi ultimi»;
alla rubrica, dopo la parola: «Riprogrammazione» e' inserita la
seguente: «degli>>.