benellis90

Cacciatore argento (500/1000)
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Ciao a tutti,

pur essendoci un altra discussione su questa cosa ho notato che non c'e' una risposta precisa.
Allora vi chiedo cortesemente di aiutarmi.

A CHE DISTANZA DEVO STARE DA UN PARCO NAZIONALE?
DI FRONTE ? E DI SPALLE?

PER SIC E ZPS A CHE DISTANZA DEVO STARE? SONO CONSIDERATI PARCO O NO?

Tutti dicono che dipende da regione e regione, ma fin'ora nessuno a espresso cosa dice la propria regione.
C'e' qualcuno che e' informato su questa benedetta cosa?

Grazie e spero di togliermi questi dubbi
 
Nella nostra ragione non è espressamente regolamentata la questione distanza, ne con il calendario, ne sul piano faunistico regionale, ne sulla legge quadro sui parchi(salvo mie sviste)
Visto che tentano in ogni modo di equiparare le zps e sic ai parchi (con tutti i divieti del caso) "io" faccio riferimento alla 157/92 art.21 lett. F.
Il tutto salvo "specifica disposizione regionale/provinciale in materia", che ripeto, non mi sembra di aver trovato.
 
Urika ha scritto:
Nella nostra ragione non è espressamente regolamentata la questione distanza, ne con il calendario, ne sul piano faunistico regionale, ne sulla legge quadro sui parchi(salvo mie sviste)
Visto che tentano in ogni modo di equiparare le zps e sic ai parchi (con tutti i divieti del caso) "io" faccio riferimento alla 157/92 art.21 lett. F.
Il tutto salvo "specifica disposizione regionale/provinciale in materia", che ripeto, non mi sembra di aver trovato.

Appunto sono in difficolta' caro Urika....la legge 157 cosa dice in merito?
 
legge 157/92 art.21 DIVIETI


b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (1);

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;


Puoi consultare tutta la 157/92:
http://risorsefaunistiche.provincia.sie ... m#art_2101
 
Posso dare un consiglio:
recarsi in Ammnistrazione Provinciale e chiedere alla sezione Guardie venatorie e Vigilanza.
Recarsi alla propria associazione venatoria.

Raccomando poi piantina aggiornata dei perimetri .... quasi mai tabellati e rivisti periodicamente.
Comunque a meno di 150m con lo smontabile non mi metterei mai ..... qua da noi (è normata giù oggi come fascia di rispetto x l'uso obbligatorio dei non toxic).
 
58beppe ha scritto:
Posso dare un consiglio:
recarsi in Ammnistrazione Provinciale e chiedere alla sezione Guardie venatorie e Vigilanza.
Recarsi alla propria associazione venatoria.

Raccomando poi piantina aggiornata dei perimetri .... quasi mai tabellati e rivisti periodicamente.
Comunque a meno di 150m con lo smontabile non mi metterei mai ..... qua da noi (è normata giù oggi come fascia di rispetto x l'uso obbligatorio dei non toxic).

Il problema piu' grosso beppe e' che non ti sanno dire nemmeno loro, chi ti dice 100 chi 150 chi 50 chi ti dice basta ke non sei dentro....

Poi non vi dico su sic e zps.... si puo' stare attaccati bho? se devi rispettare 150 anche dalle zps significa che non vai piu' a caccia
e poi 150 mt ma da cosa? Magari ci fossero tabelle dal quale misurare....

Siamo nel caos piu' totale
 
Distanze tra appostamenti e strutture faunistiche
Per la salvaguardia dell'incolumità di chi ci vive, di chi fruisce dell'ambiente, della fauna selvatica e di chi esercita l'attività venatoria, la legge ha disposto una serie di distanze che devono essere rispettate.

Distanza tra appostamento temporaneo e una struttura faunistica
L'installazione di un appostamento temporaneo, e di conseguenza l'esercizio venatorio dal suo interno, può avvenire ad una distanza non inferiore a 100 metri dal perimetro di:

Zone di Ripopolamento e Cattura,
Zone e Oasi di Protezione,
Riserve Naturali Regionali e Statali
Centri Pubblici e Privati di Riproduzione Fauna Selvatica.
Presso tutti gli altri Istituti faunistici pubblici o privati (Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristico Venatorie, Fondi chiusi) la collocazione dell'appostamento temporaneo può essere fatta lungo il perimetro.
 
oggi o' chiamato la mia provincia (lazio)e gli o' chiesto in riguardo ai parchi regionali a quanti metri bisogna stare per cacciare a me mi anno detto che da appostamento fisso devo stare a 400m 100m temporaneo e 50m se caccio di spalle alle tabelle (vagante non lo sapeva pensate un po' voi :lol: )
 
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