Cessione momentanea armi uso caccia.

prete

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Nel caso dovessi prestare un arma uso caccia ad un conoscente(sempre per uso caccia ovviamente) come mi devo comportare?? Ho fatto una veloce ricerca nel forum e non ho trovato nulla, di sicuro a quest'ora mi e' sfuggito, pero' sono curioso di sapere.Grazie.
 
Il comodato (più volgarmente "prestito") di armi è disciplinato dall'articolo 22 della legge 110/75. In sostanza, è consentito prestare a un amico tiratore o cacciatore, solo quelle armi che siano state classificate sportive oppure che risultino da caccia (articolo 13 legge 157/92). Per realizzare il comodato è sufficiente una scrittura privata tra le parti (potete utilizzare il pdf che trovate allegato qui sotto, in arancione), con i dati dell'arma e dei Porto d'armi del comodante e del comodatario. Se il comodato si esaurisce in un tempo limitato (24-48 ore), non sono necessari particolari adempimenti, se il comodato si protrae per un tempo più lungo è preferibile effettuare la denuncia dell'arma ex art. 38 Tulps.



 
..Nicola io ho trovato questo....Si possono prestare le armi da caccia ad altro cacciatore munito di licenza come stabilito
dall’art. 22 L.110/75, per una battuta di caccia o altro uso lecito, comunque
per un tempo
massimo di 72 ore
; dopo tale termine vanno denunciate (vedi art. 38 T.U.L.P.S. sopra
riportato). Non è previsto il comodato (prestito) delle munizioni e specie quelle a palla
devono essere sempre personalmente denunciate.
 
in questura a Terni mi hanno detto che basta una scrittura privata in duplice copia in cui s'inseriscono tutti i dati dell'arma e gli estremi sia del cedente che di chi nè entra in custodia mettendo data ed ora in cui viene ceduto e firma d'entrambi,non c'è tempo massimo di cessione
 
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