Vi mando il testo del VIGENTE regolamento.
TITOLO V
Appostamenti
CAPO I
Appostamenti
Art. 58
Appostamenti fissi
1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dalle opere, in muratura o in altra solida materia saldamente infissa nel terreno.
2. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.
3. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
a) appostamento fisso alla minuta selvaggina costituito da un capanno di norma collocato a terra;
b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento;
d) appostamento fisso per trampolieri costituito da un capanno su prato soggetto ad allagamento.”
Art. 59
Appostamenti temporanei
1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l’uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all’attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.
2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l’esercizio venatorio.
3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell’abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.
5. Gli appostamenti temporanei per la caccia di selezione agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.
Art. 60
Zone di impianto degli appostamenti
1. Le province nel piano faunistico-venatorio individuano le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
2. Le province possono altresì individuare zone che interessano tratti montani di crinale, già individuate in provvedimenti provinciali, in cui non possono essere collocati gli appostamenti di cui agli articoli 58 e 59 per la caccia alla selvaggina migratoria.
3. Agli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non si applica, per la durata dei primi due piani faunistici, e comunque fino al termine della fruizione continuativa da parte di un unico titolare di autorizzazione, quanto indicato al comma 1.
Art. 61
Distanze dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina
1. Nella costruzione degli appostamenti fissi alla minuta selvaggina devono essere rispettate le seguenti distanze:
a) 200 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;
b) 200 metri dagli appostamenti fissi per trampolieri;
c) 200 metri da appostamenti fissi per colombacci;
d) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.“
2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione degli ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).”
Art. 62
Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci
1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per colombacci devono essere rispettate le seguenti distanze:
a) 200 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina;
b) 200 metri da appostamenti fissi per trampolieri;
c) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri;
d) 700 metri da appostamenti dello stesso tipo.
2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può, per la gestione di particolari territori, modificare fino a 350 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).
3. Le province possono autorizzare l'impianto di due capanni complementari compresi in un raggio di 35 metri dal capanno principale.
Art. 63
Distanze dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri
1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri deve essere rispettata la distanza di 1.000 metri dagli appostamenti fissi di qualsiasi tipo.
2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell’ATC, può, per la gestione di particolari territori, ridurre la distanza di cui al comma 1 a 400 metri.
3. Nelle aree allagate artificialmente, le province possono autorizzare, oltre all’appostamento principale, la costruzione di due capanni complementari. Nelle aree allagate superiori a 5 ettari possono essere autorizzati fino a quattro capanni complementari.
4. I capanni complementari possono essere collocati a distanza non inferiore a 80 metri dall’appostamento principale o da altri capanni complementari.
5. La presenza dell’acqua all’interno dei laghi artificiali deve essere assicurata per almeno dieci mesi all’anno, fatti salvi eventuali fenomeni di evaporazione naturale e provvedimenti di enti territoriali che ne impongano il prosciugamento.
6. Nei laghi artificiali e nelle altre aree allagate artificialmente è vietata qualsiasi predisposizione di sito diversa dai capanni autorizzati, ad eccezione degli argini di contenimento dell’acqua.
Art. 64
Distanze dagli appostamenti fissi per trampolieri
1. Gli appostamenti fissi per trampolieri non possono essere collocati a distanza inferiore a 400 metri da qualsiasi altro appostamento fisso.
Art. 65
Distanze dagli appostamenti temporanei
1. Nella costruzione degli appostamenti temporanei si devono rispettare le seguenti distanze:
a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può ridurre tale distanza fino a 50 metri;
b) 100 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina, salvo quanto disposto all'articolo 75, comma 1 e 2;
c) 100 metri da appostamenti fissi ai trampolieri, salvo quanto disposto all'articolo 75, comma 1 e 2;
d) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci; nel caso in cui nell'appostamento temporaneo vengano utilizzati volantini o richiami vivi per la caccia al colombaccio la distanza è di 200 metri;
e) 400 metri dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.
Art. 66
Norme generali sulle distanze degli appostamenti
1. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 sono misurate, ridotte all’orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali.
2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.
3. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 non si applicano agli appostamenti fissi autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 67
Distanze degli appostamenti da istituti faunistici
1. Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto di caccia.
2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell’ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1.
3. Nella costruzione di appostamenti temporanei deve essere rispettata una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.
4. Le distanze di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.
5. La distanza di cui al comma 1 non si applica in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto.
Art. 68
Autorizzazioni per gli appostamenti fissi
1. Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione della provincia.
2. Nella richiesta di autorizzazione deve essere dichiarata la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l’appostamento.
3. Le province autorizzano appostamenti fissi di cui all'articolo 58 in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990.
4. Le province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.
5. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, possono essere titolari o iscritti nell’elenco dei frequentatori di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale collocato esclusivamente nell' ATC di residenza venatoria o nel secondo ATC.
6. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell’appostamento.
7. Il titolare deve esporre all'interno del capanno principale e degli eventuali capanni complementari, le tabelle rilasciate dalla provincia recanti la scritta "Appostamento fisso di caccia n....".
8. L’autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altra persona iscritta nell’elenco dei frequentatori dell’appostamento da almeno due anni, con priorità per gli ultrasessantenni e i disabili, previa richiesta scritta alla provincia competente.
9. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2005, n.34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci.”
Art. 69
Autorizzazione per gli appostamenti fissi alla “minuta selvaggina”
(abrogato)
Art. 70
Autorizzazione per appostamenti fissi ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri con richiami vivi
(abrogato)
Art. 71
Autorizzazione per appostamenti fissi senza richiami vivi
(abrogato)
Art. 72
Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi
1. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi è valida per quattro anni dalla data di rilascio ed è soggetta a convalida annuale. Entro sessanta giorni dalla scadenza della validità l'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione.
2. Dopo il primo anno di validità il titolare deve, entro trenta giorni dalla scadenza annuale, convalidare l'autorizzazione presso la provincia.
3. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono:
a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;
b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'articolo 68;
c) in caso di mancata convalida annuale.
4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.
Art. 73
Richiesta di nuove autorizzazioni e di nuove collocazioni
1. Le richieste di nuove collocazioni o di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla provincia nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile la provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati l’eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all’interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta.
3. Le nuove collocazioni possono essere richieste anche prima della scadenza della validità o contestualmente alla domanda di rinnovo.
Art. 74
Dismissione di appostamento fisso
1. In caso di cessazione dell’attività, di decadenza o revoca dell’autorizzazione, tutti i capanni e le strutture aggiuntive devono essere smantellate entro sessanta giorni a cura del titolare dell’autorizzazione.
2. Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, corredata dal consenso del proprietario e del conduttore del fondo, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dalla provincia per due anni.
Art. 75
Distanze per la caccia vagante e il recupero dei capi feriti
1. Nel raggio di 200 metri da appostamenti alla minuta selvaggina o per trampolieri il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994, è vietata, nel periodo di utilizzazione, la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.
2. Il divieto di cui al comma 1 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare dell'appostamento conformi a quanto previsto all'articolo 26 della l.r. 3/1994.
3. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso alla minuta selvaggina o per trampolieri e i cacciatori da lui autorizzati all'uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dal capanno, purché si tratti comunque di aree soggetta a caccia programmata.
4. La caccia vagante e l'allenamento dei cani sono vietati ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali ovvero 100 metri dal centro del capanno, dagli appostamenti per palmipedi e trampolieri il cui titolare abbia optato per la per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994. E’ vietato altresì l’abbattimento di selvaggina stanziale in tutta l’area interessata dall’appostamento.
5. Il divieto di cui al comma 4 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare conformi a quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 3/1994.
6. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso a palmipedi e trampolieri e i cacciatori da lui autorizzati all'uso dello stesso possono procedere all'interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell'argine di contenimento dei laghi artificiali al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile.
Art. 76
Accesso all’interno degli appostamenti fissi
1. Il titolare dell’autorizzazione per appostamento fisso comunica alla provincia competente per territorio l'elenco dei frequentatori dell'appostamento.
2. Oltre che ai cacciatori inseriti nell’elenco di cui al comma 1, il titolare di autorizzazione per l'appostamento fisso può consentire l'utilizzazione dell'impianto anche a cacciatori non inseriti nell'elenco suddetto. In assenza del titolare, i cacciatori presenti nell'appostamento devono avere il consenso scritto alla frequentazione.
3. L'accesso con armi proprie da caccia all'interno degli appostamenti fissi di cui all'articolo 58, comma 3, lettere a) e d) è consentito al titolare, agli iscritti nell’elenco dei frequentatori e, solo in presenza del titolare, ad altri cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera c).
4. I cacciatori che hanno fatto l'opzione di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono accedere a tutti gli appostamenti di cui all'articolo 58.“
Art. 77
Uso di richiami negli appostamenti
1. Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994, non possono essere complessivamente usati più di quaranta uccelli, con il limite di non più di dieci uccelli di cattura per ciascuna specie.
2. Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici uccelli, di cui non più di dieci uccelli di cattura.
3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi per trampolieri e palmipedi e trampolieri nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.
4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall'argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera.
5. Negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri il cui titolare abbia optato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c), della l.r. 3/1994, i richiami vivi non possono superare le quindici unità per l'intero impianto.
Art. 78
Catasto degli appostamenti fissi
1. Per finalità statistiche le province realizzano, su cartografia in scala 1:25.000, il catasto degli appostamenti fissi e un archivio delle relative autorizzazioni, da inviare ogni anno alla Regione.