APPOSTAMENTO FISSO PER GLI ACQUATICI

Re: APPOSTAMENTO FISSO PER GLI ACQUATICI

Il primo probelma : se la tua provincia poteva rifiutarsi dal rilasciare l'autorizzazione alla forma "ibrida" di caccia è superato dal fatto che tu hai optato per la forma da appostamento fisso.
La legga nazionale consente l'abbattimento di qualsiasi animale , anche stanziale, nelle forme di caccia da appostamento fisso.
Tuttavia devi esaminare il testo della legge regionale , la quale potrebbe anche vietare l'abbattimento di altre specie.
Anche il regolamento provinciale sugli appostamenti fissi potrebbe disporre divieti in tal senso
Di solito , le leggi regionali consentono anche di eserciatre la caccia intorno all'appostamento per cercare selvaggina ferita...


questo è l'art 6 della legge regionale Campana che non mi risulta modificata, e che parla anche di Lago , stagno, eccc... senza distinzione alcuna...
Tuttavia sarebbe bene controllare anche eventuali atti amministrativi relativi alal gestione degli appostamenti fissi, di solito di promanazione provinciale..

Legge Regionale Campania 10/4/1996 n.8, B.U.R. 19/4/1996 n.22
" NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL' ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA "




Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7



Esercizio venatorio da appostamento fisso

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con adeguati materiali, con preparazione di sito, destinati all' esercizio venatorio almeno per un' intera stagione di caccia e/ o ogni altro appostamento realizzato con strutture fisse o mobili che comportino preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo.
2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni stabilmente e saldamente ancorate nelle paludi e negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all' esercizio venatorio agli acquatici.
3. Gli appostamenti fissi di caccia non possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di osservazione o di sparo.
4. Per gli appostamenti all' avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito ed apprestamenti idonei a consentire il costante allagamento del suolo pena la revoca dell' autorizzazione.
5. L' autorizzazione per l' impianto di appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità minima per 5 anni, salvo revoca, deve essere corredata da planimetria in scala 1: 2000 indicante l' ubicazione dell' appostamento ed è inoltre subordinata al possesso, da parte del richiedente, del consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno, lago o stagno privato qualora trattasi di diversa persona.
6. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi anche con uso di richiami vivi di allevamento che richiedono l' opzione per la forma di caccia in via esclusiva e la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l' attuazione del piano faunistico - venatorio.
7. Ai fini dell' attuazione di quanto previsto al 3 comma dell' art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il numero degli appostamenti autorizzati non potrà essere superiore a un appostamento per ogni 3000 ha di superficie provinciale utile alla caccia e non potranno essere ubicati a meno di 1.000 metri dalla battigia del mare nè avere superficie inferiore a 10.000 mq.
8. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento annuale della tassa di concessione regionale prevista dalle tabelle annesse al decreto legislativo 23 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Non è consentito costruire appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 400 metri dai confini di parchi e riserve naturali, dalle oasi di protezione e dalle zone di ripopolamento e cattura. La distanza fra appostamenti non deve essere inferiore a 500 metri.
10. Ferma restando l' esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 5 dell' art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 200 metri dall' appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l' uso del cane da riporto.
11. E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri 100 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l' effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.
12. L' accesso all' appostamento fisso con armi proprie e con l' uso di richiami è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l' opzione per la specifica forma di caccia.
Oltre al titolare, possono accedere all' appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
13. Le Province, nel limite di cui al comma 7, possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.
14. Per motivate ragioni le Province possono consentire al titolare di impiantare l' appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.
15. Gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all' esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia sono considerati temporanei.
Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell' appostamento.
16. La preparazione dell' appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante, nè con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
17. Il titolare dell' autorizzazione dell' appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell' anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell' ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dal centro dell' impianto.
18. E' vietato l' uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.


ciao.
g
 

renamor

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salve.
Nonostante avessi richiesto il rilascio di autorizzazione ad impiantare un appostamento fisso per la caccia all'avifauna acquatica SENZA l'uso di richiami vivi (art 14 co. 12 L.157/92) per evitare come sapete l'opzione per la caccia in via esclusiva,(artt. 5 e 12 ); dopo non poche dificoltà per prassi della mia provincia (!!) mi hanno rilasciato l'autorizzazione con la scelta dell' opzione in via esclusiva : della serie prendere o lasciare.(Tra l'altro il nostro calendario già approvato vieta espressamente l'uso dei richiami vivi appartenenti alle dette categorie !! incredibile!!)
Naturalmente considerandomi già un fortunato ho accettato con rassicurazioni che il prossimo anno avrebbero rettificato la concessione.
Ora mi assale un grosso dubbio: poichè l'appostamento è espressamente per la caccia all'avifauna acquatica come detto ed "ho optato " per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva posso abbattere uccelli non appartenenti alla detta categoria ?
Posso ad esempio abbattere tortore allodole tordi che dovessero sorvolare l'appostamento?
E la stessa " preapertura " alle tortore mi è consentita o per prendee il fucile devo aspettare il 21 settembre?
Grazie a chi mi comunicherà la sua esperienza ed opinione.
 
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