Informazione utile in caso sequestro armi

prete

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[h=1]Trento – condannato per avere ucciso un capriolo – L’arma, però, non può essere confiscata[/h][h=3]La superiorità della legge "speciale" e l'inferiorità voluta per quella sulla caccia.[/h] 10 aprile 2013 – Nuova sottolineatura in favore di un privilegio in tema di caccia. Già agevolati dall’esenzione dell’applicazione dei reati di furto, furto aggravato e ricettazione nel caso di uccisione non autorizzata o semplice possesso di patrimonio indisponibile dello Stato (come è la fauna selvatica) i cacciatori vedono ora confermata una norma “speciale” in loro favore, questa volta in tema di confisca di armi.
La vicenda nasce in provincia di Trento, quando, nel settembre 2011, un locale cacciatore viene condannato per l’abbattimento di un capriolo. Nella riserva di caccia, infatti, si era già raggiunto il numero di animali prelevabili. Il cacciatore faceva ricorso sia in merito all’abbattimento del capriolo (condanna confermata dalla Cassazione) ma anche sulla confisca dell’arma.
Su quest’ultimo punto, la Terza Sezione Penale, presieduta dal dott. Squassoni, ha dato però ragione al cacciatore.
Il Giudice di Trento aveva rilevato la disposizione di cui all’art. 28 della legge sulla caccia 157/92, che dispone la confisca nel caso di condanna per talune violazioni. Lo stesso Giudice aveva altresì rilevato quanto riferito dal successivo articolo 30, ovvero che “continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi“. Una norma, nel caso, più restrittiva.
Tale collegamento tra le due disposzioni, è stato però evidenziato dalla Cassazione non come un rinvio “in senso tecnico“, bensì una “mera precisazione” tale da evitare ogni dubbio nell’applicazione di reati previsti da due diversi disposizioni. In altri termini vale la legge speciale, ovvero quella sulla caccia è comunque superiore a quella sulle armi.
In pratica la legge sulla caccia prevede meno condotte che incorrono nella confiscata dell’arma. La legge sulla caccia, però, è una disposizione “speciale”, pertanto superiore a quella sulle armi. Questo anche nel caso di condanna ed in sede definitiva. Dunque, per il cacciatore condannato per un atto di bracconaggio, ovvero avere abbattuto illegalmente un capriolo, confisca annullata e restituzione del fucile.

 
Informazione senz'altro molto utile, ma di difficile applicazione. Infatti affinchè l'arma non venga confiscata è necessario ricorrere in Cassazione con tutte le spese legali e non, che questo comporta. Per cui se il fucile non ha un grosso valore, non credo che ne valga la pena.
 
Trento – condannato per avere ucciso un capriolo – L’arma, però, non può essere confiscata

La superiorità della legge "speciale" e l'inferiorità voluta per quella sulla caccia.

10 aprile 2013 – Nuova sottolineatura in favore di un privilegio in tema di caccia. Già agevolati dall’esenzione dell’applicazione dei reati di furto, furto aggravato e ricettazione nel caso di uccisione non autorizzata o semplice possesso di patrimonio indisponibile dello Stato (come è la fauna selvatica) i cacciatori vedono ora confermata una norma “speciale” in loro favore, questa volta in tema di confisca di armi.
La vicenda nasce in provincia di Trento, quando, nel settembre 2011, un locale cacciatore viene condannato per l’abbattimento di un capriolo. Nella riserva di caccia, infatti, si era già raggiunto il numero di animali prelevabili. Il cacciatore faceva ricorso sia in merito all’abbattimento del capriolo (condanna confermata dalla Cassazione) ma anche sulla confisca dell’arma.
Su quest’ultimo punto, la Terza Sezione Penale, presieduta dal dott. Squassoni, ha dato però ragione al cacciatore.
Il Giudice di Trento aveva rilevato la disposizione di cui all’art. 28 della legge sulla caccia 157/92, che dispone la confisca nel caso di condanna per talune violazioni. Lo stesso Giudice aveva altresì rilevato quanto riferito dal successivo articolo 30, ovvero che “continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi“. Una norma, nel caso, più restrittiva.
Tale collegamento tra le due disposzioni, è stato però evidenziato dalla Cassazione non come un rinvio “in senso tecnico“, bensì una “mera precisazione” tale da evitare ogni dubbio nell’applicazione di reati previsti da due diversi disposizioni. In altri termini vale la legge speciale, ovvero quella sulla caccia è comunque superiore a quella sulle armi.
In pratica la legge sulla caccia prevede meno condotte che incorrono nella confiscata dell’arma. La legge sulla caccia, però, è una disposizione “speciale”, pertanto superiore a quella sulle armi. Questo anche nel caso di condanna ed in sede definitiva. Dunque, per il cacciatore condannato per un atto di bracconaggio, ovvero avere abbattuto illegalmente un capriolo, confisca annullata e restituzione del fucile.


E' una precisazione utile, bene a sapersi !!!
Saluti
 
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