Marco l'accesso agli appostamenti fissi è disciplinato per la Regione Toscana da questi due leggi regionali ma salvo errori dovrebbe sintetizzarsi con questo articolo che riporto per facilità di comprensione:
Art. 76 - Accesso all'interno degli appostamenti fissi (24)
1. Il titolare dell'autorizzazione per appostamento fisso comunica alla provincia competente per territorio l'elenco dei
frequentatori dell'appostamento.
2. Oltre che ai cacciatori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il titolare di autorizzazione per l'appostamento fisso può
consentire l'utilizzazione dell'impianto anche a cacciatori non inseriti nell'elenco suddetto. In assenza del titolare, i
cacciatori presenti nell'appostamento devono avere il consenso scritto alla frequentazione.
3. L'accesso con armi proprie da caccia all'interno degli appostamenti fissi di cui all'articolo 58, comma 3, lettere a) e d) è
consentito al titolare, agli iscritti nell'elenco dei frequentatori e, solo in presenza del titolare, ad altri cacciatori che hanno
optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera c).
4. I cacciatori che hanno fatto l'opzione di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono accedere a
tutti gli appostamenti di cui all'articolo 58