Divieti di caccia non segnalati

Re: Divieti di caccia non segnalati

Cecchino, tocchi un problema molto delicato. Siccome paghiamo gli ATC, facciamo che siano loro a tabellare nei limiti delle zone protette. Non mi sembra una brutta idea.


Enzo , non ci sono i denari!!
Il parco delle Gravine e quello dell'Alta Murgia per estensione e conformazione richiedono una spesa enorme per la messa in opera delle tabelle e l'Ente Gestione in tal senso ha già risposto ...picche!!
 
Re: Divieti di caccia non segnalati

Si Giuseppe hai ragione... ma secondo me c'è un'esimente per chi verrà trovato all'interno delle aree di divieto se questa è la norma.. in sede processuale sicuramente verrai assolto ... un altro esempio: è come dire che ti fanno una multa per divieto di sosta ma il cartello non c'è che dice che su quella strada c'è il divieto perchè il comune non ha i soldi per mettere i cartelli.... :D
 
Re: Divieti di caccia non segnalati

Infatti Francè...anche se rimangono sempre rogne!:D


Smanettando ho trovato questo articolo di Luca(AvvocatoCb)...


La tabellazione delle aree protette ha sempre rappresentato un grave problema per i cacciatori italiani soprattutto per le norme legislative che non sempre sono di facile applicazione e comprensione. Spesso, infatti, i cacciatori sono stati oggetto di pesanti sanzioni per aver esercitato l’esercizio venatorio in aree protette. A volte, però, è capitato che tali sanzioni siano state annullate nelle sedi competenti perché illegittime. A tal fine è necessario fare luce sugli aspetti più controversi della normativa in materia di tabellazione dei parchi nazionali e regionali. E’ necessario, preliminarmente, iniziare dall’esame dell’art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

La suddetta norma al punto 9 prevede che “Ogni zona (protetta) dovrà essere indicata databelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona”. Dall’analisi della norma è evidente che il legislatore ha previsto come delimitazione delle aree protette le tabelle perimetrali necessarie per circoscrivere parchi o riserve naturali. Sennonché la giurisprudenza in numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Sez III, del 20.06.2007 n. 32021; Sez. III del 26.01.2005 n. 5489; Sez. III del 10.04.2003 n. 24786; Sez. III del 09.03.1998 n. 4756) ha previsto che ai parchi nazionali non si applica il disposto di cui all’art. 10 della legge 157/1992 e conseguentemente i parchi nazionali non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l’attività venatoria.


E’ evidente che la giurisprudenza ha operato una vistosa deroga alla normativa in materia di perimetrazione delle aree protette prevista dalla legge 157/1992. Ciò è stato possibile perché la Corte ha ritenuto che i parchi nazionali, così come statuito dalla legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale e derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i “parchi nazionali” ex legge n. 394 del 1991. Non vi è dubbio, allora, che il principio statuito dalla giurisprudenza per i parchi nazionali non debba necessariamente valere per le altre aree protette.


Per quel che concerne i parchi regionali, infatti, è competenza della potestà legislativa regionale dettare le norme che stabiliscano competenze, procedure, presupposti e requisiti per l’istituzione di parchi, riserve o oasi di protezione e rifugio. Da ciò si deduce che ogni singola regione, nell’istituire un parco regionale, può statuire liberamente che la perimetrazione dello stesso debba avvenire con le stesse regole derogatorie previste per i parchi nazionali o invece ritenere necessarie le tabelle in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157 del 1992.


A riprova di ciò la giurisprudenza ha chiarito che “i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un’area protetta sita all’interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l’area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini.”(Sez. III del 10.12.2009 n. 1989). Gli Ermellini con la predetta sentenza hanno accolto il ricorso presentato da un cacciatore a cui era stato contestato il reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), della legge 157/1992.


Il cacciatore, infatti, proponeva ricorso per cassazione deducendo che il parco regionale in cui ha esercitato l’attività venatoria non era stato tabellato così come previsto dalla legge regionale (Puglia) 18/2005 in cui si prevede che i confini del parco devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione. Nel caso di specie la Regione Puglia con legge 18/2005 istitutiva del parco regionale (Terra delle Gravine) dispone che “i confini del parco saranno resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall’Ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia”. Da ciò si deduce chiaramente che la tabellazione del ridetto parco regionale è condizione necessaria per l’operatività del parco stesso e conseguentemente nessun reato può ascriversi al cacciatore ricorrente.


In siffatta prospettiva un'altra sentenza della Corte ha precedentemente affermato che ”in tema di aree protette regionali,- Regione Sicilia - non è sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessario la delimitazione della zona con le previste tabellazioni”.

Alla luce di quanto sin qui sostenuto pare si debba affermare che l’obbligo di tabellare ogni zona protetta in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157/92 può essere derogata esclusivamente per i parchi nazionali e per i parchi regionali unicamente nell’ipotesi in cui la legge regionale istitutiva del parco regionale richiami la normativa dei parchi nazionali prevista dalla legge n. 394 del 1991.

In tutte le altre ipotesi la legge di riferimento è quella prevista dall’art. 10 della legge 11 febbraio 1997 n. 157 punto 9 già precedentemente richiamata. Ne consegue, pertanto, che se la legge regionale prevede l’obbligo delle tabelle per delimitare i perimetri del parco e tale obbligo non venga rispettato dagli organi competenti, al cacciatore non possono essere contestati i reati all’uopo previsti dalla legge 157/1992.


In bocca al lupo

 
Re: Divieti di caccia non segnalati

A me è capitato quest'anno. L' indomani avrei voluto recarmi in un bel posto che non frequentavo da tempo perchè un pò distante. Per fortuna la sera prima in armeria mi hanno avvisato che è diventato parco regolarmente NON TABELLATO! Andato sul posto a verificare mi sono accorto che effettivamente non esistono tabelle che ne delimitino i confini. Poi mi sono accorto che questo parco è segnato sulla cartina presente sul tesserino. Ora ditemi voi come si fa a capire i confini da una cartina grande 5 cm.!?
 
Re: Divieti di caccia non segnalati

eccomi eccomi... subito a puntualizzare il mio ritardo......
ha ragione un mio amico pugliese ( cumbarat) che dice che sei permaloso ahahhahahahahha...

comunque se avete l'iphone basta collegarvi e scaricarvi l'applicazione di google maaps e seguendo le istruzioni vi comparira' la vostra icona lampeggiante e la mappa del territorio dove siete...
la mappa verde indica il parco ( per quanto riguarda la mia regione) e la nostra icona si muove a seconda dei nostri movimenti....

io l'ho visto ed e' davvero comodo anche se deprimente....

scusate il ritardo....
Questo fa parte della preistoria. Comunque grazie
 
Re: Divieti di caccia non segnalati

Ringrazio Cecchino per i riferimenti normativi. Anche io sapevo che a parte Parchi Nazionali/Regionali tutte le altre zone chiuse dovevano essere regolarmente tabellate. In ogni caso, la mancanza della tabellazione non sempre è sufficiente a evitarci guai nel caso fossimo colti all'interno della zona preclusa all'esercizio venatorio. So di gente che è stata ugualmente denunciata per caccia all'interno di oasi/ZRC, nonostante non fossero tabellate e che ha dovuto tribolare non poco prima di poter far valere le proprie ragioni. Sarebbe opportuno che tutti i confini fossero opportunamente tabellati oppure che in assenza di tabellazione il cacciatore colto all'interno fosse soltanto avvisato e invitato ad allontanarsi. Ma siccome contiamo meno di zero e ogni occasione è buona per inchiappettarci a dovere, dobbiamo come al solito essere noi a studiarci le cartine geografiche. Poi ci sono i casi estremi come in provincia di Lecce. Dopo anni e anni di attesa hanno finalmente tabellato, ma in alcuni casi in maniera insufficiente in quanto le tabelle non vengono ripetute in prossimità di vie di comunicazione che passano all'interno della zona chiusa. Il problema è che hanno tabellato la scorsa estate e in primavera scade il piano faunistico, quindi potrebbero essere rivisti i confini di oasi, zrc, ecc. Secondo me ne vedremo delle belle, voglio proprio vedere chi e con quali soldi si prenderà la briga di rimuovere, spostare, riposizionare le tabelle! Che poi ci mettano nei casini, cosa gliene frega?
 
Re: Divieti di caccia non segnalati

uno dei miei amici di caccia si e' scaricato sull'iphone un'applicazione che gli dice chiaramente se la zona e' zps , parco , oasi ecc ecc.....
io a caccia cosi' nn ci andro' mai perche' e' una cosa assurda che mi fa sorridere... anche se so che se mi gira male e viene qualche figlio di m...... mi fara' piangere..
 
Divieti di caccia non segnalati

Si Giuseppe hai ragione... ma secondo me c'è un'esimente per chi verrà trovato all'interno delle aree di divieto se questa è la norma.. in sede processuale sicuramente verrai assolto ... un altro esempio: è come dire che ti fanno una multa per divieto di sosta ma il cartello non c'è che dice che su quella strada c'è il divieto perchè il comune non ha i soldi per mettere i cartelli.... :D

Francesco, sarebbe veramente bello se questa analogia di pensiero potesse essere applicata alla caccia. Perché, mentre nel codice della strada la mancanza dei cartelli e' presupposto vincolante, non lo e' per il diritto venatorio. Ad ogni modo, io continuo a pensare che e' compito del mio ATC dirmi dove posso andare a caccia e non gli altri (parchi, oasi, ecc) a definirsi con cartelli.
Il bravissimo Luca (avvocatocb), nell'articolo cosa dice? Tutto e niente! Dimostrazione che la soggettività giuridica e' imperante.
 
Divieti di caccia non segnalati

uno dei miei amici di caccia si e' scaricato sull'iphone un'applicazione che gli dice chiaramente se la zona e' zps , parco , oasi ecc ecc.....
io a caccia cosi' nn ci andro' mai perche' e' una cosa assurda che mi fa sorridere... anche se so che se mi gira male e viene qualche figlio di m...... mi fara' piangere..
Sarei intenzionato a conoscere questa applicazione, come altri del forum, credo.
 
Divieti di caccia non segnalati

Per un fatto del genere, in una zona non tabellata, a me hanno tolto il fucile, sono quasi sei anni e ancora non ho risolto!!! Per non incappare più in una situazione del genere, ho adottato un sistema, 'se il posto è me nuovo, ci sono animali, e non vedo cacciatori, comincio a SCAPPARE!!!!

La tabellazione, ancorché imposta per le oasi regionali dall'articolo 10 comma 9 della legge statale n. 157 del 1992, non costituisce un elemento costitutivo del reato in assenza del quale esso per i parchi regionali non sarebbe configurabile, ma serve solo a rendere opponibile ai terzi il divieto, avendo il legislatore ritenuto insufficiente la pubblicazione del divieto sul bollettino regionale. Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza n. 9576 del 25 gennaio 2012, depositata il 13 marzo 2012
 
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