Re: LEGGE: libera interpretazione!

.....se pensiamo...eche un mese fà un cacciatore di Portogruaro.....per uno storno si è beccato 4000 euro di multa .....

Altro che ingiusta sta sentenza....oltretutto era un brakkoniere e doveva essere condannato!!!!!!!!!!!

Straquoto.

Come al solito i giudici stravolgono le leggi, io mi domando ma il Parlamento a cosa serve?
 
Re: LEGGE: libera interpretazione!

Innanzitutto stiamo parlando di una richiesta di archiviazione del PM accolta dal Giudice!! Quindi stiamo dicendo che sono DUE magistrati orientati nell'assoluzione.
In seconda analisi, credo che la formulazione del capo d'accusa sia stato formulato erroneamente. E su questo che hanno avuto soluzione facile i due magistrati che non hanno, a giusta ragione, riqualificato il delitto in uccisione di animali.
Infatti, per i casi previsti da leggi speciali, l'articolo 3 della L. 189/04, ha apportato delle modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, inserendo l'articolo 19-ter. (Leggi speciali in materia di animali) che recita: "Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".
FAUNA E FLORA - Uccisione e maltrattamento di animali - Elemento soggettivo - Individuazione - Rapporti con i reati previsti dagli artt. 727 e 638 c.p. - Art. 544 ter - Stato di necessità ex art. 54 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni. In tema di individuazione dell’elemento soggettivo nei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, sulla interpretazione della locuzione “senza necessità” contenuta nei predetti delitti, nonché in tema di rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di cui agli artt.727 e 638 cod. pen., la nuova fattispecie che punisce il maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la stessa è tenuta “senza necessità”. Sicché, nel concetto di “necessità”, che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, è compreso lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44822
Ora, spero, che comprendiate l'importanza di questa sentenza per la difesa di quella che è la propretà. Ma non solo! Si pensi, per esempio, al mondo degli agricoltori.
Stando ai ragionamenti che leggo, potremnmo dire allora:
chi mette i cocci di vetro sul muro perimetrale di casa?
chi mette gli spuntoni al portone di ferro al cancello d'ingresso di casa?
Non mi pare che l'articolo parlasse di un cacciatore. Se si fosse trattato di un cacciatore in esercizio di caccia, l'esito del procedimento sarebbe stato di divertso orientamento, statene certi.
 
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