Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

grazie a tutti per l'accoglienza ,
X ribott
quindi posso scegliere l'act ,oppure devo pagare obbligatoriamente quello di napoli e quello che voglio frequentare ,cioè Caserta?
qualcuno mi diceva che c'è anche una graduatoria in cui non entrano tutti , e quindi si corre anche il rischio di pagare tasse regionali assicurazioni ecc.. e poi non entrare e non poter cacciare!!!

PS . la caccia è aperta sempre da settembre a fine gennaio?
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

Enzo non c'è l'obbligo di cacciare nella provincia di residenza anagrafica ma per quest'anno c'è l'obbligo di cacciare nel proprio ATC di residenza venatoria.
 

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Ciao a tutti , mi chiamo Vincenzo ho 23 anni ,sono della provincia di Napoli , amo la natura e sopratutto la pesca ,non sono mai stato un cacciatore , ma mi piacerebbe tantissimo .Da bambino quando mio padre mi portava con lui a caccia ,ho questa grande voglia di provare ,solo a pensarci mi ribbolle il sangue ...
purtroppo mio padre per altri impegni e qualche problema di salute ,ha deciso da svariati anni di smettere , le mie opere di convincimento non sono mai andate a buon fine , e allora ho deciso di provarci , ma ho tanti dubbi ; mi sono iscritto su questo bellissimo forum appunto per chiarirli.
Ho sentito che in campania c'è una nuova norma che obbliga il residente di una provincia di cacciare solo nella provincia di appartenenza ,è davvero ancora cosi? questa notizia mi ha un pò bloccato ,in quanto a napoli e provincia non ci sono posti per cacciare.Mi piacerebbe poter cacciare nella provincia di caserta
Altra cosa ,su internet non sono riuscito a trovare tutta la documentazione e i vaglia per il porto d'armi e la licenza ,mi potete aiutare?
quanto mi verrebbe a costare il tutto tra porto d'armi,licenza e il resto?

vi ringrazio anticipatamente:smile:
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

Ciao, benvenuto su Mygra! Mi dispiace che tuo padre non se la senta di rinnovare, ma sicuramente qui sul forum avrai modo di conoscere qualcuno delle tue parti con cui potrai ritornare a coltivare la nostra bellissima passione.
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

grazie mille ,
volevo fare una domanda ,ieri ho portato agli uffici della provincia (napoli piazza matteotti) la domanda per l'esame venatorio con marca da bollo da 14,62 , mi ha stupito il fatto che il segretario ha preso la domanda senza chiedere cos'era ne niente e l'ha riposta sulla sua scrivania tra mille altre domande di tutt'altro genere,il segretario non avrebbe dovuto darmi una ricevuta?da ieri mi chiedo se verrà presa in considerazione ,in tal caso quanto tempo ci vorrà prima che mi chiameranno per gli esami
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

Ok, grazie a tutti,comincio a fare la richiesta di ammissione all'esame, pensavo che eravamo ridotti molto peggio. Intanto vorrei conoscere qualche cacciatore da vicino per poter iniziare qualche volta ad andare a caccia con lui. Poi prenderò l'anno prossimo un cane, attualmente ho in casa un beagle, ma non credo che in campania ci siano tante lepri i conigli . Mi sbaglio?


La caccia è una cosa un pò complessa.....non tutti i cani da caccia sono abili alla caccia.
I cani si devono fare e il cacciatore deve fargli da maestro, si fanno incontrando il selvatico ma non solo, il cane deve provenire da una geneologia da caccia. Il cane da caccia si inzia a fare da cucciolo, un cane già adulto difficilmente diventa un buon cacciatore.
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

Alberto innanzitutto grazie mille per le risposte. Non capisco da cosa si decide l'atc di residenza venatoria, potresti spiegarmi meglio? Non ci capisco nulla. Scusa l'ignoranza
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

Legge nazionale sulla caccia n°157 del 11 Febbraio 1992:
Art. 14.
(Gestione programmata della caccia)
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro- silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o piu' province contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.
Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e puo' avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non puo' prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonchè le norme rela- tive alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico- venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonchè alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.
Qui trovi la normativa vigente in Campania con annessi e connessi casini:Ddi questa annata...
http://www.campaniacaccia.it/
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

QUI trovi molte cose utili anche per il consequimento dell'esami .
Scartoffia nel sito e troverai molte risposte alle tue domande nonche indirizzi a cui ti puoi rivolgere.
In basso ci sono parcchie cose utili per iniziare li studi , dalle specie cacciabili e quelle protette, la legge regionale se sta cambiando
Dalla menu a tendina alla voce come fare per alla sezione agricoltura trovi altre nozioni utili.

Agricoltura: servizi offerti

Su google scrivi quiz abilitazione venatoria oppure legislazione venatoria quiz.

Per quanto riguarda l'atc è suddiviso in zone,Benevento,Salerno,Avellino,Caserta,Napoli, facendo iscrizione a un'altro atc e pagando la quota dell' atc desiderato puoi cacciare dove vuoi. Puoi cacciare anche in tutta la regione basta pagare e fare iscrizione per ogni singola atc.

Per quanto riguarda le 2 prove esami.
SCRITTO riguarda i quiz non sono difficili ma si deve studiare e rispondere alle 25 domande del quiz........con 2 domande sbagliate si passa con 3 si va all'orale.
ORALE verrai interrogato da un armiere(uso dell'arma,conoscenza calibri,componenti e maneggio arma),da un'ornitologo(devi riconoscere l'animali in foto o impagliati),un medico(nozioni di primo soccorso) e un Dott agrofaunistico(conoscenza del territorio,delle culture in atto con relativo comportamento e le specie animale che puoi trovare in certi ambienti), una guardia provinciale (distanze varie e metodi consentiti di caccia).

In Toscana e nelle regioni limitrofe è così ........in Campania non lo so.
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

Ok, grazie a tutti,comincio a fare la richiesta di ammissione all'esame, pensavo che eravamo ridotti molto peggio. Intanto vorrei conoscere qualche cacciatore da vicino per poter iniziare qualche volta ad andare a caccia con lui. Poi prenderò l'anno prossimo un cane, attualmente ho in casa un beagle, ma non credo che in campania ci siano tante lepri i conigli . Mi sbaglio?
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

Legge nazionale sulla caccia n°157 del 11 Febbraio 1992:
Art. 14.
(Gestione programmata della caccia)
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro- silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o piu' province contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.
Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e puo' avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non puo' prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonchè le norme rela- tive alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico- venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonchè alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.
Qui trovi la normativa vigente in Campania con annessi e connessi casini:Ddi questa annata...
http://www.campaniacaccia.it/

Quando hai finito di legge è Natale.....Hai voglia di studiare per passare l'esame... non so come sia la commissione dalle tue parti, qui ti sfondano il c*** ,se non sai la licenza non la vedi.
 
Re: Neo-cacciatore Campano , compaesani aiutatemi!

Perché sono difficili le domande dell'esame?
Cmq se non ho capito male l'atc di residenza non è dato dalla provincia di appartenenza, ma da una zona, nel mio caso da quel che ho letto Frattamaggiore é nell'act area campana nord occidentale, quindi andrei a cacciare solo in quella zona?giusto? Il sito campania caccia é un pò un casino. Purtroppo non essendoci mai stato dentro a tutte queste burocrazie, mi sento un ****** e ignorante
 
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