Porto d'armi e divorzio/separazione

Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

............................................Tornando al topic le questure possono mettersi l'animo in pace perchè se qualcuno decide di fare del male alla moglie o fidanzata lo farà anche se gli viene ritirato il pda, anzi potrebbe essere un motivo ulteriore di rancore....
SE hanno ucciso Kennedy, Moro,............................ Falcone, Borsellino,.............Tobagi.............non credi che in famiglia sia più facile????!!! E non credo serva a molto il porto d'armi. Però se a Milano avessero negato il porto d'armi a tale Andrea Calderini prima che consumasse quella strage, ed i presupposti c'erano, non solo per colpa della Polizia ma soprattutto della famiglia e del medico, i possessori dei porto d'armi non avrebbero avuto i problemi attuali.
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

La licenza di porto d'armi uso ..... qualsiasi, est CONCESSIONE e l' ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE est RESTRITTIVO da tanti anni ormai e NON c'è da stupirsi.

Chiunque di noi abbia avuto comportamenti-situazioni-atteggiamenti od anche solo "ipoteticamente-probabilisticamente minacciare" la sicurezza collettiva e la civile convivenza può, a discrezione del concedente, vedersi negata legittimamente la concessione.

Separazione/divorzio SE associati a minaccie dichiarate da moglie-figli-parenti vari-testimoni può essere ampiamente sufficiente x il diniego alla concessione e NON è questione di sola denuncia o meno; d'altronde basta una sospensione della patente di guida x stato di ebbrezza anche poco sopra i limiti di legge (spesso "bassi" fisicamente x molti di noi) x vedersi negata la concessione ..... figuriamoci x liti con vicini, risse, mogli, parenti, ecc..

Legittima difesa-difesa della proprietà privata ..... sono tipici argomenti trattati molto male dal catto-comunismo imperante nel ns. ordinamento giuridico postbellico ed attuale, nato in una Italia che NON c'è più, lasciando la gestione INEFFICACE della ricerca dei responsabili e dei danni allo Stato, alla Polizia, alla Magistratura, ecc. con l'azione penale obbligatoria (scappa da ridere): NON li beccano mai o dopo pochi giorni sono libere o se puniti hanno pene lievi xchè disadattati-poveri-con attenuanti sociali tipiche della copmprensione catto-comunista che pervade i giudici ..... ovvero qua in Italia NON si risolve nulla come si sa ..... e si crea problemi SOLAMENTE a chi "eccede" secondo questi principi nella difesa delle cose e persone (con arma ad es.) e NON è ..... assicurato !!!
Siamo al ridicolo, xchè qua soprattutto a forza di imbarcare gente dell'est ben poco raccomandabile da anni, con ammazzamenti in villa, furti a go-go, pestaggi, violenze su donne, uccisioni con auto x guide scriteriate, ecc. ..... i danneggiati sono diventati vittime palesi e persone minacciate costantemente anche x i facili rilasci che ne conseguono a causa della stessa Magistratura che dovrebbe difendere il cittadino onesto, senza avere di fatto alcun diritto-dovere di difendersi in proprio sia con riferimento alle persone care che alle cose proprie, dovendo subire danni fisici-psicologici-patrimoniali piuttosto che "reagire alla ingiustizia subita da lestofanti incalliti". Uno schifo totale della ns. italica società.
 
Porto d'armi e divorzio/separazione

A me risulta che solo la Chiesa Cattolica non somministra la carestia ai separati/divorziati. Lo Stato Italiano non e' arrivato ancora a tanto! Pero' ho intuito che l'amico che ha posto la questione non ha espresso pienamente il concetto. Ad ogni modo, tra i requisiti morali/psicofisici per il rilascio/rinnovo del porto d'armi, non rientra lo stato civile del richiedente, piuttosto pregiudizi che possono incidere sul fatto che possa abusarne della concessione, nel caso di comportamenti violenti. Tipo la situazione "non rosea" (bella metafora) con il coniuge come ha giustamente detto Ted!!
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

Avevo perso di vista questo post per un po'.....Intanto volevo precisare che non ho problemi di questo tipo visto che non sono sposato ne' convivo,volevo solo saperne di più visto che andare a caccia è la cosa che più mi interessa,e non esiterei a scegliere una convivenza pur di non avere altri vincoli giuridici che possano ritorcermisi contro ed avere effetto sul porto d'armi(clamoroso che per una revoca o sopsensione valga anche il mancato adempimento di pagamento di alimenti).Interessante la sentenza del Trentino,si è trattato sicuramente di eccesso di zelo della magistratutra,perchè tanto si sa che in Italia non contiamo una sega come categoria....Sarebbe da ridere se un giorno al tipo a cui sono state sequestrate le armi in via cautelativa,bastasse un coltello o un mattarello per scatenare una tragedia in famiglia...Come anche interessante sarebbe sapere se i carabinieri che hanno rapporti burrascosi in famiglia,si vedano togliere la pistola d'ordinanza in via cautelativa....

un mio conoscente ,non sposera' mai la sua compagna...il padre diciamo che era ''segnato'' se no ciao p.a.
pap
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

Eucarestia, la carestia non è mai da augurare a nessuno. Ne sei prprio sicuro?? Guarda che in Chiesa hanno ridotto anche l'Ostia!!! [12] Comunque è un refuso del correttore Ipad!!! :p

P.S. Che senso ha sospendere il PdA in caso di minacce se non si procede al sequestro delle armi? Ammenochè non sia previsto anche quello! Parlo da profano.
Mario, quando ti sospendono il porto d'armi, di solito, segue il decreto di divieto detenzione armi!!!!!
A beneficio di quanto hanno del tempo da leggere:
[h=1]Ritiro cautelare delle armi[/h][h=3]Comportamenti a rischio e possesso legittimo di armi. Come possono intervenire gli organi di polizia in situazioni di emergenza[/h]Il 1° luglio 2011 entrerà in vigore il dlgs 204/2010 che apporta rilevanti modifiche alle norme in materia di armi.
Nella norma manca, purtroppo, l’attesa precisazione sulla possibilità, per gli organi di polizia, di procedere al ritiro cautelare delle armi in caso d’urgenza. Tuttavia la nuova formulazione dell’art. 38 tulps aiuta ad avanzare alcune ipotesi, in ordine ai poteri di intervento possibili, nelle more della determinazione del prefetto.
Il caso pratico e i dubbi operativi
Durante la normale attività di controllo del territorio, avviene spesso che gli operatori della forza pubblica debbano affrontare comportamenti non costituenti reato, ma che coinvolgono soggetti non più in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione delle armi.
L’art. 39 tulps stabilisce che il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Tuttavia a volte il rischio si presenta con carattere di attualità e occorre perciò l’immediato spossessamento dell’arma, in attesa del definitivo provvedimento del prefetto (si pensi al legittimo detentore di un’arma in preda a una crisi depressiva).
Dalla una ricerca effettuata per la tesi da un frequentatore della Scuola superiore di polizia, è emerso che, quando vengono riscontrate o ipotizzate irregolarità in ordine alle modalità di detenzione di un’arma, viene sovente effettuato un cosiddetto “ritiro cautelare” di tutte le armi denunciate, anche con motivazioni insufficienti.
In questi termini, la procedura non è corretta. Che fare, in questi casi?
È opportuno riassumere le norme che regolano la materia.
Divieto di detenzione
Come si è già detto, in quest’ambito la legge non attribuisce alcun potere di iniziativa né alla polizia giudiziaria, né agli ufficiali o agenti di ps, né genericamente all’autorità di ps: unico titolare del potere di divieto è il prefetto (art. 39 tulps). La giurisprudenza ha costantemente affermato che la misura si ricollega a un giudizio ampiamente discrezionale in ordine alla capacità personale di abuso da parte dei soggetti detentori, e trova giustificazione tutte le volte che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, non vi è la certezza della completa affidabilità del soggetto (Tar Campania, Napoli, sez. III, 21 febbraio 2002, n. 1066; cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 11/10/1999, n. 429).
Tuttavia la decisione del prefetto deve essere supportata da adeguata istruttoria, a volte con comunicazione di avvio del procedimento, il che fa spesso sorgere la necessità di adottare soluzioni temporanee.
Secondo la giurisprudenza (Tar Puglia sent. n. 5361/04 , Tar Lombardia, sent. 1250 /2008) il pericolo di abuso delle armi richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità. Secondo il collegio la mera denuncia all’autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi. Tali cautele sono ancor più necessarie quando l’interessato esercita la professione di guardia particolare giurata.
Il Tar Veneto (sez. terza, 15 ottobre 2003, n. 5901), in un caso in cui il prefetto aveva vietato la detenzione delle armi a un soggetto, la cui convivente aveva segnalato ripetute minacce di suicidio, ha ritenuto che l’urgenza non fosse tale da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto del fatto che già i Carabinieri, a titolo cautelativo, avevano ritirato l’arma al ricorrente.
Nella circostanza il Tar non è stato chiamato a valutare il “ritiro cautelare”, tuttavia è significativo il fatto che su di esso abbia basato la propria decisione, dando per scontata la legittimità dell’atto operato da un organo di polizia.
Sequestro amministrativo
Il sequestro amministrativo non è possibile.
Infatti, secondo la legge, gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro… possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art. 13 legge 689/1981).
La confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 della legge 689/81 è una sanzione amministrativa accessoria. Tuttavia, avendo l’art. 34 della medesima legge escluso dalla depenalizzazione le disposizioni concernenti armi, munizioni ed esplosivi, non si rinvengono in materia ipotesi di confisca amministrativa né, conseguentemente, di sequestro amministrativo di iniziativa.
Il sequestro probatorio di iniziativa della pg
Il sequestro probatorio presuppone la commissione di un reato: in materia di armi la polizia giudiziaria agisce secondo le regole del codice di procedura penale.
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria (e gli agenti ex art. 113 n. attuaz.) se del caso, sequestraano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (art. 354 cpp).
Il sequestro preventivo di iniziativa della pg
Tra le attività che in certi casi la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare rientra anche il sequestro preventivo. In materia di armi, l’eventualità è piuttosto frequente.
Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, nel corso delle indagini preliminari, se non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria. Essi nelle quarantotto ore successive, devono trasmettere il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.
Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta (art. 321, commi 3 bis e 3 ter cpp).
La convalida del sequestro ha lo scopo di accertare che sussistano le condizioni previste dalla legge e cioè:
- che un reato sia stato commesso e l’arma (o le armi) sia pertinente al reato;
- che la disponibilità dell’arma possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati;
- che l’atto di sequestro sia stato urgente ed indifferibile.
Attenzione! Presupposto del sequestro preventivo è la commissione di un reato. Sarebbe quindi illegittimo il sequestro preventivo effettuato prima che il reato sia commesso, sul mero presupposto che l’agente abbia intenzione di commetterlo (cfr Cass. III, sent. 778 del 30/6/93).
Peraltro, in tema di sequestro preventivo, la nozione di cose pertinenti al reato è piuttosto ampia in quanto comprende non solo il corpo di reato,ma abbraccia anche tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa. Ciò comporta che, in astratto, ogni bene può essere pertinente a reato, salvo verificarne in concreto il legame con quest’ultimo (cfr. Cass. V, sent. 1671 del 09/06/98).
In quest’ottica, un’arma legittimamente detenuta può essere sottoposta a sequestro preventivo se è collegabile al reato commesso e se esiste la concreta possibilità che l’arma stessa possa essere usata per aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
Non deve trattarsi di una generica ed astratta eventualità, ma di una concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del l reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (cfr. Cass. V, sent. 2899 del 27/6/00).
Giova rammentare che, per consentire al giudice le valutazioni in ordine alla convalida, nel verbale di sequestro vanno indicate dettagliatamente le motivazioni che hanno imposto l’atto di pg in via d’urgenza.
E il cosiddetto ritiro cautelare?
Si è già visto che la legge non prevede esplicitamente alcun potere di “ritiro cautelare” da parte di operatori di polizia.
Peraltro l’esigenza, in determinati casi di necessità ed urgenza, di consentire agli stessi l’adozione di misure necessarie per impedire eventuali abusi nell’uso delle armi, è emersa anche dai lavori della commissione Pioletti conclusisi nel 2005.
Trattandosi di attività di prevenzione, e non di polizia giudiziaria, si era correttamente pensato di attribuire l’iniziativa agli ufficiali di ps: la proposta però non è mai giunta al parlamento per essere trasformata in legge.
Un interessante provvedimento del prefetto di Pavia (decreto 739 proc. 2009 -1717/A1 – UPA del 2 febbraio 2010) ha individuato nell’art. 38 tulps la norma che aveva legittimato in via d’urgenza il dirigente di un commissariato distaccato ad ordinare la consegna di armi e munizioni.
Al riguardo, infatti l’art. 38 tulps, comma 3 dispone: l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, qualora lo ritenga necessario, verifiche di controllo… e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Occorre stabilire:
1) quali siano le “misure cautelari” che l’autorità possa prescrivere;
2) se l’autorità di pubblica sicurezza in questione sia quella provinciale o anche locale, e se il potere possa ritenersi esteso anche agli ufficiali di ps.
Relativamente al primo punto, si sarebbe portati a pensare (sbagliando) che le “misure cautelari” coincidano con le “garanzie di sicurezza” del luogo di detenzione.
Ora però il novellato ultimo comma dell’art. 38 dispone anche “Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”. Dal che si deduce che le misure cautelari sono qualcosa di diverso dalle garanzie di sicurezza dei locali: tra esse rientra anche il temporaneo spossessamento.
Relativamente al secondo punto, giova fare riferimento al dm Interno 7 aprile 2008, n. 104, che ha ridefinito e ampliato i poteri e i compiti degli ufficiali e agenti di ps. Ebbene, nessun potere è loro attribuito per la detenzione armi di cui all’art. 38 tulps: perciò le relative visite di controllo non possono essere effettuate d’iniziativa degli ufficiali di ps.
/> Peraltro, dall’art. 38 tulps non può farsi derivare alcuna competenza dell’autorità locale di ps che, dove manca l’ufficio distaccato di ps, è in capo al sindaco.
Conclusione
Secondo la tesi più convincente, deputata a disporre verifiche di controllo e prescrivere “misure cautelari” ex art. 38 è l’autorità di ps provinciale tecnica (questore), che ben potrebbe delegare anche in via permanente uno o più ufficiali di ps (della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri), in conformità alle rispettive competenze territoriali.
In relazione a ciò, “gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale e fare rapporto di quanto hanno eseguito e potuto osservare in servizio” (art. 37 rd 31 agosto 1907, n. 690). Esso dovrà essere inviato al questore ed è ricorribile al prefetto.
Invece la polizia giudiziaria, operando un sequestro penale (probatorio o preventivo), dovrà riferire al pubblico ministero, con le regole previste dal codice di procedura.
fonte: poliziamoderma.it
 
Porto d'armi e divorzio/separazione

In un'altro post, ho detto che l'Italia e' un paese di cantanti, santi, eeee.....avevo dimenticato gli allenatori ed i giuristi!!!
Affermare che il presupposto per negare una "concessione" sarebbe una denuncia o querela, vuol dire che non si e' capito il significato. Diversamente sarebbe per il processo penale, in assenza delle quali, non ci sarebbe la procedibilità. Non so se mi sono capito!!!!
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

In un'altro post, ho detto che l'Italia e' un paese di cantanti, santi, eeee.....avevo dimenticato gli allenatori ed i giuristi!!!
Affermare che il presupposto per negare una "concessione" sarebbe una denuncia o querela, vuol dire che non si e' capito il significato. Diversamente sarebbe per il processo penale, in assenza delle quali, non ci sarebbe la procedibilità. Non so se mi sono capito!!!!

Ma scusami fammi capire allora, il questore su quale base procede al diniego del porto d'armi? Basta semplicemente andare dal questore, dire "Mio marito mi insulta davanti ai miei figli e mi minaccia" e il questore decide di non darti più il porto d'armi in seguito? Continuo a non capire i tuoi discorsi, né questo né quello della perquisizione nell'altro thread...
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

Non c'entra nulla divorzio/separazione.... tranne nei casi in cui ci siano denunce! ma quello varrebbe anche per un single...
Conosco un separato che ha una denuncia da parte della moglie per minacce (per di più scritte) che il pda ormai se l'è giocato... ma conosco anche un divorziato che va tranquillamente a caccia!

Concordo ......
 
Porto d'armi e divorzio/separazione

Vedo che il diritto ti affascina. Ma fai attenzione che può essere letale quanto la Bibbia. Se non hai fede, e' difficile capirlo!!
Molto sinteticamente: vale il principio che nessuno può essere armato, ad eccezione delle FFPP ed i soggetti espressamente indicati dalla legge. Lo Stato deroga a questa eccezione "concedendo autorizzazioni" sulla base di una istruttoria che valuti le qualità morali, sociali oltreché penali. Che significa?? Tutto e nulla!!! Se hai tempo e leggi alcune sentenze dei TAR, di tutta Italia, vedrai che ritorni al punto di partenza e rifarai esattamente la domanda che hai fatto!!!
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

credo che si sia una legge nuova di luglio 2011 che dice che per rinnovare il pda c'è bisogno del consenso dei familiari, e per i divorziati il consenso della moglie e dei figli maggiorenni.

Questa, proprio … non la capisco. Da tempo ho cominciato a non meravigliarmi più di nulla (o quasi), però questa mi sembra troppo. Figurati quanti PdA non sarebbero concessi se questo dipendesse dalla ex moglie. Sono fortemente convinto che non debba e non possa essere così. A me, più che altro, sembra una delle tante leggende metropolitane.
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

comunque ilpda e' mio e di nessun altro ,figuriamoci se devo chiedere il consenso ai familiari!!!!!!!!!!!non esiste prorio sta cosa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

credo che si sia una legge nuova di luglio 2011 che dice che per rinnovare il pda c'è bisogno del consenso dei familiari, e per i divorziati il consenso della moglie e dei figli maggiorenni.
Probabilmente ti riferisci al d.lgs. 26-10-2010, n. 204, che oltre alle altre disposizioni contenute, vieta la cessione di armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore. Inoltre, non possono ottenere il n.o. i minori degli anni 18 e il questore deve subordinare il rilascio del n.o. alla presentazione del certificato medico rilasciato da una delle autorità sanitarie indicate nella norma da cui risulti che il richiedente non è affetto da disturbi mentali e che non risulti assumere anche occasionalmente sostanze stupefacenti o psicotrope o abusare dell’alcol, nonché ad ogni altra certificazione medica prevista dalle disposizioni vigenti.L’interessato è tenuto poi a comunicare il titolo all’acquisizione dell’arma ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio. L’inottemperanza della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria, inoltre può essere disposta la revoca del titolo alla disponibilità dell’arma.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10204dl.htm
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

comunque ilpda e' mio e di nessun altro ,figuriamoci se devo chiedere il consenso ai familiari!!!!!!!!!!!non esiste prorio sta cosa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sicuramente il PdA è tuo, però … Pensa, ad esempio, quanta gente s’è vista negare il PdA perché un convivente (ossia chi appare nello Stato Famiglia), è stato trovato alla guida dell’auto con un valore di 0,6 (in proposito, vedi il messaggio di Enzo). E questo è solo un esempio. E' vero che non devo richiedere il permesso ai familiari, ma si deve sperare che i familiari possegano i requisiti per poter coabitare con un possessore d'armi.
 
Re: Porto d'armi e divorzio/separazione

Legittima difesa-difesa della proprietà privata ..... sono tipici argomenti trattati molto male dal catto-comunismo imperante nel ns. ordinamento giuridico postbellico ed attuale, nato in una Italia che NON c'è più, lasciando la gestione INEFFICACE della ricerca dei responsabili e dei danni allo Stato, alla Polizia, alla Magistratura, ecc. con l'azione penale obbligatoria (scappa da ridere): NON li beccano mai o dopo pochi giorni sono libere o se puniti hanno pene lievi xchè disadattati-poveri-con attenuanti sociali tipiche della copmprensione catto-comunista che pervade i giudici ..... ovvero qua in Italia NON si risolve nulla come si sa ..... e si crea problemi SOLAMENTE a chi "eccede" secondo questi principi nella difesa delle cose e persone (con arma ad es.) e NON è ..... assicurato !!!
Siamo al ridicolo, xchè qua soprattutto a forza di imbarcare gente dell'est ben poco raccomandabile da anni, con ammazzamenti in villa, furti a go-go, pestaggi, violenze su donne, uccisioni con auto x guide scriteriate, ecc. ..... i danneggiati sono diventati vittime palesi e persone minacciate costantemente anche x i facili rilasci che ne conseguono a causa della stessa Magistratura che dovrebbe difendere il cittadino onesto, senza avere di fatto alcun diritto-dovere di difendersi in proprio sia con riferimento alle persone care che alle cose proprie, dovendo subire danni fisici-psicologici-patrimoniali piuttosto che "reagire alla ingiustizia subita da lestofanti incalliti". Uno schifo totale della ns. italica società.


Proprio vera la disquisizione di Beppe 58, noi stiamo a preccuparci per una separazione,una lite per un parcheggio, il minuto alla mattina prima di iniziare la battuta o al rientro, del metro in più o in meno di distanza da strade e case perchè potrebbe costarci sproporzionatamente caro mentre certa gente delinque imperterrita alla luce del sole. Tornando al topic le questure possono mettersi l'animo in pace perchè se qualcuno decide di fare del male alla moglie o fidanzata lo farà anche se gli viene ritirato il pda, anzi potrebbe essere un motivo ulteriore di rancore....

Leggo ora questo post che evidentemente m'era sfuggito !Le due quotazioni sono d'obbligo e va menzionata anche la conoscenza dell'argomento da parte dell'utente Enzo che sembra saperne parecchio dell'evanescente normativa vigente in materia d'armi in questo nostro paese!Per nota e pura casistica vorrei citare l'esempio di mio Fratello,con cui condividevo la passione per la caccia fin da tenera eta',a cui e' stato revocato pda e sequestrati i fucili,per aver pronunciato la frase "ti faccio fare una brutta fine....ti strozzo con le mie mani!" alla ex moglie davanti a testimoni(falsi...nuova fiamma di lei,comparso poi casualmente nella denuncia!),da notare che gli organi competenti nel sospendere il pda non hanno tenuto conto che ,probabilmente, l'ammazzera' cmq ,armi o non armi,se continuera' ad esasperarlo con denunce di false minacce e varie, per vendetta a mancate ottemperanze di sue richieste assurde per spese extra(lei guadagna tre volte il suo stipendio....ovviamente a nero,dichiara un 600 euro mesili,quando va bene!) oltre quelle che lui gia' adempie per decisione del giudice,oltre che per sua coscenza di Padre!Ed infine il mio......che pur titolare d'un pda di porto di pistola per difesa personale,preferisco andare in servizio disarmato,sebbene in difetto nel farlo, perche' il primo a pagare conseguenze gravi per il solo fatto d'esser armato,in caso di qualsivoglia evento, criminale o no, sarei io!Viva l'itaglia.........un saluto.
 
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