Re: Primo anno di licenza ed esercizio senza accompagnatore
L. 157/92 22 c. 10
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
Poi fai riferimento alle leggi regionali di appartenenza che in linea di massima sono:
Esercizio di caccia nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza senza accompagnatore con licenza da almeno 3 anni L.R.T. 3/94 art. 28 comma 6 L.R.T. 3/94 art. 58 lettera q € 102
Ringrazio intanto tutti coloro si sono precipitati e si precipiteranno per una risposta quanto più solida.
Al fine di dare una risposta alla domanda, sono andato ad analizzare nuovamente la legge regionale siciliana, ovvero la legge 33/97:
FIDC - Federazione Italiana Della Caccia - sito ufficiale
Di seguito riporto l'articolo inerente alle sanzioni:
ARTICOLO 32
Sanzioni
1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del
tesserino prescritto dall'articolo 30 si applica la sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni.
2. Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa
e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione
amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000. In caso di successiva
esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e
accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della
sanzione minima.
3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla
presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.
4. Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene
punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni
e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due,
in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente
legislazione.
5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della
presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000
a lire 1.500.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di
caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla
durata della stagione venatoria.
6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione
venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione
amministrativa varia da uno a tre milioni e si procede al ritiro del
tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
7. Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove
non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le
corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
8. Per tutti i divieti per i quali non siano previste sanzioni
pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n.
157, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire
1.500.000.
9. Qualora il cacciatore non consegni agli uffici competenti il suo
tesserino entro sessanta giorni successivi alla conclusione della
stagione venatoria, non gli verrà consegnato il tesserino per la
stagione successiva.
Mi sembra di capire da suddetta legge che la sanzione prevista per l'illecito in oggetto, essendo non specificatamente riportato in uno dei commi, sia quella riportata dal comma 8, quindi da € 250,00 a € 750,00 circa.
Correggetemi se erro, ma non riesco a trovare nulla di specifico per quanto riportato.