Re: calendario venatorio sicilia 2012 2013
Caro io non c'è l'ho con te ma anche a me preme fare chiarezza non mi piacciono le notizie errate, quello che dici tu è totalmente sbagliato poichè, il 1 settembre la caccia è aperta per i regionali o no non importa, la 157 parla chiaro il periodo di chiusura generale lo fissa la regione,se lei stabilisce che il 1 sett si apre non importa per chi... tu exstra che vai non incorri in sanzione penale ma amministrativa. tranquillo lo dici per esperienza vissuta personalmente, informati bene chiedi ad un avv fai leggere la legge a lui...magari ti vìchiarisce le idee e aiuta quel tuo amico in cassazzione magari...non sò....stammi bene.
Torno sull'argomento, dopo lunga pezza, per dover confermare che (ahinoi, per carità!) ha ragione Emmedibi.
Il cacciatore extraregionale, che eserciti l'attività venatoria in una regione nella quale la caccia è chiusa ai non residenti, è sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 30, lett. a), 157/92.
A dirlo è la Corte di Cassazione, pronunziandosi su un episodio che ha a riguardo proprio la Puglia.
.Certo, gli orientamenti giurisprudenziali possono mutare. Forse questo è sbagliato. Comunque sia chi è addentro alla materia sa che per caccia e armi il "rigore" è parossistico. E, in ogni caso, chi vuo fare da cavia?
La riporto pari pari. Buona lettura
"REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente -
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. GRILLO Carlo Maria - Consigliere -
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Rea Agostino n. a Casalnuovo di Napoli il 5.8.1948;
avverso la ordinanza del Tribunale del Riesame di Foggia in data 29.10.03;
visti gli atti, ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vitaliano Esposito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Rea Agostino ricorre avverso l'ordinanza in data 29.10.2003 del Tribunale di Foggia, che rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di convalida di sequestro probatorio di un fucile automatico "Benelli" e di quattro cartucce, emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale nell'ambito del procedimento penale per cui il ricorrente e' indagato per il reato p. e p. dall'art. 30 della L. n. 157 del 1992, lett. a), in relazione all'art. 18 della L. n. 157 del 1992 stessa.
In data 14 settembre 2003, gli agenti della polizia faunistica ambientale di Foggia, durante una perlustrazione nell'agro del Comune di Candela, loc. Porta Fissa, accertavano che il ricorrente, non residente nella Regione Puglia, esercitava la caccia in violazione dell'art. 1 del Calendario venatorio della Regione Puglia relativo all'annata 2003/2004, il quale prevedeva l'apertura della stagione venatoria, per i non residenti, alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio 2004.
Il Tribunale del Riesame aveva assunto la decisione, opinando che, nella fattispecie, dovesse applicare la normativa regionale, richiamata dalla L. n. 157 del 1992, sull'assunto che tale legge avesse la funzione di legge-quadro, le cui disposizioni di carattere generale intanto avrebbero operato in quanto non vi fosse una disciplina specifica apprestata dalla singola regione; pertanto, il Rea, avrebbe posto in essere l'"esercizio venatorio" in un periodo che, seppur non vietato dalla L. n. 157 del 1992, lo era, pero', in riferimento al Calendario della Regione Puglia, approvato per l'anno 2003/2004, che interdiceva la caccia ai non residenti fino alla terza settimana di settembre, configurandosi, cosi', la condotta sanzionata penalmente dall'art. 30 della L. n. 157 del 1992, lett. a) citata legge statale.
Il ricorrente lamenta errata applicazione e violazione dell'art. 30 della L. n. 157 del 1992, lett. a), in quanto il fatto contestato non sarebbe previsti come reato da questa disposizione normativa, che sanziona penalmente l'esercizio della caccia solo in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e quella di apertura fissate dallo art. 18 della L. n. 157 del 1992 (31 gennaio - 1^ settembre), con riferimento, pero' a ciascuna specie animale cacciabile; il divieto generale di caccia a tutte le specie animali, cosi' stabilito, non potrebbe essere derogato, secondo l'assunto difensivo, dalle amministrazioni regionali. In forza del principio, infatti, per cui la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale, le Regioni non hanno alcun potere di introdurre nuove fattispecie di reato e la violazione della legge regionale non puo' essere, pertanto, penalmente sanzionata al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla L. n. 157 del 1992, ma costituira', in tal caso, semplice illecito, soggetto a sanzione amministrativa.
Motivi della decisione
Il ricorso e' infondato e, come tale, deve essere respinto: al riguardo, infatti, correttamente il giudice del riesame ha ritenuto che la legge statale in oggetto abbia uno spazio di applicazione residuale rispetto alla legge regionale, in cio' richiamando l'art. 117 della Cost., il quale stabilisce che la Regione emana, in materia, fra l'altro, di caccia, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con lo interesse nazionale e con quello di altre Regioni.
Il contenuto del divieto dell'"attivita' venatoria", del resto, come enunciato nell'art. 18 della L. n. 157 del 1992, va individuato nella legge regionale, posto che il 4^ comma di detto articolo attribuisce alle regioni il potere di pubblicare il calendario dell'"intera" annata venatoria. Le norme regionali afferenti all'individuazione dei periodi cacciabili hanno, pertanto, valenza equiparata a quella statale: con riferimento al caso in esame, infatti, emerge dall'art. 30 della L. n. 157 del 1992 , lett. a), che la contravvenzione si perfeziona esercitando la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e quella di apertura fissata dall'art. 1830 della L. n. 157 del 1992 stessa (31 gennaio - 1^ settembre), norma, quest'ultima, che prevede, come sopra accennato, il potere delle regioni di pubblicare un calendario nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e, quindi, di modificare i termini di cui al comma 1 per determinate specie cacciabili, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ma i termini devono essere, comunque, contenuti tra il 1^ settembre ed il 31 gennaio, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.
Ne consegue che il divieto "generale" di caccia non e' sempre quello stabilito dalla legge statale, ove la regione, come nella fattispecie, abbia diversamente disposto nel calendario dell'intera annata venatoria nell'osservanza di quanto la legge le consente.
Il carattere generale del divieto, poi, non cessa di essere tale quando, come nel presente caso, esso sia diretto ai soli non residenti nella regione, tutelandosi, in tal modo, la fauna da abbattimenti eccessivi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004