(GU n. 142 del 20-6-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e di altri uffici dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre
misure indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di sicurezza
e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del
soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore
dell'immigrazione, nonche' la continuita' dell'attivita' del Servizio civile
nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione internazionale e
l'integrazione, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e
lo sport;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di armi
1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto
alla criminalità' organizzata e al terrorismo e rafforzare
l'attività' di prevenzione delle condotte illecite connesse
all'uso delle armi:
a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini
di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il
Banco Nazionale di prova verifica, altresì', la qualità' di
arma comune da sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della
vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del
possesso di tale qualità' resa dall'interessato, contenente
anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla
normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi
sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria
delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione
all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo' chiedere
un parere non vincolante alla Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il
Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda
tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare
d'arma riconosciuto ed il relativo codice
identificativo.».
b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge,
sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad
un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può' essere
riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la
qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di
prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le
federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi
sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro
caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano
esclusivamente allo specifico impiego nelle attività'
sportive.».
2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato
ed autorizzate dalle competenti autorità' di pubblica
sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo
compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono riconosciute come armi comuni
da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità'
trasmettono al Banco nazionale di prova i dati
identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di
cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110.
Vedi l'allegato DL_20giugno2012n7.pdf