- Registrato
- 13 Novembre 2008
- Messaggi
- 14,677
- Punteggio reazioni
- 2,717
- Età
- 63
- Località
- palmi (RC)/Barcellona P.di G. ME
Re: canna da 47 cm
----------------------------------------------------------------------------
Ciao sasa53, la direttiva di legge, continua così:
Visto l'art. 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel quale, stabilendosi che l’attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12 ...", si omette la definizione di fucile da caccia a canna liscia, per la quale dunque, si deve fare riferimento ai criteri fissati con il menzionato D.M. 21 aprile 1980 e con la citata Direttiva 477/91 CE;
cataloga l’arma come arma comune da sparo
Ciao "Walker" ho fatto riferimento a questo articolo;
l'art, 12 comma 2, della Direttiva 477/91/CE, recepita con il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 527, nel quale si esclude che tra le armi di cui è facilitata la movimentazione "per uso caccia" possano figurare i fucili a canna liscia a ripetizione ordinaria o semiautomatici, la cui canna non superi i 60 cm.
----------------------------------------------------------------------------
Ciao sasa53, la direttiva di legge, continua così:
Visto l'art. 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel quale, stabilendosi che l’attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12 ...", si omette la definizione di fucile da caccia a canna liscia, per la quale dunque, si deve fare riferimento ai criteri fissati con il menzionato D.M. 21 aprile 1980 e con la citata Direttiva 477/91 CE;
cataloga l’arma come arma comune da sparo