Re: animali imbalsamati
Antonio se hai la legge per cortesia la posti...grazie ciao Davide..
Art. 05 - Limiti allo svolgimento dell’attività - Autorizzazione per il trattamento di alcune
specie
1. L’attività di tassidermia ed imbalsamazione è consentita esclusivamente su specie appartenenti alla:
a) fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché abbattuta nel rispetto
della normativa vigente in materia;
b) fauna selvatica esotica purché l’abbattimento, l’importazione o, comunque, l’impossessamento siano
avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) fauna domestica.
2. È inoltre consentita la preparazione di esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti
conformi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Nel caso di richiesta di imbalsamazione o preparazione tassidermica relativa a specie, particolarmente
protette, non cacciabili o cacciabili, ma avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia, ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i tassidermisti devono essere autorizzati al trattamento
dell’esemplare dalla Provincia secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
Art. 06 - Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad
autorizzazione
1. Il tassidermista, per ogni esemplare di cui all’art. 5, comma 3, da sottoporre a preparazione, è tenuto
ad annotare, su di un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello-tipo approvato dalla
Giunta regionale e vidimato dalla Provincia:
a) la specie;
b) le generalità di chi richiede il trattamento dell’esemplare e le circostanze in cui questi ne è venuto in
possesso;
c) la data di invio alla Provincia della richiesta di autorizzazione al trattamento dell’esemplare e gli
estremi di rilascio dell’autorizzazione;
d) i dati relativi alla riconsegna dell’esemplare trattato, le generalità del ricevente, se persona diversa dal
richiedente il trattamento e la data di consegna dell’esemplare.
2. Le richieste di autorizzazione al trattamento dei suddetti esemplari devono essere presentate, alla
Provincia, accompagnate da documentazione attestante che il decesso dell’esemplare è avvenuto per
cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili, di cui si richiede il trattamento in periodo
diverso da quello della caccia alla specie, che l’animale è stato abbattuto legittimamente ed assoggettato
a trattamento di lunga conservazione.
3. Entro 30 giorni, la Provincia, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia
l’autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorizzazione si intende
comunque rilasciata. In caso di diniego dell’autorizzazione la Provincia provvede alla conservazione e
destinazione d’uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione.
4. Il tassidermista deve apporre su ognuno degli esemplari di cui al presente articolo, apposito
contrassegno inamovibile con indicazione della ditta e del numero del registro di cui al 1º comma
L'attività di tassidermia varia da Regione a Regione.Ogni tanto fanno delle sanatorie per regolarizzare chi si trova in casa animali imbalsamati anche ereditati da qualche parente.Nel caso di ritrovamento (anche in periodo non venatorio) di selvaggina, anche protetta, si puo fare la richiesta di imbalsamazione,che può essere negata nel caso il suddetto capo possa servire a loro per fini didattico -scientifici.
Ciao,Antonio.