animali imbalsamati

Re: animali imbalsamati

Per rispondere a questa domanda bisognerebbe scrutare fra le leggi regionali potrebbero esservi particolari disposizioni in merito,comunque non ho mai letto che ci siano perticolari periodi per imbalsamare,quindi anche a caccia chiusa.Come riferito da Mario 9 ovviamente di specie cacciabile.....ciao Davide...
 
Re: animali imbalsamati

In Toscana c'è una legge apposita per poter imbalsamare gli animali. Quando uscì (mi sembra nel 1995) mi toccò andare alla provincia fare una denuncia ed apporre su ogni animale imbalsamato un' apposita targhetta.
 
Re: animali imbalsamati

ti dovrai recare da un tassidermista autorizzato dalla provincia di competenza .. nulla piu sara lui a registrare ogni esemplare imbalsamato sul proprio registro provinciale....
 
Re: animali imbalsamati

L’antica arte della tassidermia: storia e tecniche dell'imbalsamazione

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L'imbalsamazione o tassidermia è una di tecnica usata, generalmente, per preservare il corpo animale dalla decomposizione. I cacciatori che vogliono esporre i propri trofei di caccia in casa propria, ricorrono a questa pratica molto antica, ma che ancora oggi riscuote un notevole successo.


La civiltà degli Antichi Egizi fu la prima a sviluppare le tecniche di imbalsamazione. Questo popolo riteneva che la conservazione della salma potesse permettere allo spirito del defunto di riappropriarsene (e quindi resuscitare) in epoche successive. La pratica era conosciuta anche tra gli Inca e presso altre popolazioni del Perù, in aree favorevoli dal punto di vista climatico.
Nella civiltà occidentale l'imbalsamazione fu usata specialmente per soldati e guerrieri di alto rango, deceduti lontano da casa ed i cui corpi si voleva preservare al fine di celebrarne le esequie nella madrepatria. I termini imbalsamazione e mummificazione indicano procedimenti analoghi. L'imbalsamazione (dal latino in balsamum) significa "mettere nel balsamo", ossia in una mistura di resine; il processo di mummificazione era analogo: i corpi venivano trattati con unguenti, oli e resine e successivamente avvolti in strati di tessuto anch'essi impregnati di resine.
Una delle sostanze utilizzate nell'Antico Egitto per l'imbalsamazione era il natron o carbonato decaidrato di sodio. Questa sostanza proveniva dalle rive del Nilo in corrispondenza delle pozze d'acqua che si formavano dopo le piene ed evaporavano successivamente sotto l'azione del sole. Si ritiene che gli antichi egizi, vedendo che i cadaveri abbandonati nella sabbia calda del deserto si disidratavano, diventando meno sensibili alla putrefazione, iniziarono una serie di studi dai quali nacque l’imbalsamazione Oggigiorno, l'imbalsamazione è rivolta soprattutto alla preservazione di animali morti, come trofei di caccia o animali ornamentali, ad esempio i fenicotteri, di gran moda in Italia negli anni trenta del secolo scorso. Questi animali venivano impagliati o proprio imbalsamati per poi essere esposti.
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La tassidermia (dal greco: "mettere in ordine" + "la pelle"), ha lo scopo di conservare pellicce o piumaggio dell'animale morto. Non mancano comunque utilizzi della tassidermia riservata agli esseri umani, come nel caso del fondatore dell’Unione Sovietica Lenin, il quale fi imbalsamto ed esposto al pubblico. La moderna imbalsamazione conobbe una nuova spinta ed innovazione grazie alla scoperta della formaldeide, ad opera del chimico August Wilhelm von Hofmann (1867). Questa sostanza, poi sviluppata nella formalina, andò a sostituire l'allora usato arsenico.
Successivamente l'immersione in liquidi battericidi, alcune sostanze generate dalla formaldeide vengono immesse nel cadavere attraverso dei macchinari, i quali ne riempiono l'intero sistema vascolare e parte di quello linfatico. Per evitare il rigor mortis, i tendini degli arti vengono tagliati, mentre le palpebre vengono cucite per consentire che l'occhio resti chiuso (alcune tecniche vedono l’esportazione dell'occhio e sostituito da globi metallici). Anche la bocca viene cucita per le labbra, ma solo dopo l'otturazione di tutte le aperture del corpo con ovatta medicata. Tutte le chiusure sono poi sigillate con prodotti derivati siliconici, per prevenire la fuoriuscita di liquidi.
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Vediamo in dettaglio la tecnica
Se le penne o il pelo dell'esemplare sono macchiati di sangue è necessario pulirli prima di rimuovere la pelle. La rimozione del corpo interno avviene tramite un'incisione della pelle sufficiente a farlo passare ed avviene lungo la linea mediana che va dalla regione toracica all'area genitale. La pelle di uccelli e mammiferi è rivestita internamente da strati di grasso i quali devono essere immediatamente rimossi, al fine di evitare una successiva caduta del piumaggio o del pelo. La pelle viene poi trattata per preservarla dai processi putrefattivi e per mantenerla elastica
Avendo rimosso il corpo, viene in seguito eseguita una copia utilizzando materiale di imbottitura. In passato si usava cotone, stoppa o segatura, mentre oggi con polistirolo o poliuretano espanso si possono ricostruire accurati "manichini da inserire in sostituzione del corpo. Per mettere in posizione la testa, la coda e le zampe, viene utilizzato filo di ferro resistente e plasmabile nelle porzioni di scheletro ancora presenti sulla pelle (cranio, tibia, radio). Terminata questa fase, si passa alla cucitura, la quale verrà nascosta dal pelo o ancor meglio dal piumaggio.
Si passa alla parte forse più complessa di tutta l'operazione di montaggio, ossia ridare la forma dell'animale scegliendo un atteggiamento il più reale e vivace possibile. La pelle va riassestata sul manichino e fissata con filo o pinzette per mantenere la posizione per alcuni giorni, il tempo necessario ad asciugare almeno parzialmente la pelle. Gli occhi, quest’ultimi tinti in vetro accuratamente verniciato, danno all'esemplare un aspetto particolarmente vivace. Terminata la preparazione, il campione è pronto per essere esposto.
Occorrono circa due mesi perché l'esemplare si asciughi completamente, con i prodotti repellenti presenti nella soluzione conciante che andranno a proteggerlo da infestazioni di parassiti. Trascorso questo tempo, occorrerà invece attenersi a poche, ma precise norme per una buona conservazione degli esemplari. Il pericolo maggiore proviene da alcuni insetti che si nutrono di pelo e penne di animali morti e sono i principali responsabili dei maggiori danni alle collezioni museali. È il caso dei famigerati coleotteri Antreni (Anthrenus musaeorum) e Dermestidi (Dermestes vulpinus, D. frischi, ecc.); vi sono poi le dannosissime tignole (Tinea pellionellà) che depongono numerose uova e quindi altrettante larve in grado di distruggere in una stagione diverse decine di chilogrammi di pelo. Esistono prodotti antiparassitari contro questi insetti, ma una naturale pulizia e l’uso di prodotti repellenti come la naftalina, la canfora o il paradiclorobenzolo, eviteranno la possibilità di una infestazione. Altro pericolo per le collezioni sono le muffe, causate da ambienti umidi.
In Italia, al contrario di paesi come l’Olanda che proibiscono la tassidermia, consentono questa pratica, la quale viene disciplinata dalla legge n. 3 del 03 gennaio 1995. Con tale norma si vanno a regolamentare l’attività di tassidermia ed imbalsamazione; ci sembra giusto citare due importanti articoli della legge n.3 del 1995: l’abilitazione a questa attività (art. 3) ed i limiti allo svolgimento dell’attività e l’autorizzazione per il trattamento di alcune specie (art. 5).
La tassidermia o imbalsamazione è una tecnica che consente ai cacciatori di conservare ed esporre le prede in casa propria. Osservare un’esemplare imbalsamato fa sicuramente viaggiare con la mente sia a chi lo osserva, sia soprattutto a che li ha catturato.
 
Re: animali imbalsamati

salve a tutti...da un mio amico mi sono fatto imbalsamare diverse mie prede senza alcun problema...ma quando ho acquistato prede non cacciabili e protette mi a dovuto rilasciare un certificato "cites",per la provenienza dell animale e la denuncia fatta al corpo forestale dello stato...se l animale non e provvisto di questo protrebbero denunciarvi e passare c.... per il c.....:eek:
 
Re: animali imbalsamati

su animali cacciabili lo puoi sicuramente, ma credo che bisogna avere l'abilitazione per imbalsamare, credo


Su questo non ci sono dubbi,ma ripeto esistono leggi regionali,in E.Romagna per esempio il cacciatore puo' imbalsamarsi alcune specie,ma poi dovra' avere autorizzazione dalla provincia per poterli usare in esercizio di caccia....ciao Davide...
 
Re: animali imbalsamati

Si posson far imbalsamare anche gli animali non cacciabili, basta fare la segnalazione di ritrovamento alla Forestale.
 

gaetano88

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buonasera a tutti , sono stato sempre un grande appassionato di animali imbalsamati... e vorrei chiedervi una cosa ??

e' possibile imbalsamare animali adesso ??

nel caso la risp e' positiva potete mettermi al corrente dell'indirizzo.... grazie .....
 
Re: animali imbalsamati

Si posson far imbalsamare anche gli animali non cacciabili, basta fare la segnalazione di ritrovamento alla Forestale.

Antonio se hai la legge per cortesia la posti...grazie ciao Davide..
 
Re: animali imbalsamati

per gli animali appartenenti a specie non cacciabili c'è da stare molto accorti, ho un amico che ha ereditato diverse specie non più cacciabili, alcune attualmente sono particolarmente protette, io non starei molto sereno
 
Re: animali imbalsamati

Antonio se hai la legge per cortesia la posti...grazie ciao Davide..

Art. 05 - Limiti allo svolgimento dell’attività - Autorizzazione per il trattamento di alcune
specie
1. L’attività di tassidermia ed imbalsamazione è consentita esclusivamente su specie appartenenti alla:
a) fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché abbattuta nel rispetto
della normativa vigente in materia;
b) fauna selvatica esotica purché l’abbattimento, l’importazione o, comunque, l’impossessamento siano
avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) fauna domestica.
2. È inoltre consentita la preparazione di esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti
conformi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Nel caso di richiesta di imbalsamazione o preparazione tassidermica relativa a specie, particolarmente
protette, non cacciabili o cacciabili, ma avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia, ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i tassidermisti devono essere autorizzati al trattamento
dell’esemplare dalla Provincia secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 06 - Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad
autorizzazione
1. Il tassidermista, per ogni esemplare di cui all’art. 5, comma 3, da sottoporre a preparazione, è tenuto
ad annotare, su di un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello-tipo approvato dalla
Giunta regionale e vidimato dalla Provincia:
a) la specie;
b) le generalità di chi richiede il trattamento dell’esemplare e le circostanze in cui questi ne è venuto in
possesso;
c) la data di invio alla Provincia della richiesta di autorizzazione al trattamento dell’esemplare e gli
estremi di rilascio dell’autorizzazione;
d) i dati relativi alla riconsegna dell’esemplare trattato, le generalità del ricevente, se persona diversa dal
richiedente il trattamento e la data di consegna dell’esemplare.
2. Le richieste di autorizzazione al trattamento dei suddetti esemplari devono essere presentate, alla
Provincia, accompagnate da documentazione attestante che il decesso dell’esemplare è avvenuto per
cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili, di cui si richiede il trattamento in periodo
diverso da quello della caccia alla specie, che l’animale è stato abbattuto legittimamente ed assoggettato
a trattamento di lunga conservazione.
3. Entro 30 giorni, la Provincia, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia
l’autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorizzazione si intende
comunque rilasciata. In caso di diniego dell’autorizzazione la Provincia provvede alla conservazione e
destinazione d’uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione.
4. Il tassidermista deve apporre su ognuno degli esemplari di cui al presente articolo, apposito
contrassegno inamovibile con indicazione della ditta e del numero del registro di cui al 1º comma

L'attività di tassidermia varia da Regione a Regione.Ogni tanto fanno delle sanatorie per regolarizzare chi si trova in casa animali imbalsamati anche ereditati da qualche parente.Nel caso di ritrovamento (anche in periodo non venatorio) di selvaggina, anche protetta, si puo fare la richiesta di imbalsamazione,che può essere negata nel caso il suddetto capo possa servire a loro per fini didattico -scientifici.
Ciao,Antonio.
 
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