Re: RIFORMA CALENDARIO VENATORIO lAZIO
LA LEGGE E LA RETE
Roma, 12 novembre 1997
Da tempo si avverte anche in Italia, analogamente a quanto già avvenuto in altri Paesi dell'Unione europea, una crescente domanda di semplificazione dei rapporti tra cittadino ed uffici pubblici, di razionalizzazione della spesa e di contestuale miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
Questo processo di profonda trasformazione dell'apparato burocratico (che fino al decennio precedente appariva ancora legato, per certi aspetti, a modelli gerarchici di stampo napoleonico) passa attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la adozione di modelli organizzativi e di strumenti tecnologici in grado di assicurare trasparenza, efficacia, modernità ed efficienza all'azione della pubblica amministrazione.
Dal "Rapporto sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione" presentato, nel marzo scorso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione si rileva, peraltro, il dato confortante di un processo di informatizzazione della pubblica amministrazione in crescita costante.
I dati sono raccolti in un volume di circa 250 pagine, nel quale sono riportate rilevazioni di grande interesse riferite al 1995.
I posti di lavoro "automatizzati" nei pubblici uffici (circa il 33 % del totale dei posti di lavoro nel 1995) sono, attualmente, circa il 50% del personale impiegato negli uffici (uno su due). Si prevede possano divenire due su tre (il 66%) entro il duemila.
Si tratta - dunque - di un processo in costante evoluzione, a cui hanno dato impulso negli ultimi tempi le iniziative del Governo e del Parlamento, che sembrano aver colto l'importanza che assumono l'informatizzazione e l'automazione dei servizi amministrativi per la razionalizzazione e la semplificazione delle attività della P.A.
La legge n. 59, approvata il 15 marzo scorso, attribuisce valore legale ad ogni effetto di legge ai documenti, agli atti, ai dati ed ai contratti formati dai privati e dalla pubblica amministrazione mediante strumenti informatici e trasmessi per via telematica (articolo 15, comma secondo).
Si tratta di un'innovazione di portata eccezionale, non soltanto per l'introduzione nel nostro ordinamento di nuove forme di negozio (validità dei contratti stipulati per via telematica, trasmissione dei documenti per via telematica, firma digitale).
Dal prossimo anno saranno sempre più diffusi i mandati di pagamento elettronici, utilizzando le reti telematiche per il trasporto delle informazioni, le pubbliche amministrazioni dovranno adottare protocolli informatici per la registrazione degli atti, gli atti ed i documenti della p.a. conterranno la firma digitale del loro autore.
Le pubbliche amministrazioni e, in particolare, il comparto centrale, dovranno dotarsi (entro il 31 dicembre 1998) di sistemi di registrazione informatica degli atti (cd. protocolli informatici) allo scopo di consentire l'immediato reperimento degli atti archiviati e l'accesso dei cittadini alle informazioni della pubblica amministrazione (già previsto dalla L. 241/90).
L'innovazione tecnologica avrà un grande impatto sui costi delle archiviazioni cartacee che, secondo uno studio dell'AIPA del 1994, comportano ogni anno per la p.a. una spesa complessiva quantificata tra i diecimila ed i quindicimila miliardi di lire (!) per la sola catalogazione degli atti con un impegno di ben cinquantamila ore/uomo/anno.
I documenti informatici da registrare e la firma digitale ad essi associata avranno, secondo il regolamento di attuazione della legge n. 59/97 approvato il 31 ottobre scorso in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, piena rilevanza giuridica se conformi alle regole tecniche dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per l'informatica.
Ciò è reso possibile dal fatto che ad ogni documento informatico è riconosciuta l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, poiché esso costituisce informazione originale e primaria, dalla quale è possibile effettuare copie su diversi tipi di supporto per gli usi consentiti dalla legge. Più che di copie, dunque, in futuro si parlerà di DUPLICATI.
Le copie informatiche di documenti (in origine) cartacei sostituiranno, dunque, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratti in tutti gli uffici pubblici.
I documenti informatici possono essere firmati elettronicamente, com'è noto, con il meccanismo di generazione delle chiavi asimmetriche di cifratura, utilizzando un algoritmo matematico che consente di sottoscrivere un documento senza poterlo, successivamente, disconoscere (ed impedisce al destinatario di negare l'avvenuta ricezione).
Il regolamento recentemente approvato contiene, inoltre, norme per la stipulazione di contratti stipulati a distanza attraverso le reti telematiche, sulla autenticazione delle firme digitali (analogamente a quanto oggi avviene per la firma analogica) e, di grande importanza per la organizzazione degli uffici pubblici, norme per la trasmissione e notificazione per via telematica dei documenti informatici (tra cui, ad esempio, le copie degli atti giudiziari originariamente formati su supporto cartaceo).
Una importante disposizione prevede - in generale - che, in tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, la firma autografa o la sottoscrizione comunque previste siano sostituite dalla firma digitale.
I documenti informatici della pubblica amministrazione e dei privati sono destinati a "viaggiare" nell’ambito della cosiddetta rete unitaria della Pubblica Amministrazione.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995 è stato adottato il progetto intersettoriale per la realizzazione della rete unitaria, che, come scrive l'Autorità, "costituisce momento essenziale del processo di ammodernamento dell'Amministrazione pubblica da tempo avviato in coerenza con gli obiettivi posti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39".
La Rete unitaria si propone come strumento essenziale di interscambio dei dati tra i sistemi informativi di ciascuna amministrazione ove l'accesso ai dati ed alle procedure residenti nei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni potrà avvenire nel rispetto della normativa in materia dei limiti di accesso, di segreto e di tutela della riservatezza.
Lo studio di fattibilità predisposto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione prevede la realizzazione di un insieme di reti indipendenti, tali da assicurare l'indipendenza tecnologica ed organizzativa di ciascuna amministrazione.
L'obiettivo strategico consiste nel proporre al cittadino-utente la pubblica amministrazione come un centro unitario di erogazione di servizi, dotato di un proprio, unitario ed immenso patrimonio informativo.
La circolazione delle informazioni nell'ambito della rete unitaria dovrebbe consentire, tanto per fare un esempio, l'inoltro delle dichiarazioni dei redditi per via telematica, l'incrocio dei dati dell'anagrafe tributaria e l'attivazione dei rimborsi con l'emissione dei mandati di pagamento in tempi rapidissimi, utilizzando le connessioni telematiche tra intermediari (CAF, professionisti) e il ministero delle finanze.
Per i cittadini-utenti, soprattutto, sarà disponibile un sistema informativo integrato che consentirà di avere accesso ai documenti ad agli atti della pubblica amministrazione, in attuazione della legge 241 del 1990.