Re: Sanzione mancata esibizione tesserino venatorio
LEGGE 157/92 art 31 comma m)
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l’interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
RICORDO che la giornata venatoria va segnata PRIMA di uscire da casa col fucile in giornata di esercizio ..... NON prima di uscire dalla macchina o nel campo prima di caricare.
SCUSATE, MA LA NORMA è CHIARISSIMA ed applicata ovunque così come sopra.
Il caos interpretativo, x me, lo montano più spesso i cacciatori troppo "farfalloni-furbettini del quartierino" o le ggvv ..... nel bar o riguardano casi individuali di gente che ha fatto ALTRO.
LA FATTISPECIE SOPRA FANTASIOSAMENTE EVOCATA riguarda invece il comma i):
sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale .....
CHE NON RIGUARDA IL CASO DE QUO, APPLICATO X VARI TIPI DI DOCUMENTO, ma si riferisce ad errori di annotazioni formali SOLO sul tesserino regionale e durante l'esercizio venatorio.
IL 1^ fa riferimento all'OBBLIGO DI ESSERE SEMPRE IN GRADO DI DIMOSTRARE DI AVERE CERTI TITOLI DOCUMENTALI INDISPENSABILI X ESERCITARE L'ATTIVITà VENATORIA E DI TENERE IN MANO UN FUCILE DA CACCIA IN GIRO X STRADE E CAMPAGNE, esattamente come accade x chi guida in relazione alla patente od all'assicurazione dimenticate.
IL 2^ fa riferimento ad ERRORI INDIVIDUALI VOLONTARI O MENO NELL'EFFETTUARE LE PRESCRITTE ANNOTAZIONI SU 1 DOCUMENTO ..... che NON ci azzeccano un bel niente con quanto sopra detto, secondo il PRINCIPIO: "chi sbaglia, paga".
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Ci sono varie interpretazioni di questa norma. Beppe, un mio amico "avvocato", fù fermato dalla forestale mentre si spostava in macchina. Un solerte Ispettore, gli contestò di non aver segnato la giornata sul tesserino. A nulla sono valse le spiegazioni del mio amico. Gli fu fatto il verbale, che subito fù contestato. Alla causa il giudice dette ragione al mio amico assolvendolo perchè il fatto non sussiste, e spiegò nelle motivazioni di sentenza che per quella violazione, era necessario, controllare il cacciatore in atteggiamento di caccia, cioè col fucile in mano, estendendo per la stessa causa, l'annotazione dell'ATC sul tesserino.
Anche il fù (buonanima), presidente della federcaccia di Reggio Calabria, l'avvocato Cimino, era della stessa opinione, e ricordo che nei vari corsi di formazione, (ero comandante della fascia tirrenica della provincia) che teneva personalmente, metteva le guardie volontarie su questa direzione.
Ad onor di logica, anch'io mi schiero con questo pensiero, per vari motivi. Per quanto riguarda la giornata, potrebbero essere l'impedimento per mille ragioni che non stiamo qui ad elencare. Per l'ATC, metti che il posto che ti sei prefisso è occupato o che sia franata la strada per arrivarci o che so io, metti che di lì a poco sei in un altro ATC, ci vai e segni quello, senza fare correzioni sul tesserino, che tra l'altro sono vietati.