Re: mancanza riduttore ma carico solo 2 cartucce in serbatoio
tratto da e.mori:
La legge sulla caccia 1992/157 ha stabilito le seguenti distinzioni:
- fucili a colpo singolo; possono essere ad una o due o a tre canne; per questi ultimi non sono consentite tutte e tre le canne rigate o tutte e tre le canne ad anima liscia, ma una deve essere diversa dalle altre due.
- fucili a canna liscia a ripetizione (ad esempio a pompa o a leva) oppure semiautomatici: il serbatoio o il caricatore non deve poter contenere più di due cartucce. Quindi complessivamente l'arma non deve poter sparare più di tre colpi (uno in canna e due nel serbatoio).
Cass. I, 29/07/99 n. 1897
Tra i mezzi vietati per l'esercizio della caccia non rientra il fucile con canna ad anima rigata con caricatore capace di contenere oltre due cartucce. Tale limitazione, infatti, va riferita soltanto ai fucili ad anima liscia.
SEZ. 3 SENT. 02075 DEL 26/08/99
Premesso che ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110 i fucili sono tenuti distinti dalle carabine, le quali sono considerate armi comuni da sparo soltanto se siano ad una canna e ad anima rigata, l'uso della carabina per la caccia non è consentito, a meno che l'arma non risponda alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 per i fucili. Infatti secondo tale disposizione l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, mentre tutte le altre armi sono vietate ex comma 5 dello stesso articolo. In particolare il caricatore deve contenere non più di due cartucce, essendo incluse tra i mezzi vietati le armi automatiche o semiautomatiche con caricatore dotato di più di due cartucce.
SEZ. 3 SENT. CASSAZIONE 03316 DEL 06/12/99
La norma di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 contiene due distinte previsioni, la prima relativa ai fucili ad anima liscia e la seconda attinente a quelli ad anima rigata, e la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore dell'arma e' stata riservata solo ai primi e non anche ai secondi.
http://www.tutelafauna.it/Giurisprudenza/Penale/Numero_di_colpi_nel_fucile.kl
SINTESI.
LA GIURISPRUDENZA SUL TEMA ANIMA LISCIA-SERBATOIO-COLPI è CONCLAMATA DA OLTRE 15ANNI CON TANTE SENTENZE, MENTRE LE LEGGENDE METROPOLITANE E DA BAR IMPERVERSANO ..... .
IL TEMA VERO DI DISCUSSIONE QUINDI NON è MAI STATO SUL NUMERO COLPI IN FUCILI A CANNA LISCIA IN RELAZIONE ALLE POTENZIALITà DEL SERBATOIO E RELATIVO FERMO OBBLIGATORIO, MA SU QUELLE RIGATE CON VARIE SENTENZE "confuse".
X L'ANIMA LISCIA NON AVERE IL LIMITATORE COMPORTA LA SANZIONE PENALE ED IL SEQUESTRO IMMEDIATO DELL''ARMA.