Re: Blowgun (cerbottana)
è considerabile uno strumento di caccia improprio se ti trovano naso all'aria e i dardi in mano..e un merlo impalato
coi verdi in giro non mi meraviglio di nulla.
cmq l'oggetto in sè non è nulla che un tubo, senza restrizioni...come é giusto che sia.
balestra:
Tanto per essere chiari:
CIRCOLARE 16 dicembre 1995, n.559
Regime giuridico della balestra (legge 18 aprile 1975, n. 110; regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).
Pubblicato su: GU n. 26 del 1-2-1996
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:ministero.interno:circolare:1995-12-16;559
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero di grazia e giustizia
Al commissario dello Stato nella
regione Sicilia
Al commissario del Governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al commissario del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al comando generale della Guardia
di finanza
La Corte suprema di cassazione e' tornata a pronunciarsi in merito
alla collocazione giuridica della balestra (strumento notoriamente
composto da un arco montato su un fusto e posto in tensione per il
lancio, con dispositivo meccanico, di dardi), pervenendo a due
soluzioni invero divergenti: l'una che considera il predetto
strumento come "arma impropria" - sentenza n. 7494 del 1 luglio 1994
- l'altra come "arma propria" - sentenza n.11227 del 9 novembre 1994.
In particolare, con la citata sentenza del luglio 1994, il Consesso
ha stabilito, contrariamente all'indirizzo seguito in precedenza, che
il predetto strumento con la rispettiva dotazione di dardi non e'
classificabile come arma bianca propria ai sensi degli articoli 585,
secondo comma, n. 1, codice penale, 704, n. 1, codice penale e 30, n.
1, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infatti esso non
sarebbe piu' naturalmente destinato all'offesa della persona, ma
costituirebbe uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere di
cui e' vietato il porto fuori della propria abitazione (o delle sue
appartenenze) senza giustificato motivo (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della legge n. 110/1975 e 45 del
regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza).
La Corte suprema ha sostanzialmente modificato il suo precedente
orientamento - sin qui seguito da questo Dicastero - che classificava
la balestra come arma bianca propria. Il collegio e' pervenuto a tale
soluzione innovativa assegnando decisivo rilievo alla destinazione
fisiologica della balestra nel presente periodo storico (individuata
esclusivamente in quella sportiva) e in aderenza ad
un'attualizzazione del concetto normativo di "destinazione naturale
all'offesa della persona" piuttosto che alle caratteristiche
costruttive e strutturali e all'oggettiva potenzialita' offensiva, su
cui aveva, invece, basato le sue precedenti pronunzie.
Per la Cassazione, infatti, l'attuale destinazione naturale della
balestra "non e' piu' da tempo quella di recare offesa ad esseri
umani", ma di impiego per le attivita' agonistiche, seppure "tuttora
e' indubbiamente dotata di elevata potenzialita' lesiva per le sue
caratteristiche strutturali e per la sua efficenza e precisione
balistica". Tuttavia, rileva la Suprema Corte, la balestra e' uno
strumento "notoriamente ingombrante, di difficile porto e di ardua
maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere
moderno".
Con la sentenza del novembre '94 la Corte ha nuovamente cambiato
indirizzo stabilendo che il porto abusivo della balestra configura la
contravvenzione di cui all'art. 699 del codice penale.
La commissione consultiva centrale per il controllo delle armi e'
stata sentita in sede consultiva sulla tematica. Il predetto consesso
ha tenuto conto di oggettivi accertamenti tecnici su alcuni prototipi
di balestre; della valutazione e comparazione dei parametri
dimensionali e di potenzialita' balistica (propri ai diversi modelli
di balestre attualmente commercializzate) con quelli degli archi
moderni e delle armi da sparo di piccolo calibro; dell'attuale
collocazione giuridica dei predetti strumenti prevista dalla
normativa europea ed ha pertanto espresso il parere di escludere dal
novero delle armi proprie le balestre moderne di qualsiasi dimensione
che, alla stregua degli archi, sono da ricomprendere tra gli
strumenti sportivi dei quali e' consentita la libera detenzione e il
porto per giustificato motivo.
Tali strumenti, ha rilevato la commissione, hanno, fra l'altro, la
medesima natura (armi improprie) dei fucili da pesca subacquea,
esclusi espressamente dalla legge n. 110/1975 dalla categoria delle
armi comuni da sparo e di quegli strumenti disciplinati dall'art. 45
del regolamento dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente
servire all'offesa, hanno una specifica diversa destinazione, come
strumenti ad uso sportivo).
Cio' premesso, nel rilevare l'opportunita' dell'adeguamento ai
predetti orientamenti e pareri, con riferimento in particolare alla
gia' citata sentenza n. 7494, le circolari al riguardo
precedentemente emanate (n. 559/C.22590.10179(17)1del 16 gennaio
1992, pari numero del 22 aprile 1992 e 8 maggio 1993) - sono da
ritenere superate fatte salve le disposizioni in esse previste per le
balestre del tipo ornamentale e per quelle usate nelle manifestazioni
folkloristiche. Pertanto, le balestre moderne di qualsiasi dimensione
ed i relativi dardi vanno considerate nel novero delle armi improprie
e sono sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 4, secondo
comma, della legge n. 110/1975, e 45, secondo comma del regolamento
di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Si rappresenta inoltre che:
1) Le balestre, rientrando tra le armi improprie con destinazione
prevalentemente sportiva, potranno essere legittimamente trasportate
o portate, con giustificato motivo, fuori della propria abitazione o
dalle appartenenze di essa. Pertanto, sara' considerato giustificato
il trasporto e il porto in quelle circostanze riconducibili, ad
esempio ad attivita' di allenamento o di partecipazione a
manifestazioni agonistiche previste dal calendario delle federazioni
sportive del settore o a manifestazioni folkloristiche altresi'
ufficialmente previste, ovvero ad esigenze per riparazione e
controllo dell'attrezzo.
Saranno considerate legittime le attivita' sportive svolte
all'interno di campi di tiro attrezzati, aperti o chiusi, predisposti
in maniera palese e opportunamente strutturati in conformita' ai
regolamenti sportivi e in ottemperanza alle prescrizioni di pubblica
sicurezza. Sara' considerato non giustificativo del porto qualsiasi
"atteggiamento venatorio" (al riguardo si rammenta il divieto in tal
senso previsto dall'art. 21 della legge n. 157/1992);
2) Il trasporto e porto della balestra, al di fuori
dell'abitazione e dei campi di tiro ufficiali, potra' effettuarsi
esclusivamente con l'attrezzo sportivo scarico ed all'interno di
apposita custodia;
3) Le balestre potranno impiegare esclusivamente dardi del tipo
approvato per il solo tiro sportivo e non dovranno essere corredate
di sistemi che permettono di raddoppiare il numero dei colpi o
comunque alterarne i parametri di potenzialita' previsti per la
pratica sportiva;
4) Le punte dei dardi a corredo della balestra dovranno essere
esclusivamente a "profilo ogivale ordinario" per il tiro sportivo con
le caratteristiche di quelle ufficialmente previste dalle federazioni
sportive (sono vietate quelle a lame fisse o retrattili, ad arpione o
di altra tipologia).
Sara' cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente
circolare le locali "Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura" in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare
quanto sopra, nelle forme ritenute piu' opportune, alle associazioni
e categorie del settore.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Nel raccomandare la massima diffusione del contenuto della presente
ed in particolare delle innovazioni introdotte nel regime
autorizzatorio in materia si resta in attesa di un cortese cenno di
assicurazione.
non so se ci siano state modifiche, ma questa ho trovato.
credo sia chiara in materia.
il divieto a uso caccia ha origini folkloristiche e anacronistiche, vergognose in quanto sicuramente garantisce una letalità immediata maggiore dell'arco...senza maggiori sofferenze per l'animale. siamo e saremo sempre indietro in italia