Re: caccia sulla battigia..si o no?
walker960walker ha scritto:
cecchino ha scritto:
Paolo concordo in tutto , con qualche piccolo dubbio sulla perquisizione.......
Le perquisizioni possono essere effettuate solo ed esclusivamente in flagranza di reato , diversamente non si può procedere se non dietro il mandato di un giudice ...ma...ci sarebbe un ma ed è quello che ora al posto del classico mandato di perquisizione esiste il DECRETO di perquisizione che autorizza il tutto.
Personalmente non avendo nulla da temere "faccio fare" evitando così inutili perdite di tempo e molto spesso anche inutili inasprimenti.
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Il Corpo Forestale dello Stato, può effettuare perquisizioni senza mandato ne decreto.
Le guardie volontarie NO.
I corpi che possono effettuare perquisizioni, corporali e ambientali sono 5 e sono agenti e ufficiali di polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato. Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria; Corpo Forestale dello Stato. Nessun altro è autorizatto a mettervi le mani addosso...e non fatevele mettere.
stiamo andando off topic ma credo che convenga puntualizzare visto il tema estremamente delicato
ai 5 corpi di polizia elencati vanno ad aggiungersi anche gli agenti della Polizia Provinciale che in servizio hanno la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
La possibilità di eseguire perquisizioni personali o locali deve avere come finalità la ricerca delle cose o delle tracce pertinenti al reato,
ove però vi siano le condizioni leggittimatrici: flagranza di reato - fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse; il decreto per particolari motivi di urgenza, quale potrebbe essere un controllo di cacciatori sorpresi a sparare in un parco, non è previsto e comunque la PG agisce di iniziativa nei casi su menzionati (e in altri che però non ci riguardano come cacciatori quali ad esempio casi di evasione, esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione, fermo di indiziato di delitto ecc).
Nessuno dei su menzionati corpi di polizia può effettuare perquisizioni a scopo preventivo (ovvero senza la commissione del reato) senza che ne ricorrano i presupposti, per inciso e correttezza d’informazione questo può accadere in altri casi che non ci riguardano come cacciatori ovvero l'applicazione di leggi speciali, TULPS in materia di armi ove le perquisizioni sono legittime
anche semplicemente se per indizio, si può presumere della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato, o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute. Altro campo di applicazione il Testo Unico sugli Stupefacenti, dove gli agenti e ufficiali di PG possono procedere in ogni luogo e momento quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope; di carattere preventivo possono essere anche alcuni controlli particolari in materia di accertamento di alcune imposte (Accise, prodotti petroliferi e giacenze non autorizzate e altre fattispecie inerenti le accise), campi di applicazione di leggi speciali Tributarie L. 7 Gennaio del 1929 n.4. per soli agenti e ufficiali di Polizia Tributaria qualora, comunque, abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.
Perquisizioni di carattere preventivo possono inoltre attuarsi in corso di operazioni di polizia per la prevenzione e repressione del delitto di associazione mafiosa.
Scusandomi per essere stato eccessivamente prolisso tengo a ribadire che nei casi di applicazione di leggi speciali le condizioni leggittimatrici dell’atto perquisitorio non sono necessarie, ma questo difficilmente può trovare adattamento al nostro campo, salvo quanto previsto dal TULPS all’art. 41 per armi, munizioni ed esplosivi, l’interpretazione da parte degli operatori della normativa potrebbe trovare un adattamento anche alla nostra passione.
Per il resto se siete consapevoli di essere nel giusto, di non aver commesso nessun reato, con educazione esponete le vostre motivazioni agli operatori che comunque potranno decidere di procedere, ma voi al termine delle operazioni esigete sempre il rilascio del verbale di perquisizione ed eventualmente, se lo ritenete opportuno, rivolgetevi ad un legale di fiducia per delucidazioni inerenti l’attività posta in atto dalla PG.
Cordialità