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Re: Canna rigata in Sardegna
Svelato il mistero: il limite è stato imposto a massimo due cartucce nel caricatore; ecco i testi di legge della regione Sardegna:
Nella legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23 si legge:
[textarea:3jarjhzf]Art.41
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.[/textarea:3jarjhzf]
Inoltre, con la Legge Regionale 21 gennaio 2011, n.5 (disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23):
[textarea:3jarjhzf]Art. 1
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), dopo le parole "anima liscia" sono aggiunte le parole "o a canna rigata".[/textarea:3jarjhzf]
Diventando quindi:
[textarea:3jarjhzf]Art.41
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia o a canna rigata fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.[/textarea:3jarjhzf]
In parole povere devi far in modo che il caricatore contenga massimo due cartucce; recati in armeria per le dovute modifiche o la sostituzione dello stesso con uno idoneo.
Svelato il mistero: il limite è stato imposto a massimo due cartucce nel caricatore; ecco i testi di legge della regione Sardegna:
Nella legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23 si legge:
[textarea:3jarjhzf]Art.41
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.[/textarea:3jarjhzf]
Inoltre, con la Legge Regionale 21 gennaio 2011, n.5 (disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23):
[textarea:3jarjhzf]Art. 1
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), dopo le parole "anima liscia" sono aggiunte le parole "o a canna rigata".[/textarea:3jarjhzf]
Diventando quindi:
[textarea:3jarjhzf]Art.41
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia o a canna rigata fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.[/textarea:3jarjhzf]
In parole povere devi far in modo che il caricatore contenga massimo due cartucce; recati in armeria per le dovute modifiche o la sostituzione dello stesso con uno idoneo.