Re: Date porto d'arma.
auto5 ha scritto:
Allora tutto quello che affermate forse è anche vero per carità,ma se non mostrate un documento che attesti quello che affermate tutti quindi che alla scadenza del Pda scadono anche i versamenti è tutto inutile continuare a scrivere mostrate a tutti questa benedetta legge altrimenti lasciate stare,per la cronaca il mio Pda è scaduto 21 giorni fa,mentre i versamenti scadono ad agosto,sabato sono andato in armeria e mi sono comprato un breda sovrapposto 1 kg di polvere bossoli contenitori e via dicendo,per l'armiere è tutto in regola e allora mi sono recato al tiro per provarlo anche lì niente da dire, adesso non mi dite che voi capite tutto e questi che ci campano non capiscono niente,mostrate il documento che attesta quello che dite perfavore
Se ti interessa, sei tu che devi informarti, noi non dobbiamo catechizzare nessuno. Se sei convinto di essere nel giusto allora a posto, fai come credi.Ciao
Roberto
Comunque:Fonte Polizia di Stato sez FAQ
[Domanda n.2106] Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?
Risposta:Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.
ALTRO
Occorre, tuttavia, tener presente che quando non sia espressamente stabilito il
termine entro il quale deve essere corrisposta la tassa annuale, questa deve
essere assolta, per ogni anno di validità successivo a quello nel quale l'atto è
stato emesso, non oltre la scadenza dei periodi annuali decorrenti dalla data di
emissione dell'atto medesimo (Circ. Min. Fin. n. 13/432071 del 31 gennaio
1973).
In particolare, per gli atti soggetti a tassa annuale che possono essere usati in
modo discontinuo (ad es. passaporti, licenze di caccia, patenti di guida, ecc.), il
tributo può essere corrisposto, dopo la relativa scadenza, al momento in cui si
faccia uso del provvedimento (Circ. Min. Fin. n. 63/322290 del 4 novembre
1978).
Fonte sito Internet provincia di Grosseto
La licenza di porto di fucile per uso di caccia è valida per sei anni; agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di concessione della licenza. La tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di concessione, prima dell’uso dell’arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.