Convenzione di Berna e specie particolarmente protette

Re: Convenzione di Berna e specie particolarmente protette

Facciamo prima: ditemi quali specie NON cacciabili NON sono particolarmente protette. Così, per curiosità. E vorrei sapere come si fa a considerare il frosone particolarmente protetto, salvo poi magari cacciarlo in deroga.
 
Re: Convenzione di Berna e specie particolarmente protette

questa è la definitiva chiusura della caccia e di tutte le tradizioni locali ...vorra dire che invece di stare in italia i cacciatori porteranno i loro soldi all'estero ...requiem
 

Diego

Membro dello Staff
Moderatore Forum
Messaggi
7,909
Punteggio reazioni
81
Punti
408
La Convenzione estende l"elenco delle specie considerate come "particolarmente protette" dalla legislazione italiana sulla caccia. Ne consegue che la loro cattura o abbattimento vengono sanzionati in maniera più pesante, ai sensi dell'articolo 30 lettera b) della legge 157/92. La conferma da due sentenze della Cassazione (25/05/11)

Rispetto all'abbattimento di specie "non cacciabili", la fattispecie di reato di cattura o uccisione di specie "particolarmente protette", prevista dall'art. 30, primo comma-lett. b) della legge 157/92 contempla pene più severe e la sospensione della licenza di porto di fucile da 1 a 3 anni in caso di condanna.

L'elenco delle specie particolarmente protette include non solo le specie espressamente citate dall'art. 2 delle legge quadro sulla caccia, ma anche quelle che direttive e convenzioni internazionali indicano come minacciate di estinzione.

Tra queste ultime specie la giurisprudenza ha ritenuto di includere anche gli animali inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna , ratificata e resa esecutiva con legge 503/81.

Da qui alcune recenti condanne per abbattimenti di frosoni o migliarini di palude (in qualità di specie "particolarmente protette"), inclusi infatti nell'allegato II della Convenzione di Berna, che gli organi di vigilanza faranno bene a considerare in caso di contestazioni di determinate catture , detenzioni o abbattimenti di specie di mammiferi ed uccelli.

L’Allegato II (o “Annesso II”) della Convenzione di Berna elenca le specie di fauna rigorosamente protette ; si tenga presente che l’elenco vigente è quello emendato,entrato in vigore in Italia dal 27 aprile 1996, a seguito di una revisione delle liste delle specie operata dal Comitato permanente della Convenzione in data 26/1/1996 (vedasi il comunicato del Ministero degli Affari Esteri,coi nuovi elenchi, pubblicato sulla Gazz. Uff. 28/8/1996
n.201).

Tra le specie di mammiferi ed uccelli (fauna omeoterma) qui elencate e presenti in Italia figurano, tra i mammiferi, l’Istrice e 29 delle 30 specie italiane del sottordine dei Microchirotteri (in pratica tutte le specie di pipistrelli presenti nel nostro Paese tranne il più diffuso Pipistrello Nano), e più di 200 specie di uccelli tra cui: le Strolaghe, alcuni Svassi, le Berte, il Tuffetto, gli Uccelli delle Tempeste, tutti gli aironi, il Cuculo dal Ciuffo, le Sterne, il Martin Pescatore, il Gruccione, l’Upupa, gli Zigoli, il Frosone, i Crocieri, il Verdone, il Cardellino, il Lucherino, il Gracchio, la Nocciolaia, le Averle, i Rampichini, i Corrieri, i Piovanelli, i Succiacapre, i Rondoni pallido e maggiore, Usignoli, Sterpazzole, la Capinera, la Casarca, la Pesciaiola, l’Oca lombardella minore, l’Oca collorosso, l’Oca facciabianca, le Schiribille, il Voltolino, il Re degli Edredoni, i Gambecchi, le Calandre, il Passero solitario, il Pettirosso, le Pispole, le Cutrettole e vari altri passeriformi ed uccelli acquatici.

Come si vede un’interpretazione in tal senso porta ad un’estensione dell’elenco delle specie particolarmente protette in termini molto più ampi, sino a comprendere specie di interesse venatorio (benché protette) che molto spesso vengono, con tutta probabilità erroneamente, fatte oggetto di trattamento sanzionatorio più blando a causa del mancato approfondimento della conoscenza di tali Allegati.

Le due sentenze della Cassazione

Cass. Sez. III n. 16441 del 27 aprile 2011 (Ud. 16 mar. 2011) Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Feroldi Caccia e animali. Convenzione di Berna

L’abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell’Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall’Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui all’articolo 30, lettera b) legge 157\92, in quanto trattasi di esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione menzionate dall’articolo 2, comma primo lettera c) della medesima Legge 157/92.

testo integrale al link: http://lexambiente.it/caccia-e-animali/ ... berna.html

In precedenza

Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931, Pres. Lupo, Est.Peti, Ric. Fatti.

Caccia - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30 c. 1 lett. b) e 2 , L. n.157/1992 - Configurabilità - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria in caso di condanna - Art. 19 bis L. n. 157/1992 inserito con l'art. 1 L. n. 221/2002 - Art. 9 Dir. 79/409 CEE.

Configura ilreato di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) in relazione all'articolo 2 della legge n 157 del 1992, l’abbattimento di quattro frosoni. Il reato, legittima il sequestro del fucile utilizzato per la cattura, al fine di evitare che possa essere ulteriormente utilizzato e comunque per assicurare la confisca, trattandosi di arma oggetto di confisca obbligatoria in caso di condanna. (conferma ordinanza dell' 11/01/2010, tribunale di Arezzo)
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto