Re: Recidività

zannarossa ha scritto:
ggramoli ha scritto:
La domanda non ha senso perchè successivamente all'uscita della legge 157/92 il fringuello è diventato un animale non cacciabile, per cui la distinzione fra più di cinque e meno di cinque (scritta nella 157/92) non esiste più. Se abbatti un fringuello è come se abbattessi un qualunque altro animale protetto.
Non mi risulta che almeno in Veneto sia così. Da noi fino a 5 fringillidi è amministrativa,oltre i 5 penale.Ho trovato nei post del forum la sentenza a cui magari ti riferisci e l'ho data da visionare ai nostri legali.
Ti confermo che è amministrativa perchè anni fa sono incappato anch'io in un incidente di percorso.
Attenzione, bada bene: io ho parlato di orientamento giurisprudenziale, non di indirizzo normativo!
 
Re: Recidività

Da come la so' io è :
Se fai una infrazione paghi un'ammenda
se la rifai per un'altra volta hai la sospensione per un anno...
Se la commetti per la terza volta la sospensione è da 1 a 3 anni....e ti scrivono dietro il PD.....PIRLA!
 
Re: Recidività

Allora... Premetto che non è successo a me ma mi è stato domandato:

Cmq no rudy...
Se ti beccano 2 volte con meno di 5 fringillidi te la sospendono per un anno,
se ti beccano 2 volte con più di 5 fringillidi te la possono sospendere da 1 a 3 anni.
Non dipende da quante volte lo hai fatto
 
Re: Recidività

Tilo86 ha scritto:
Allora... Premetto che non è successo a me ma mi è stato domandato:

Cmq no rudy...
Se ti beccano 2 volte con meno di 5 fringillidi te la sospendono per un anno,
se ti beccano 2 volte con più di 5 fringillidi te la possono sospendere da 1 a 3 anni.
Non dipende da quante volte lo hai fatto
Beh ti sei fatto una domanda e dato una risposta!
 
Re: Recidività

franz85 ha scritto:
Tilo86 ha scritto:
Allora... Premetto che non è successo a me ma mi è stato domandato:

Cmq no rudy...
Se ti beccano 2 volte con meno di 5 fringillidi te la sospendono per un anno,
se ti beccano 2 volte con più di 5 fringillidi te la possono sospendere da 1 a 3 anni.
Non dipende da quante volte lo hai fatto
Beh ti sei fatto una domanda e dato una risposta!

La mia domanda è se una volta ti beccano con meno di 5 e una volta con più di 5 ti sospendono la licenza????
 
Re: Recidività

Allora, ricordo ancora che questo fatto non è successo a me ma su questo fatto è nata una discussione che verte su una parte un po diversa da quella che siamo discutendo qua. Qui, a Vicenza, seguono quello che stà scritto nero su bianco sulla 157/92 senza tanto arrampicarsi sugli specchi... sopra i 5 è penale e sotto i 5 è amministrativa... La domanda che ponevo è un'altra...
Se ti beccano una volta in un caso e una volta nell'altro si considera recidiva???? Pur essendo due sanzioni DIVERSE????
 
Re: Recidività

ggramoli ha scritto:
La domanda non ha senso perchè successivamente all'uscita della legge 157/92 il fringuello è diventato un animale non cacciabile, per cui la distinzione fra più di cinque e meno di cinque (scritta nella 157/92) non esiste più. Se abbatti un fringuello è come se abbattessi un qualunque altro animale protetto.

Non è assolutamente così.
 
Re: Recidività

scusate la risposta ma le cose son due: numero1 cosa te frega se una volta te beccano con 5 e un altra volta con più di 5 non se pò perchè dovresti ricascarci .........oppure N° 2 non ti fai beccare oppure eviti de tirargli asti fringuelli...che è meglio...saluti luca.
 
Re: Recidività

Daniele devo ringraziarti per la perfetta spiegazione. Domandavo non perchè era capitato a me ma a una persona che conosco ed era nata una discussione...
Grazie ancora
 
Re: Recidività

La domanda non ha senso perchè successivamente all'uscita della legge 157/92 il fringuello è diventato un animale non cacciabile, per cui la distinzione fra più di cinque e meno di cinque (scritta nella 157/92) non esiste più. Se abbatti un fringuello è come se abbattessi un qualunque altro animale protetto.
 
Re: Recidività

Tilo86 ha scritto:
franz85 ha scritto:
Tilo86 ha scritto:
Allora... Premetto che non è successo a me ma mi è stato domandato:

Cmq no rudy...
Se ti beccano 2 volte con meno di 5 fringillidi te la sospendono per un anno,
se ti beccano 2 volte con più di 5 fringillidi te la possono sospendere da 1 a 3 anni.
Non dipende da quante volte lo hai fatto
Beh ti sei fatto una domanda e dato una risposta!

La mia domanda è se una volta ti beccano con meno di 5 e una volta con più di 5 ti sospendono la licenza????
A mio avvisto te la sospendono anche se ti beccano una volta sola con meno di quattro fringuelli, in quanto è stato molteplici volte ricordato in questa area del forum che l'orientamento giurisprudenziale, dettato dalla Cassazione in primis, è per la punibilità di natura penale dell'abbattimento anche di un solo fringuello.
 
Re: Recidività

ggramoli ha scritto:
La domanda non ha senso perchè successivamente all'uscita della legge 157/92 il fringuello è diventato un animale non cacciabile, per cui la distinzione fra più di cinque e meno di cinque (scritta nella 157/92) non esiste più. Se abbatti un fringuello è come se abbattessi un qualunque altro animale protetto.
Non mi risulta che almeno in Veneto sia così. Da noi fino a 5 fringillidi è amministrativa,oltre i 5 penale.Ho trovato nei post del forum la sentenza a cui magari ti riferisci e l'ho data da visionare ai nostri legali.
Ti confermo che è amministrativa perchè anni fa sono incappato anch'io in un incidente di percorso.
 
Re: Recidività

Tilo86 ha scritto:
Allora, ricordo ancora che questo fatto non è successo a me ma su questo fatto è nata una discussione che verte su una parte un po diversa da quella che siamo discutendo qua. Qui, a Vicenza, seguono quello che stà scritto nero su bianco sulla 157/92 senza tanto arrampicarsi sugli specchi... sopra i 5 è penale e sotto i 5 è amministrativa... La domanda che ponevo è un'altra...
Se ti beccano una volta in un caso e una volta nell'altro si considera recidiva???? Pur essendo due sanzioni DIVERSE????
Piano, piano, piano.

Stai parlando di reati di natura differente ai sensi della legge nazionale 157/1992: uno di natura amministrativa (meno di 5 fringuelli) ed uno di natura penale (oltre 5 fringuelli).

Se vogliamo considerare l'Istituto giuridico dellla recidiva dobbiamo analizzarla da un punto di vista dottrinale penalistico e non amministrativo, in quanto in questo caso la pena sarebbe aumentata da un punta di vista pecuniario e non detentivo (o sospensivo).

In particolare l'art. 99 del Codice Penale afferma:

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.


Come possiamo osservare il dettato della norma parla apertamente di DELITTI, cioè di quelle infrazioni di natura solamente penale.

Definito ciò, se vogliamo fare una piccola panoramica su quella che è da un punto di vista giuridico la recidiva, si possono individuar almeno 3 tipologie di questa:

* Recidiva semplice: consiste nella commissione di un reato a seguito della condanna con sentenza irrevocabile per un altro reato. È indipendente dalla natura del reato successivo e comporta un aumento di pena di un terzo della sanzione da infliggere per il nuovo reato.

* Recidiva aggravata: consiste nella commissione di un nuovo reato della stessa indole del reato precedente, ovvero nella commissione di un reato entro cinque anni dalla condanna precedente, ovvero durante o dopo l'esecuzione della pena inflitta per un reato precedente. In caso ricorra una sola di queste circostanze, si parla di "recidiva monoaggravata": la pena per il nuovo reato andrà aumentata fino alla metà. Nel caso in cui, invece, siano presenti due o più delle sopracitate circostanze, si parlerà di "recidiva pluriaggravata", la quale comporterà un aumento fisso della metà, rispetto alla pena da infliggere al nuovo reato.

* Recidiva reiterata: è la situazione in cui versa colui che ha commesso un nuovo reato ed è già recidivo. In tal caso l'aumento disposto è fino alla metà se la precedente recidiva è semplice, fino a due terzi se la precedente recidiva è aggravata.


La mia risposta alla tua insistente domanda è che, quindi, la recidiva è prettamente penalistica e si possa applicare solo nella reiterazione del reato di abbattimento di oltre 5 fringuelli, e non viceversa nel caso di abbattimenti di meno di 5 fringuelli.

Però, cè un però.

La recidiva trova una vasta discrezionalità d'interpretazione in sede giurisprudenziale; spesso è lo stesso Giudice a definire quelli che sono i contorni fumosi dell'istituto giuridico della recidiva, andando in tal modo a definire soggettivamente quelli che sono i reati che ai sensi dell'art. 99 c.p. possano definirsi "...della medesima natura ed indole..."

Spero di averti dato una spiegazione quantopiù esaustiva e chiarificatrice dei tuoi dubbi; in ogni caso spero che il tuo sia un cosiddetto "caso di scuola", in quanto è molto probabile che il nostro sistema giudiziario, pur essendo di Civil law, prenda ad esempio quelle che sono le sentenze della Cassazione che hanno definito la punibiltà quale reato di natura penale anche l'abbattimento di 1 solo fringuello, come invece avviene in tutti gli Ordinamenti di common law.

Ti saluto

Daniele
 
Re: Recidività

Io credo che la vicenda fringillidi over 5 pezzi sia chiara penalmente e come conseguenze, basta leggere le norme della 157/92, ricordandosi poi che la LICENZA è una CONCESSIONE, non un diritto, x cui pensare oggi di riottenerla dopo aver compiuto 3 volte questo stesso reato ..... diviene finanche utopia.

Il problema giuridico è semmai l' "interpretazione della norma" sotto i 5 pezzi.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente è restrittivo il quanto esiste il D.P.C.M. del 22.11.1993, sono stati esclusi dall'elenco delle specie cacciabili sia la peppola (fringilla montifringilla) che il fringuello (fringilla coelebs), ma anche che in base all'art. 19 bis della legge 157/1992, inserito dall'art. 1 della legge 3.10.2002 n. 221, le regioni sono ora autorizzate a derogare alla disciplina nazionale e comunitaria, sempre che le deroghe siano conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 9 della menzionata direttiva 79/409/CEE, ai principi e alle finalità degli art. 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della legge nazionale. Insomma dipende anche da regione a regione x effetto delle "deroghe" (vedasi veneto ad es.).
Io, NON sono un giurista, ma ritengo che - a parte il veneto e le regioni che hanno previste deroghe specifiche x il fringuello - valga l'art 32/a in combinato con il 30/h e le sentenze ripetute di cassazione ..... ovvero che basta 1 fringuello x il penale e x le recidive-sospensioni relative ed alla 3^ ..... la licenza si volatilizza quasi sicuramente (come è giusto che sia).
 
Re: Recidività

Cari Diego e Duel, io resto ancorato prudenzialmente alla Cassazione ..... che fa giurisprudenza certa o quasi a livello NAZIONALE, che peraltro cita espressamente ad es. in un caso che in quella regione i fringuelli non erano ammessi in deroga, piuttosto che riferirsi ad interpretazioni x quanto qualificate a livello regionale, x cui 1 fringuello è più che probabilmente "penale" tanto più che è meglio "sbagliarsi" avvisando gli interlocutori che essere convinti e poi restare pesantemente "fottuti dopo" credendo di poter arrivare a 5 ..... .
Io lo ritengo **** rischiare la licenza così nella speranza che il giudice sia ..... bresciano !!

x quanto riguarda la recidiva, se la regione interpreta la differenziazione tra meno di 5 e più di 5, essendo l'articolo violato DIVERSO - a mio avviso - NON è cumulabile, xchè quella -5 non è richiamata nell'art 32 della 157/92.
 
Re: Recidività

Beppe sai benissimo che non concordo (ma io non conto nulla...fortuna però che del mio stesso pensiero sono sia la Provincia di Brescia che l'Ufficio Avvocatura della Regione Lombardia) con questa interpretazione come ho già ampiamente spiegato in passato. Le sanzioni non si applicano su interpretazioni varie (e a volte fantasiose) della cassazione ....
 
Re: Recidività

Diego ha scritto:
Beppe sai benissimo che non concordo (ma io non conto nulla...fortuna però che del mio stesso pensiero sono sia la Provincia di Brescia che l'Ufficio Avvocatura della Regione Lombardia) con questa interpretazione come ho già ampiamente spiegato in passato. Le sanzioni non si applicano su interpretazioni varie (e a volte fantasiose) della cassazione ....
bravo Diego.....è ora di finirla con stè cosa dei fringillidi..la legge è chiara...sopra i 5 è penale sotto no...e che la smettano certi controllori di spacciare per giusta un interpretazione della legge che non stà nè in cielo nè in terra....
 

Tilo86

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La mia domanda è molto particolare e spero che qualcuno sia in grado di dare una spiegazione esauriente.
Il caso è questo: cacciatore "x" un giorno abbatte fringillidi in numero inferiore a 5, due mese dopo ne abbatte un numero superiore a 5. In entrambi i casi è stato fermato dalla vigilanza. Nel primo caso (meno di 5) gli è stata fatta una sanzione amministrativa secondo l'articolo 31. Nel secondo caso (più di 5) gli è stata fatta una sanzione penale. Fino a qui tutto chiaro.
Nella 157/92 c'è scritto che se commetti una seconda volta la infrazione (del primo caso) c'è la sospensione della licenza per un anno. E c'è scritto che se sei recidivo (riferito al secondo caso) la sospensione va da 1 a 3 anni.
La mia domanda è questa: a "x" sospenderanno la licenza per
- 0 anni perchè le sanzioni sulla legge sono riferite a articoli diversi
- 1 anno perchè il secondo caso è comprensivo anche del primo
- 2 anni
Spero di aver posto la domanda in maniera chiara.

Ringrazio anticipatamente chi saprà rispondermi

Un saluto a tutti.
 
Re: Recidività

Scusate, ma se è penale abbattere una qualsiasi specie cacciabile fuori periodo di apertura alla specie stessa (sebbene con attività venatoria aperta), a maggior ragione dovrebbe essere penale abbattere una specie non prevista nel calendario come il friguello......
Qui nelle Marche comunque sono certo che è trattato come penale anche l'abbattimento di un solo fringuello. A parte le interpretazioni, giuste o sbaglite che siano, è meglio non creare aspettative sbagliate, che potrebbero risultare molto pesanti in caso di controllo. Poi ognuno fa quello che vuole....
 
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