Re: Recidività
Tilo86 ha scritto:
Allora, ricordo ancora che questo fatto non è successo a me ma su questo fatto è nata una discussione che verte su una parte un po diversa da quella che siamo discutendo qua. Qui, a Vicenza, seguono quello che stà scritto nero su bianco sulla 157/92 senza tanto arrampicarsi sugli specchi... sopra i 5 è penale e sotto i 5 è amministrativa... La domanda che ponevo è un'altra...
Se ti beccano una volta in un caso e una volta nell'altro si considera recidiva???? Pur essendo due sanzioni DIVERSE????
Piano, piano, piano.
Stai parlando di reati di natura differente ai sensi della legge nazionale 157/1992: uno di natura amministrativa (meno di 5 fringuelli) ed uno di natura penale (oltre 5 fringuelli).
Se vogliamo considerare l'Istituto giuridico dellla recidiva dobbiamo analizzarla da un punto di vista dottrinale penalistico e non amministrativo, in quanto in questo caso la pena sarebbe aumentata da un punta di vista pecuniario e non detentivo (o sospensivo).
In particolare l'art. 99 del Codice Penale afferma:
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Come possiamo osservare il dettato della norma parla apertamente di
DELITTI, cioè di quelle infrazioni di natura solamente penale.
Definito ciò, se vogliamo fare una piccola panoramica su quella che è da un punto di vista giuridico la recidiva, si possono individuar almeno 3 tipologie di questa:
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Recidiva semplice: consiste nella commissione di un reato a seguito della condanna con sentenza irrevocabile per un altro reato. È indipendente dalla natura del reato successivo e comporta un aumento di pena di un terzo della sanzione da infliggere per il nuovo reato.
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Recidiva aggravata: consiste nella commissione di un nuovo reato della stessa indole del reato precedente, ovvero nella commissione di un reato entro cinque anni dalla condanna precedente, ovvero durante o dopo l'esecuzione della pena inflitta per un reato precedente. In caso ricorra una sola di queste circostanze, si parla di "recidiva monoaggravata": la pena per il nuovo reato andrà aumentata fino alla metà. Nel caso in cui, invece, siano presenti due o più delle sopracitate circostanze, si parlerà di "recidiva pluriaggravata", la quale comporterà un aumento fisso della metà, rispetto alla pena da infliggere al nuovo reato.
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Recidiva reiterata: è la situazione in cui versa colui che ha commesso un nuovo reato ed è già recidivo. In tal caso l'aumento disposto è fino alla metà se la precedente recidiva è semplice, fino a due terzi se la precedente recidiva è aggravata.
La mia risposta alla tua insistente domanda è che, quindi, la recidiva è prettamente penalistica e si possa applicare solo nella reiterazione del reato di abbattimento di oltre 5 fringuelli, e non viceversa nel caso di abbattimenti di meno di 5 fringuelli.
Però, cè un però.
La recidiva trova una vasta discrezionalità d'interpretazione in sede giurisprudenziale; spesso è lo stesso Giudice a definire quelli che sono i contorni fumosi dell'istituto giuridico della recidiva, andando in tal modo a definire soggettivamente quelli che sono i reati che ai sensi dell'art. 99 c.p. possano definirsi
"...della medesima natura ed indole..."
Spero di averti dato una spiegazione quantopiù esaustiva e chiarificatrice dei tuoi dubbi; in ogni caso spero che il tuo sia un cosiddetto "caso di scuola", in quanto è molto probabile che il nostro sistema giudiziario, pur essendo di Civil law, prenda ad esempio quelle che sono le sentenze della Cassazione che hanno definito la punibiltà quale reato di natura penale anche l'abbattimento di 1 solo fringuello, come invece avviene in tutti gli Ordinamenti di common law.
Ti saluto
Daniele