Re: Sospesa la caccia in Sicilia
Ecco l'altro ricorso. Quello accettato
N. 01117/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02143/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2010, proposto da Legambiente Comitato Regionale Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura -Mediterranea Associazion For Nature (M.A.N.), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Giudice, V.Corrado Giuliano, Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado V. Giuliano in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;
Autorita' Ambientale per la Regione Siciliana;
nei confronti di
Arci Caccia - Comitato Federativo Siciliano;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 12 agosto 2010 (G.U.R.S. parte I n. 38 del 27.8.2010) recante "Modifica del decreto 4 d'iucino 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatorìa nel territorio della Regione - Annata 2010-2011", nella parte in cui,
a) continua ad essere applicato nonostante sia stato emanato in via temporanea sino al pronunciamento del CGA avvenuto con ordinanza del 22 settembre 2010;
b) non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
e) non prevede il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) fino a quando il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2010 e le norme regolamentari di attuazione non vengono sottoposte a Vantazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi;
d) non rispetta tutte le misure di conservazione della fauna selvatica per i Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartìmento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;
e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte dì migrazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L 157/1992) ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, limitando arbitrariamente tale divieto soltanto ad alcune ZPS;
f) non contempla il divieto di caccia sull'intera superfìcie della ZPS ITA050012 "Torre Manfrìa, Biviere e Piana di Gela", limitando arbitrariamente tale divieto ad una piccolissima porzione della ZPS coincidente con la fascia costiera, che esclude la quasi totalità dell'estensione della ZPS naturalisticamente più rilevante, secondo una specifica cartografia ad hoc elaborata dall'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari diversa da quella validata dalla Commissione Europea;
g) caduca le norme di protezione già previste dal Decreto Assessoriale 4 giugno 2010 - Allegato A, art. 3 (GURS parte I n. 27 dell' 11.6.2010) a tutela dei S/C ITA040008 "Macalube di Aragona", SIC ITA050005 "Lago Sfondato", SIC ITA050009 "Rupe di Marianopoli", SIC ITA010022 "Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa";
h) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 33/1997;
non ottemperando altresì' ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010;
2. del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 2 settembre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 40 del 10.9.2010) recante "Modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011" nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 (confermata con Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010):
i) nel rideterminare il periodo delle specie cacciabili ed i limiti di carniere, non prevede il divieto di caccia nei confronti delle specie quaglia, beccaccia, allodola, tortora nei Siti Natura 2000 sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti, in palese ed insanabile violazione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;
3. del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 5 ottobre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 44 dell' 8.10.2010) recante "Disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico" nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consìglio di Giustizia Amministrativa n. 801del 22.9.2010:
j) consente la caccia nelle isole minori (ancorché al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi, considerato che le isole minori ricadono in Zone di Protezione Speciale;
k) consente la caccia nelle isole minori (ancorché al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza una preventiva vantazione dell'impatto sugli habitat di interesse comunitario esterni alle Zone di Protezione Speciale, della cui tutela sono onerate le regioni a seguito della recente legge 4 giugno 2010 n. 96 (c.d. Legge comunitaria 2009) - articolo 42;
I) consente la caccia nelle isole minori (ancorché al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) che costituiscono rotte di migrazione di primaria importanza a livello euro mediterraneo (tutelate ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992) in contrasto con lo stesso Piano Regionale Faunistico Venatario 2006/2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Regione Siciliana e di Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia e di Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilana;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, con particolare riferimento alla dedotta inottemperanza alle ordinanze n. 638/2010 di questo T.A.R. e n. 801/2010 del C.G.A., per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Accoglie la domanda cautelare sopra richiamata, e per l'effetto:
a) sospende i provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2010.
Condanna le amministrazioni intimate, in solido, al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Aurora Lento, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)