Re: baionetta?
Dal sito di PS:
Domanda n. 2006: Avrei intenzione di iniziare una collezione di baionette della II guerra mondiale. Occorre qualche licenza particolare ?
Le baionette rientrano, senza dubbio, tra le armi proprie da punta e taglio, di cui all'art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S., per cui, in base a quanto previsto dall'art. 35, comma 4° del predetto T.U., esse non possono essere vendute a chi non sia in grado di esibire un porto d'armi o un nulla osta. Successivamente all'acquisto vi è l'obbligo della denuncia ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S.. Non vi sono limiti al numero di pezzi detenibili e, pertanto, non è necessario richiedere alcuna licenza di collezione.
Data: 06-06-2006
Domanda n. 1955: Sono un appassionato e collezionista di coltelli. Vorrei sapere quando vi è l'obbligo di denunciarli?
La legge, in particolare l'art. 38 del T.U.L.P.S., pone l'obbligo di denunciare le armi. Per armi si debbono intendere quelle "proprie", comprese quelle da punta e taglio. I coltelli non rientrano in questa categoria poiché, per espressa previsione di legge (art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S.), essi sono definiti "strumenti atti ad offendere" o armi improprie. L'obbligo di denuncia vige, invece, per armi quali i pugnali, gli stiletti, e le baionette, che si differenziano dai coltelli, oltre che per la loro naturale destinazione d'uso (offesa alla persona), per la presenza del doppio filo tagliente. Tali armi possono essere acquistate solamente da titolari di licenze di polizia, debbono essere vendute da soggetti autorizzati (armerie) e denunciate secondo le modalità indicate dal citato art. 38.
Data: 23-08-2005
Il problema secondo me è un'altro: la baionetta non è prevista dalla 157/92 tra le armi utilizzabili per l'attività venatoria, quindi montata sul fucile potrebbero forse contestare quello.....a meno che ne sia previsto l'uso dalla tua Regione o Provincia......