Re: cacciare tra gli ulivi...
papararo ha scritto:
un fondo chiuso DEVE essere recintato.
pap
Sono d'accordo con te, infatti la legge regionale 33 dice:
Art. 21
Divieti
3. Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.
Art. 24
Utilizzazione delle aree ai fini della gestione
programmata della caccia. Fondi chiusi
1. Il proprietario o il conduttore di un fondo, incluso nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano, avanzare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste richiesta motivata.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, delibera in ordine alla medesima e fornisce al richiedente comunicazioni sulle determinazioni assunte.
3. La richiesta è accolta qualora risulti compatibile cori le prescrizioni per l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. E' altresì accolta nei casi nei quali l'esercizio della caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero la pratica venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale, ambientale o zootecnico.
4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti, i carrubeti fino alla data del raccolto; i vivai, le coltivazioni floreali e gli orti, i terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto.
5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. L'esistenza di fondi chiusi alla data di entrata in vigore della presente legge e l'istituzione successiva dei medesimi devono essere comunicate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.
6. I divieti di cui al presente articolo sono resi noti mediante tabelle apposte a cura e spese del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
7. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
8. A partire dalla stagione venatoria 1997-1998 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano nella Regione in conformità a quanto disposto dall'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.