Re: OPZIONI DI CACCIA IN TOSCANA
Re: OPZIONI DI CACCIA IN TOSCANA
MIRKINO76 ha scritto:
Se sei segnato ha un capanno non puoi essere segnato in un 'altro capanno........................ma puoi andare e cacciare in altri capanni solo con la presenza del titolare dell'appostamento!
Esatto è proprio così..vedi se ti può essere utile
LR 3 1994
Art. 28 - Esercizio della caccia
1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall’art. 12, 1º
comma della L. n. 157/1992, appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la
uccide o la cattura ovvero a chi l’ha scovata finché non ne abbandoni l’inseguimento.
2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all’uccisione o alla cattura di fauna selvatica
mediante l’impiego dei mezzi di cui al successivo art. 31. È considerato altresì esercizio di
caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di
attesa della fauna selvatica.
3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per
forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio
può essere esercitato in via esclusiva nelle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia
agli ungulati;
d) agli ungulati. (13)
3 bis. Il regolamento definisce i tempi e modi di esercizio della caccia nelle forme previste in
via esclusiva. (14)
3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) ènconsentito
lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento
temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E’ consentito
altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall’articolo 30, comma
6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria
4. L’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del presente articolo ha la
durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire
alla Provincia richiesta di modifica che avrà comunque valore ad iniziare dalla successiva
stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma
di caccia comporterà come scelta quella prevista al 3º comma lett. c) del presente articolo. Il
cacciatore fuori dai termini di cui sopra può richiedere alla Provincia di modificare l’opzione
sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento.
La Provincia, valutata la richiesta, autorizza la modifica. Nel caso che tale autorizzazione venga
concessa successivamente alla stampa ovvero alla consegna del tesserino venatorio il
cacciatore è tenuto a provvedere presso il Comune di residenza alle operazioni di modifica delle
indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all’A.T.C. o agli A.T.C. interessati la sua
nuova posizione venatoria (2).
5. L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età,
sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità
civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.
6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l’esercizio
venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata
da almeno tre anni.
7. Per esercitare l’attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.
8. Il tesserino di cui al comma precedente è predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato
tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente previa riconsegna di quello dell’annata
precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato
all’autorità competente.
9. Il tesserino è personale e riporta l’indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui
al comma 3 del presente articolo e dell’A.T.C. a cui il cacciatore è iscritto. Con il tesserino il
cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.
10. I Comuni compilano l’elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e inviano alla
Giunta regionale i tesserini da questa richiesti per la redazione delle statistiche e dei controlli.
11. A partire dalla stagione venatoria 1995-96 i calendari venatori delle province devono
indicare le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate
alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito.
12. Nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per
l’esercizio dell’attività venatoria. (5)
REGOLAMENTO REGIONALE
Art. 68 Autorizzazioni per gli appostamenti fissi
1. Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione della provincia.
2. Nella richiesta di autorizzazione deve essere dichiarata la disponibilità dei luoghi in cui si colloca
l’appostamento.
3. Le province autorizzano appostamenti fissi di cui all'articolo 58 in numero non superiore a quello
rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990.
4. Le province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di
caccia da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 privilegiando
gli ultrasessantenni e i disabili.
5. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994,
possono essere titolari o iscritti nell’elenco dei frequentatori di un solo appostamento fisso per tutto il
territorio regionale collocato esclusivamente nell' ATC di residenza venatoria o nel secondo ATC.
6. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita al personale di vigilanza dal titolare o in
assenza del titolare dai cacciatori presenti nell’appostamento.
7. Il titolare deve esporre all'interno del capanno principale e degli eventuali capanni complementari, le
tabelle rilasciate dalla provincia recanti la scritta "Appostamento fisso di caccia n....".
8. L’autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altra persona iscritta nell’elenco dei frequentatori
dell’appostamento da almeno due anni, con priorità per gli ultrasessantenni e i disabili, previa richiesta
scritta alla provincia competente.
9. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle autorizzazioni preesistenti al momento
dell'entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2005, n.34 (Modifiche alla legge regionale 12
gennaio 1994, n.3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) relativamente ai soli appostamenti fissi per
colombacci.”