Niki ecco cosa dice la legge tutto il resto non conta.

Il comodato (più volgarmente "prestito") di armi è disciplinato dall'articolo 22 della legge 110/75. In sostanza, è consentito prestare a un amico tiratore o cacciatore, solo quelle armi che siano state classificate sportive oppure che risultino da caccia (articolo 13 legge 157/92). Per realizzare il comodato è sufficiente una scrittura privata tra le parti (vedi il pdf allegato qui sotto), con i dati dell'arma e dei Porto d'armi del comodante e del comodatario. Se il comodato si esaurisce in un tempo limitato (24-48 ore), non sono necessari particolari adempimenti, se il comodato si protrae per un tempo più lungo è preferibile effettuare la denuncia dell'arma ex art. 38 Tulps.

:arrow: comodato.pdf
 

Niki

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Ciao a tutti, vorrei un parere. Allora, mio cognato mi presta il suo 20 fino alla chiusura, se non erro dovrei fare la denuncia di detenzione entro 72 ore. In caso di controllo posso dire che ho il fucile dal giorno prima e non ho ancora fatto la denuncia?? Tutto questo per evitare di fare una denuncia di acquisto ed al momento che lo restituisco, una denuncia di vendita?
 
Considerando che il fucile da caccia è un'arma sportiva e quindi locabile, si può fare.
Occorre però ricordarsi che, teoricamente, anche se nessuno o quasi lo fa, portarsi appresso la denuncia dell'arma.
Nel caso di controlli accurati avreste un'arma a voi non intestata e potrebbe creare equivoci.
Io consiglio di portare con se la denuncia (almeno una fotocopia) ed un foglio indicante il "prestito" dell'arma.
Per quanto tempo consecutivamente uno possa prestare un'arma non saprei, non mi risulta ci siano indicazioni in merito.
 
con l' introduzione del D.L.gsvo 204/2010 in vigore dal 01.07.2011 l' art. 38 1° comma

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’
articolo 1 - bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive
alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 secondo le modalità stabilite nel regolamento.

è stato modificato con il seguente

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui
all’articolo 1 -bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica.
 
Non credo che per un prestito TU debba fare una denuncia, piu' propriamente un foglio di scarico per lui in comodato d'uso tanto e' per pochi giorni, daltronde IO in oltre 30 anni di caccia non ho mai avuto un controllo sull'arma da parte di chi mi fermava ....l'unico problema potrebbe dipendere dal fatto che ci dovesse essere un controllo a casa sua e gli chiedano spiegazioni sull'arma che non e' a casa....ecco che il foglio avrebbe una logica....per altro non credo ci siano problemi.
 
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