Progetto di legge per introdurre norme più restrittive per il rinnovo dei P.d.A.

[h=1]Il ddl 583 commentato nel dettaglio[/h]


[h=2]Lo scellerato (ma soprattutto, ancora una volta, inutile per la sicurezza pubblica!) ddl proposto dalle senatrici Granaiola e Amati, è stato rispolverato dalla commissione affari costituzionali del Senato. È opportuno mobilitare tutte le forze possibili per evitare che venga approvato, perché porterebbe a una serie di conseguenze pesantissime per gli appassionati e il settore, senza (ovviamente) aumentare di una virgola la sicurezza dei cittadini. Ecco gli articoli del ddl, commentati uno per uno da Armi e[/h]

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Lo scellerato (ma soprattutto, ancora una volta, inutile per la sicurezza pubblica!) ddl proposto dalle senatrici Granaiola e Amati, è stato rispolverato dalla commissione affari costituzionali del Senato. È opportuno mobilitare tutte le forze possibili per evitare che venga approvato, perché porterebbe a una serie di conseguenze pesantissime per gli appassionati e il settore, senza (ovviamente) aumentare di una virgola la sicurezza dei cittadini. Ecco gli articoli del ddl, commentati uno per uno da Armi e Tiro:

Art. 1.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89)
1. All'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Alla documentazione richiesta per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di difesa personale e per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché alla licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento del rinnovo annuale della licenza di porto d'armi, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previo accertamento dei requisiti psicofisici di cui al comma 1 effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.
1-ter. Nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato».
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, le modalità di composizione del collegio di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 6 marzo 1987, n. 89, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui al medesimo articolo 1, comma 1-bis, della citata legge n. 89 del 1987.

Commento di Armi e Tiro: al di là del fatto che dalla proposta è stato lasciato fuori il Porto di fucile per Tiro a volo, la previsione che ad accertare i requisiti psicofisici sia un collegio medico delle Asl, comprendente almeno uno specialista in neurologia e psichiatria, è semplicemente assurda: prima di tutto, perché non esiste un numero sufficiente di tali specialisti, per coprire il fabbisogno; in secondo luogo, perché gli stessi neurologi e psichiatri sono da tempo unanimemente concordi nel dire che con una visita non sia possibile percepire situazioni di criticità.
Suggerimento: molto più utile sarebbe instaurare un dialogo informatizzato tra i medici di base e le autorità di ps, in modo che all’insorgere di determinate patologie (per esempio epilessia, o depressione) o nel momento in cui vengono prescritti determinati farmaci (ansiolitici, antidepressivi, psicofarmaci eccetera), l’autorità di ps venga allertata e possa richiedere una revisione straordinaria dei requisiti psicofisici o, al limite, procedere al ritiro delle armi e delle licenze in via cautelativa. Perché le senatrici in questione non si prendono il disturbo di consultare i professionisti ai quali vorrebbero assegnare compiti che non sono in grado di assolvere, invece di decidere in autonomia su cose che non conoscono?

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni, di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa».

Commento di Armi e Tiro: Anche in questo caso, si interviene sulla sola licenza di porto di fucile per uso caccia. Si intende dimezzare la validità del titolo, senza considerare che in questo modo raddoppieranno le richieste di certificato di idoneità psicofisica. Con il sistema delle commissioni mediche costituite in seno alle Asl, si arriverà alla paralisi completa del sistema.
Suggerimento: l’attuale sistema di certificazione (anamnestico+certificato dell’ufficiale sanitario) offre sufficienti garanzie sull’idoneità psicofisica dei richiedenti, specialmente se integrato da una forma di dialogo informatizzato tra i medici di base e l’autorità di ps. Molto più utile potrebbe essere prevedere una validità inferiore del Porto d’armi al crescere dell’età, sul modello della patente di guida (6 anni fino a 50 anni di età, 3 anni fino a 70 anni, 1 anno dopo i 70 anni, per esempio).

Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. All'articolo 35, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «malattie mentali» sono inserite le seguenti: «o da segni di disturbi psico-comportamentali».

Commento di Armi e Tiro: si insiste ad ammantare le norme di legge di paroloni svuotati di qualsiasi significato. La verità è che l’accertamento di vizi psichici è materia estremamente complessa e molto meno “facile” di come le due senatrici vogliano far credere.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all'autorità di pubblica sicurezza il certificato di cui al settimo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

Commento di Armi e Tiro: articolo decisamente superfluo, considerando quanto indicato nell’articolo successivo: se le Asl hanno l’obbligo di trasmettere entro 7 giorni alle questure i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato, non si capisce perché il richiedente debba a sua volta esibirlo.

Art. 5.
(Anagrafe informatizzata)
1. Nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le aziende unità sanitarie locali istituiscono una banca dati in cui sono registrate le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione o del permesso di porto d'armi.
2. Le aziende unità sanitarie locali che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge sono tenute a trasmettere alle questure, entro sette giorni dal rilascio del certificato e nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato e a segnalare coloro i quali sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di detti soggetti le Forze dell'ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Commento di Armi e Tiro: si vuole istituire presso le Asl un registro di coloro i quali hanno richiesto un certificato di idoneità psicofisica per il porto d’armi. La norma è talmente ben scritta (?) che al punto 2 viene chiesto alle Asl di segnalare alle questure chi è risultato affetto da malattie mentali! Ma in tal caso, non basterà semplicemente NON rilasciare loro il famigerato certificato? Senza il certificato, d’altronde, le questure non rilasciano le autorizzazioni in materia di armi!
Suggerimento: ribadiamo il concetto che sarebbe molto più utile rafforzare (o meglio, istituire) una comunicazione tra i medici di base e l’autorità di ps.

Art. 6.
(Detenzione di armi per uso sportivo)
1. Alla legge 25 marzo 1986, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Chiunque acquista un'arma di cui al comma 2 deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri.
3-ter. Le armi di cui al comma 2 devono essere custodite esclusivamente presso le sedi di federazioni sportive riconosciute dal Coni.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità relative alla custodia delle armi di cui al comma 3-bis».
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. -- 1. Delle armi per uso sportivo è consentito il trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al Coni, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva e comunque solo in occasione della partecipazione del titolare della licenza a manifestazioni sportive o nel caso di cambio di residenza del titolare della licenza».
2. All'articolo 38, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la parola: «carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-bis e 3-ter, della legge 25 marzo 1986, n. 85, come modificata dall’articolo 6 della presente legge».
3. All'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e di sei per le armi ad uso sportivo» sono soppresse.

Commento di Armi e Tiro: l’articolo più assurdo di tutta la legge. Evidentemente le senatrici non hanno la più pallida idea di come sia fatto un Tsn o, ancor più, di come sia fatto un campo di Tiro a volo o di Tiro dinamico. Né i Tsn, né le “sedi” delle altre federazioni del Coni sono minimamente strutturate per gestire il movimento e il deposito di migliaia e migliaia di armi. Creando oltretutto l’assurdità di chiedere al titolare di denunciare a proprio nome un qualcosa, di cui poi non ha materiale disponibilità! E nel caso di furto, chi risponde dell’omessa custodia? E degli eventuali danni (valore dell’arma)? Ma soprattutto, che utilità mai potrà avere confinare le armi sportive nei poligoni, quando quelle comuni e da caccia restano nelle case degli italiani (e non può essere diversamente)? E quale utilità può avere istituire un permesso che consenta il trasporto solo da un poligono a un altro? E se l’arma necessitasse di riparazioni o regolazioni? Altri permessi, altra cartaccia per farsi autorizzare il trasporto in armeria? Siamo seri…
Soluzioni: a una proposta così insensata, non c’è correttivo che tenga…

Art. 7.
(Obbligo di stipula di polizza d'assicurazione civile)
1. Chiunque possiede o detiene una o più armi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza.
3. I detentori o i possessori che intendono dismettere le armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a presentare apposita richiesta alle autorità competenti per territorio.
4. L'adempimento dell'obbligo di stipula della polizza di assicurazione stabilito dal comma 1 deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
5. Il trasferimento di proprietà dell'arma comporta la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'articolo 7.

Il commento di Armi e Tiro: altra misura assolutamente fuori dalla realtà. Nessuna compagnia di assicurazione verserà mai un centesimo di risarcimento nel caso di una condotta dolosa, quindi l’ipotesi di costringere tutti i possessori di armi a stipulare una polizza per risarcire le eventuali vittime di un raptus, è completamente folle. Quindi, è un’altra misura che non ha altro scopo che quello di penalizzare il settore ingiustamente, senza aumentare di una virgola la sicurezza dei cittadini. Oltretutto, non è neanche così sicuro che il contratto di assicurazione possa essere “ceduto” insieme all’arma (anche perché, tra l’altro, quando si vende una automobile non si cede affatto il proprio contratto di assicurazione). Non si capisce, tra l’altro, perché debba essere stipulata per ogni singola arma quando, per esempio, le polizze previste (e obbligatorie) per i cacciatori sono stipulate in capo alla persona, e non agli oggetti che possiede. Insomma, un guazzabuglio di affermazioni che denotano una crassa disinformazione.

Art. 8.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, come modificati dall'articolo 6 della presente legge, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.

 
Con un martello ?!

Meglio con una mazza così gli rimane meno viso intero!!!!

- - - Aggiornato - - -

Parlano di maggiori controlli sui detentori di PDA come se per avere un'arma uno a bisogno del PDA!!!

Ma xkè nn si ricoverano in una casa di cura ste 2 rinco....nite invece di proporre ste caxxxte..mahhhh!!!!!
 

Alberto 69

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Martedì 08/10/2013

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Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, le senatrici Pd Manuela Granaiola (a sinistra) e Silvana Amati avrebbero presentato un progetto di legge a Palazzo Madama, che si propone di riportare in vita l’infausto, inutile e assurdo progetto a suo tempo concepito dalla senatrice Marilena Adamo. Il succo è introdurre norme più restrittive per il rinnovo del porto d’armi, in particolare per quello per Tiro a volo che diventerebbe annuale, mentre per quello per uso caccia la scadenza sarebbe triennale. Il certificato medico per l’idoneità psicofisica dovrebbe essere rilasciato da un collegio medico costituito presso la Asl, composto da tre medici di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Non basta? Evidentemente no: nella proposta si prevede anche la consegna delle armi sportive ai Tsn o alle associazioni di tiro iscritte a una federazione affiliata al Coni, l’obbligo di un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Si istituirà, inoltre, un’anagrafe informatizzata dei detentori di armi, nel rispetto della privacy, da incrociare sulla base dei dati trasmessi dalle Asl per quanto riguarda i requisiti fisici e psichici.
"L'inerzia del legislatore su questi temi - sottolineano le due senatrici del Pd - non è più tollerabile. Giorno dopo giorno in Italia si ripetono gravi fatti di sangue in cui innocenti perdono la vita perché vittime di persone che sottoposte a gravi stress, traumi psicologici o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti abusano tragicamente delle armi che troppo facilmente lo Stato ha concesso loro".
"È un preciso dovere morale per il legislatore dare una risposta concreta ai parenti delle vittime di quelle stragi cercando di modificare la disciplina vigente in materia. Non è più pensabile che nel nostro Paese per ricevere la licenza per il porto d'armi sia sufficiente un certificato medico e che non siano previsti periodici controlli sulla permanenza dei requisiti", aggiungono Granaiola e Amati.

Ora, alcune considerazioni si impongono: prima tra tutte, perché due senatrici del pd devono presentare un disegno di legge praticamente identico a quello presentato pochi anni fa da un’altra (oggi ex) senatrice del pd? Cos’è, tra membri dello stesso partito non si parlano? Quando si presenta un disegno di legge, costa davvero tanto controllare che non ve ne siano di identici già depositati? Eppure è tutto on-line…
Dal punto di vista dei contenuti, non possiamo che ripetere quanto già avevamo detto in occasione della presentazione del ddl Adamo: il certificato medico annuale è inutile e la commissione di tre medici è semplicemente irrealizzabile su vasta scala (mancano gli specialisti!). L’obbligo di custodia delle armi sportive presso i Tsn è ridicolo (le armi per caccia e difesa si tengono comunque a casa) e né i Tsn, né le altre associazioni sono in alcun modo attrezzate allo scopo. L’obbligo di assicurazione per il risarcimento dei danni è assurdo, perché nessuna assicurazione rimborserà i danni compiuti in un raptus di follia.

Senatrici, magari è meglio se tornate a scuola…


fonte:armietiro.it


 
Ieri sera ho appreso da un'amico la nuova quanto meno assurda (a mio modo di vedere)proposta di legge promossa da due senatrici del pd.
Andate a visionare il "ddl 583".
Se passa questa tutte le discussioni in ambito venatorio sono polvere portata via dal vento.

Mi ero perso un piccolo particolare....stò con 2 anni di arretrato..hihihi.
Proposta di legge totalmente insensata a 360°che non porta nessun giovamento in materia pubblica sicurezza,ma crea solo caos all'interno di un settore già messo a dura prova ma che ancora si regge in piedi.
Le leggi le facesse chi è competente in materia.
 
Mi ero perso un piccolo particolare....stò con 2 anni di arretrato..hihihi.
Proposta di legge totalmente insensata a 360°che non porta nessun giovamento in materia pubblica sicurezza,ma crea solo caos all'interno di un settore già messo a dura prova ma che ancora si regge in piedi.
Le leggi le facesse chi è competente in materia.

Il problema è che ogni giorno qualcuno si sveglia e fa proposte di legge anche se in quella materia non ha conoscenze....purtroppo siamo in un paese dove c'è un detto napoletano che si addice alla perfezione...."Troppi galli a cantà nun schiara mai juorno"......:D
 
Anche la recente legge antiterrorismo che ha penalizzato le armi tipo B7 e i caricatori non ha nessun senso eppure è stata approvata velocemente, non vorrei che anche questa la inseriscano in un calderone assieme ad altro e poi via con un voto di fiducia......sempre grazie al PD partito sempre più antiarmi e anticaccia e che noto ha tanti adepti anche frà i cacciatori, continuate pure a sostenerli che frà un pò ci ritroviamo tutti alla bocciofila la terza domenica di settembre!
 
Mercoledì 20 Maggio 2015

Ricordate il progetto di legge delle senatrici Amati e Granaiola, che riprendeva un analogo demenziale ddl della senatrice Marilena Adamo? Ebbene, sembra che dovremo nuovamente fronteggiarlo perché proprio ieri la commissione affari costituzionali del Senato lo ha riportato in vita, iscrivendolo all'ordine del giorno dei lavori della commissione con il nome di ddl 583.

Ricordate il progetto di legge delle senatrici Amati e Granaiola, che riprendeva un analogo demenziale ddl della senatrice Marilena Adamo? Ebbene, sembra che dovremo nuovamente fronteggiarlo perché proprio ieri la commissione affari costituzionali del Senato lo ha riportato in vita, iscrivendolo all'ordine del giorno dei lavori della commissione con il nome di ddl 583.

"Se sembrava che il pericolo di un intervento sui Tav si fosse ridimensionato", ha dichiarato Giulio Magnani, membro del Comitato direttiva 477, "specie alla luce delle più recenti dichiarazioni del viceministro dell'Interno Bubbico (Pd), non sono mancati i politici che nel silenzio si sono ri-attivati per portare avanti la loro azione disarmista. E così, cogliendo al volo l'occasione fornita dai fatti tragici di Milano e Napoli (e dai più recenti di Afragola), durante la seduta della I commissione del Senato di ieri 19 maggio la sen. Lo Moro (PD) "alla luce dei gravi episodi di cronaca accaduti recentemente per l'abuso di armi da fuoco" è riuscita a far iscrivere all'ordine del giorno il Ddl Granaiola-Amato, che dal 2013 giaceva in Senato giustamente ignorato. Detto Ddl, a firma delle due senatrici Pd, nella sostanza ricalca il famigerato Ddl Adamo, fortunatamente finito nel dimenticatoio delle procedure parlamentari. Le principali novità proposte sono:

- obbligo di certificazione rilasciata da collegi appositi presso le USL (esclusi quindi gli ufficiali medici);

- riduzione a tre anni della durata del porto di fucile anche per uso di caccia;

- istituzione di una anagrafe informatizzata per il controllo dei disturbi mentali;

- divieto di detenzione in casa delle armi sportive ed obbligo di detenzione presso poligoni di federazioni riconosciute dal CONI;

- divieto di trasporto delle armi sportive se non da un poligono ad un altro e solo in occasione di competizioni;

- obbligo di stipula di assicurazione per i detentori delle altre armi comuni da sparo, legata alle singole armi.

Per leggere il testo del ddl, CLICCA QUI :arrow: senato.it - Legislatura 17
Trascurando il fatto che nessuna assicurazione pagherebbe mai i danni civili causati da un'eventuale azione dolosa (risultando quindi inutile nei casi degli abusi usati come scusa per forzare l'approvazione), se sommiamo le disposizioni sulle armi sportive al fatto che con il decreto terrorismo hanno di fatto obbligato importatori e produttori a richiedere la classificazione sportiva per le armi B7... otteniamo che non sarà più possibile detenere questo tipo di armi.
Di conseguenza, se già il decreto ha messo a dura prova le armerie italiane, l'eventuale approvazione di questa sciagurata legge sarebbe la botta definitiva. E certo non crediamo che un simile calcolo non sia stato fatto dagli astuti disarmisti, cui si presenta una ghiotta occasione per ridurre drasticamente il numero di armi detenute sulla scia di tragedie che, al di là di un'analisi frettolosa, evidenziano responsabilità ben precise.

Non sappiamo ancora quando sarà calendarizzata la discussione, ma mai come ora la nostra passione è messa duramente a repentaglio, mai come ora occorre una mobilitazione compatta".




fonte:armietiro.it

Siamo alla follia totale, faranno chiudere anche i campi da tiro!!
 
Ulteriore dimostrazione che i politici sono completamente estranei alle problematiche del cittadino, ma pensano solo a difendersi dai cittadini che esasperati dalla loro completa inutilità.
 
ormai non sanno più cosa inventarsi per poterci eliminare. ormai lo sanno tutti (gli unici forse che non lo sanno siamo noi che diamo voti a chi non è dei nostri) che per poter prendere una manciata di voti in più si danno contro caccia e cacciatori.
 
La senatrice risponde

La senatrice risponde

Venerdì 18/10/2013

Dietro sollecitazione di un nostro lettore, la senatrice Silvana Amati, co-firmataria di uno sciagurato progetto di legge restrittivo per il nostro settore, ha inviato una risposta che chiarisce, una volta per tutte, il fatto che le senatrici in questione non hanno la benché minima idea di ciò di cui stanno parlando…
Ecco la risposta della senatrice:
“il Ddl non limita la possibilità di ottenere il porto d'armi, ma introduce un doveroso criterio che ne regola l'approvazione, condizionata all'accertamento dell'assenza di disturbi psico-comportamentali del richiedente. Non criminalizza né giudica chi detiene regolarmente armi da fuoco ma, riconoscendo la pericolosità dello strumento, richiede che tale idoneità psichica venga periodicamente valutata contestualmente al rinnovo della licenza. Inoltre, stabilisce delle regole per la corretta custodia e il trasporto delle armi. Entrambe le proposte perseguono l'obiettivo di ridurre le inaccettabili morti che regole meno rigorose contribuiscono a causare. Il Ddl, quindi, non costituisce un ostacolo o un disincentivo per chi possiede i requisiti minimi stabiliti e già custodisce con la dovuta diligenza armi da fuoco regolarmente detenute. La possibilità di detenere armi, se sussistono queste condizioni, non viene assolutamente limitata. Di limitazioni si occupa invece il Trattato delle Nazioni Unite sul Commercio delle Armi (Att), che l'Italia ha recentemente ratificato. Si tratta di uno strumento internazionale che stabilisce regole all'esportazione di armi verso Paesi in cui hanno luogo sistematiche violazioni dei diritti umani. Questo Trattato non ha nessuna conseguenza sulla disciplina nazionale sul porto d'armi, occupandosi di questioni di natura completamente diversa. Come già fatto dal nostro Paese con la Legge 185 del 1990, con questo Trattato la comunità internazionale riconosce le disastrose conseguenze umanitarie di un commercio irresponsabile di armi convenzionali, nel contesto dei sempre più numerosi conflitti a bassa e media intensità. L'assenza di regole internazionalmente condivise per l'esportazione di armi ha fra le sue conseguenze drammi inaccettabili, come quello dei bambini soldato, di cui è sicuramente a conoscenza, rapiti, picchiati, drogati, armati e messi al servizio di signori della guerra. In nessun modo la ratifica del Trattato, o la Legge 185 del 1990, implica un giudizio sul modo in cui Lei trascorre il suo tempo libero, né criminalizza chi in Italia detiene armi con regolare licenza”.
Permetteteci di ribadire alcune considerazioni, che dovrebbero essere ovvie ma evidentemente non lo sono:

  • La senatrice, nel ddl, parla di “ridurre le inaccettabili morti che regole meno rigorose contribuiscono a causare”. E per questo si vuole obbligare i detentori di armi sportive a tenerle nei poligoni? E di grazia, in che cosa questo provvedimento ridurrebbe le morti? Se un detentore di armi vuole delinquere, non può farlo con le armi NON sportive che (ovviamente) tiene a casa?
  • Si è posta il problema la senatrice, di come potrebbero mai fare i poligoni italiani o i campi di Tiro a volo a gestire in sicurezza il “parcheggio” obbligato di centinaia, se non migliaia di armi? Forse la senatrice pensa che i poligoni siano una sorta di caserma con magazzini sconfinati pieni di rastrelliere vuote, che attendono solo l’arrivo delle armi sportive? Ma almeno, ha mai visto un poligono in vita sua?
  • La senatrice vorrebbe imporre, per il rilascio del certificato medico, la costituzione di un collegio medico costituito presso l’Azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Ma la senatrice, lo sa quanti specialisti in neurologia e psichiatria vi sono in Italia? E quanti sono invece i detentori di Porto d’armi che dovrebbero rivolgersi a tali commissioni per il rilascio o il rinnovo del Porto d’armi? Si rende conto che un provvedimento del genere comporterebbe la paralisi del sistema? Soprattutto, davvero la senatrice ritiene che un colloquio di 20 minuti (o mezz’ora, o un’ora) con uno specialista possa porre in evidenza problemi mentali latenti? Forse, più che uno specialista, occorrerebbe un profeta…
  • Veniamo all’obbligo di stipula di un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Oltre al fatto che non si capisce per quale motivo nell’assicurazione debba essere indicata la matricola dell’arma, lo sa la senatrice che nel caso in cui un soggetto spara a un altro soggetto volontariamente, non c’è UNA compagnia di assicurazione che liquiderà mai e poi mai il danno? Il contratto di assicurazione copre, infatti, eventi “futuri e incerti”, tra i quali ovviamente non rientrano gli atti dolosi!

Per leggere il testo del ddl presentato in Senato:


Scarica gli allegati:


 
Questa è proprio la dimostrazione dell'incompetenza dei politicanti italiani, queste due devono andare a casa, non sanno cosda dicono e tanto per cambiare visto l'anima animalista del loro partito danno contro i cacciatori.
 
queste due devono giustificare la loro presenza in senato, altro non sanno fare che sparare cazzate, visto che si parla di armi. poi visto come funziona la sanità in italia visto che per cose molto più importanti per la salute devi prenotare oggi per avere appuntamento fra un anno quando ti va bene. immaginate per una visita rinnovo pda, la devi chiedere 6 anni prima. ahahhhhh ahhhhhh ahhhhhh ma mia facciano il piacere.
 
Si e con le forze dell'ordine come la mettiamo? Le guardie giurate? Adesso hanno armato anche i vigili urbani...
Loro si e noi no? Gli ultimi fatti di sangue vedono coinvolti anche loro...
 
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