Se l'articolo postato è quello ci sono delle deroghe che prevede la legge in particolare all'art. 3 ... dateci un occhiata.. [1]
Ho inserito l'art. 2 co 1 per vedere che cosa contestano e poi siccome lo stesso articolo rimanda al 3 per le deroghe ho allegato pure quello per completezza di informazione
tratto da
Legge Regionale
ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione - Divieti)
1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all' articolo 3 , di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all' articolo 1 , di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree: a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell' articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19-7-1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775 , ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della LR 64/76 .
f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all' art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 , limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.
2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è altresì vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.
ARTICOLO 3 (Deroghe)
1. In deroga ai divieti di cui all' articolo 2 , la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi: a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.
2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) e f) del primo comma , apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorità preposta alla relativa gestione.