Pista forestale monteserra

Li fanno ma come dice Enzo non per attività venatoria perché l'articolo in deroga non lo permette.
Io sono in possesso del permesso della macchina ma solo per andare a pulire il bosco.

Portati dietro la motosega......mi sembrano cose da fantascenza, te non potresti andare un ora a caccia e dopo metterti a pulire il bosco???
 
Mannaggia anche qui in Liguria i Grillini hanno proposto di proibire l'accesso al bosco ai veicoli, io che ho i cani e l'orto nel bosco dovrei andare a casa mia a piedi, se non è dittatura questa.
 
Se l'articolo postato è quello ci sono delle deroghe che prevede la legge in particolare all'art. 3 ... dateci un occhiata.. [1]

Ho inserito l'art. 2 co 1 per vedere che cosa contestano e poi siccome lo stesso articolo rimanda al 3 per le deroghe ho allegato pure quello per completezza di informazione :D

tratto da http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/re...na_legge_1994-06-27n48&css=&datafine=20131016



ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione - Divieti)
1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all' articolo 3 , di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all' articolo 1 , di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree: a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell' articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19-7-1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775 , ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della LR 64/76 .
f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all' art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 , limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è altresì vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.


ARTICOLO 3 (Deroghe)
1. In deroga ai divieti di cui all' articolo 2 , la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi: a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
d)
adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) e f) del primo comma , apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorità preposta alla relativa gestione.
 
Il bello che io sono proprietario del bosco ,sono in possesso del permesso rilasciato dal Comune per poter condurre il bosco ma non per svolgere attività venatoria , quest'anno dopo 20 anni si sono svegliati fanno le multe...

Adesso i permessi li fanno ma vogliono numero di targa e non so altro...
praticamente li fanno alla macchina
 
Se l'articolo postato è quello ci sono delle deroghe che prevede la legge in particolare all'art. 3 ... dateci un occhiata.. [1]

Ho inserito l'art. 2 co 1 per vedere che cosa contestano e poi siccome lo stesso articolo rimanda al 3 per le deroghe ho allegato pure quello per completezza di informazione :D

tratto da Legge Regionale



ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione - Divieti)
1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all' articolo 3 , di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all' articolo 1 , di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree: a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell' articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19-7-1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775 , ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della LR 64/76 .
f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all' art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 , limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è altresì vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.


ARTICOLO 3 (Deroghe)
1. In deroga ai divieti di cui all' articolo 2 , la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi: a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
d)
adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) e f) del primo comma , apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorità preposta alla relativa gestione.

L'articolo evidenziato in rosso si riferisce ad aziende faunistiche e faunistico venatore, agriturismi ecc. ma non ai fini venatori il tutto è gia' stato visto con i legali.

- - - Aggiornato - - -

Se l'articolo postato è quello ci sono delle deroghe che prevede la legge in particolare all'art. 3 ... dateci un occhiata.. [1]

Ho inserito l'art. 2 co 1 per vedere che cosa contestano e poi siccome lo stesso articolo rimanda al 3 per le deroghe ho allegato pure quello per completezza di informazione :D

tratto da http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/re...na_legge_1994-06-27n48&css=&datafine=20131016



ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione - Divieti)
1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all' articolo 3 , di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all' articolo 1 , di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree: a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell' articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19-7-1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775 , ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della LR 64/76 .
f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all' art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 , limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è altresì vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.


ARTICOLO 3 (Deroghe)
1. In deroga ai divieti di cui all' articolo 2 , la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi: a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
d)
adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) e f) del primo comma , apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorità preposta alla relativa gestione.

L'articolo evidenziato in rosso si riferisce ad aziende agricole, faunistiche e faunistico venatorie, agriturismi ecc. .
 

enry

Utente Registrato
Registrato
24 Luglio 2007
Messaggi
359
Punteggio reazioni
2
Località
Pontedera (PI)
Buongiorno ragazzacci ,c'è qualcuno che ha preso il verbale mentre circolava sui monti pisani in pista forestale?
Le guardie forestali si appostano dalle 4 del mattino e fanno strage.
In poche parole non si può più cacciare sui monti pisani anche avendo il permesso del Comune naturalmente andandoci con la macchina ......
E' un casino...

saluti Enrico
 
Il bello che io sono proprietario del bosco ,sono in possesso del permesso rilasciato dal Comune per poter condurre il bosco ma non per svolgere attività venatoria , quest'anno dopo 20 anni si sono svegliati fanno le multe...
Se sei proprietario il permesso del Sindaco dovrebbe andare bene. Probabilmente non ha indicato gli articoli che derogano al divieto. Basta rifarselo fare. Ma tieni presente che il Sindaco può rilasciare i permessi per soli motivi indicati nella legge regionale, che a spanne, dovrebbe riguardare i proprietari, i residenti e pochi altri soggetti. Esclusi permessi per i cacciatori!
 
150 euro a botta per la pista forestale fanno presto a fa soldi...
Il bello che io sono proprietario del bosco ,sono in possesso del permesso rilasciato dal Comune per poter condurre il bosco ma non per svolgere attività venatoria , quest'anno dopo 20 anni si sono svegliati fanno le multe...
 
adesso i permessi li fanno ma vogliono numero di targa e nn so altro...
praticamente li fanno alla macchina

Li fanno ma come dice Enzo non per attività venatoria perché l'articolo in deroga non lo permette.
Io sono in possesso del permesso della macchina ma solo per andare a pulire il bosco.
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto